(QUANDO LE LEGGI SEMBRANO FATTE PER ABUSARNE)
Nessuno venga a dirmi, letto questo post, che “mi son convertito al renzismo” o, magari, che mi sono “venduto a Renzi” (che non mi comprerebbe nemmeno con gli spiccioli della sua spesa quotidiana). Aggiungo, e non per “difendermi” da cotanta accusa, che resto ben fermo nel considerare l’ambiente dal quale il boyscout-bulletto è partito alla conquista del potere, tutt’altro che piacevole ed apprezzabile e che in “Etruria”, come mi piace chiamarlo, c’è puzza di affarismo e di affaristi. E Renzi il Vecchio mi è antipatico quasi quanto Renzi il Giovane.
Detto questo, esprimo un’opinione che tutti quelli che mi hanno conosciuto come avvocato, come deputato e come scrittore di cose giuridiche e giudiziarie troveranno assolutamente coerente con le opinioni espresse in passato. Il reato per il quale Tiziano Renzi è indagato non mi convince affatto. Non perché ritengo che quella somma Renzi Senior l’abbia manco vista, né perché appioppando al Vecchio quell’addebito i P.M. abbiano sbagliato nell’interpetrazione dell’articolo del codice (ad esso “aggiunto”) il 346 bis, ma proprio perché quella “novella” come si dice in linguaggio tecnico del “codice fascista” (ahimè tanto bistrattato e peggiorato in regime democratico) è piuttosto un “romanzo”, un “manifestino pubblicitario”. Intendo dire, cioè, una cavolata, espressione poco tecnica ma molto puntuale.
Quell’aggiunta del reato di “traffico di influenze illecite”, agli articoli che già puniscono sia la “corruzione” sia il “millantato credito” è una delle tante manomissioni dell’armonia sistematica del codice e del “principio di legalità” con il quale legislatori da bar di periferia stanno sconvolgendo il nostro sistema penale e giudiziario.
Basta leggere con una certa attenzione il testo prolisso del “nuovo articolo”, per rendersi conto, da una parte, della sua inutilità e, dall’altra della sua pericolosità. Si tratta di un’altra violazione, come ho detto prima, del “principio di legalità” (“nullum crimen, nulla poena, sine praevia legge poenali”) che, come ha affermato la Corte Costituzionale nell’ammirevole sentenza del 1980 che cancellò il reato di plagio (estensore Volterra, mica uno di questi quà) non è soddisfatto e salvaguardato comminando una pena per un comportamento purchessia, comunque descritto. Occorre che la descrizione della “fattispecie penale” sia compiuta, delimitata, logicamente connessa, senza equivoci e “petizioni di principio”. Non basta la formulazione di una “fattispecie penale apparente” (come fu giudicata quella dell’art. 602 c.p. abrogato).
Io prestai la mia opera di difensore in quel giudizio e considero quello il miglior successo, o uno dei migliori, della mia vita professionale.
Ora, tornando a questo art. bis (c’è sempre da sospettare quando ce ne troviamo uno davanti), il 346 bis, da una parte ci rendiamo conto che tratta di comportamenti che ricadono sotto le comminatorie di articoli già esistenti, mentre vi sono espressioni che pongono in essere una (o più) “fattispecie aperta” cioè ipotesi di reato che il giudice di volta in volta creerà riempiendo a sua arbitrio “vuoti” della descrizione delle leggi. Che significa, ad esempio “mediazione illecita”? Vi sono mediazioni lecite con pubblici ufficiali per atti d’ufficio? E quando una mediazione sarebbe “lecita” e quando “illecita”?
Con “fattispecie di reato” così “elastiche” è facilmente immaginabile che le loro applicazioni in addebiti a singole persone finiscano col dipendere anche dall’esito di un referendum.
Io non credo che Papà Renzi abbia bisogno di qualcuno che gli suggerisca queste considerazioni. Del resto, a ben vedere, di quello strano articolo così ambiguamente “aperto” si potrebbero anche dare interpetrazioni più favorevoli all’indagato di quelle possibili delle norme penali preesistenti.
Un’ultima considerazione. Ci troviamo di fronte ad una recente, ulteriore “complicazione” del nostro ordinamento giuridico. Una tra le tantissime. E’ introdotta per “combattere la corruzione e le situazioni che la favoriscono”. Bel modo di combatterla!
La complicazione disarmonica dell’ordinamento giuridico, la moltiplicazione delle leggi, leggine, regolamenti, leggi locali, delibere etc. etc. è il brodo di cultura della corruzione.
Certo, c’è anche il brodo di cultura rappresentato dall’ignoranza, non solo di legislatori, amministratori, funzionari.
Ma tant’è le sciagure non vengono mai sole.
Mauro Mellini