In riferimento all’articolo riportato dagli organi di stampa, ed in particolare da alcuni giornali on line, avente ad oggetto il mancato risarcimento dei danni contro il Comune di Agrigento per la presenza di buche sul manto stradale, a seguito di alcune sentenze sia del Tribunale Civile che del Giudice di Pace, da operatore del diritto, sento il dovere di fare alcune precisazioni.
E ciò, al fine di sgomberare il campo da possibili equivoci di natura giuridica, che indurrebbero il cittadino comune a non far vale i propri diritti, a causa di superficiali notizie di stampa, con ogni probabilità volutamente diffuse per scoraggiare il legittimo ricorso all’Autorità giudiziaria competente.
Parafrasando un noto motto andreottiano, “a pensar male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca”!!
Contrariamente al risultato ottenuto nelle sentenze sopra richiamate, sulle quali ogni buon giurista eviterebbe di dare alcun giudizio, ritenendo opportuno affidare le proprie considerazioni ad un apposito atto di appello, in questa sede appaiono d’uopo alcune considerazioni, in ordine agli sviluppi della giurisprudenza sulla responsabilità della Pubblica Amministrazione sui beni pubblici detenuti in custodia, tra i quali certamente rientrano le proprie strade.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito, che “la responsabilità della P.A., per i danni subiti dall’utente della strada, trova fondamento nella norma primaria del neminem laedere ex art. 2043 c.c., in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo alla c.d. insidia o trabocchetto.”(Cass. III Civ., 1 dicembre 2004 n. 22592).
Ma ciò non solo, infatti, con specifico riferimento ai beni demaniali, si configurerà un’ulteriore responsabilità ex art. 2051 c.c di custodia e controllo in capo alla P.A., purché il sito ricada nel perimetro urbano (Cass. III Civ., 6 luglio 2006 n. 15383). Va comunque chiarito che la presunzione di colpa prevista dalla citata norma non esonera il danneggiato dal provare sia il fatto storico sia la sussistenza del nesso causale (Cass. III Civ., 6 luglio 2006 n. 15383).
I principi giurisprudenziali sopra richiamati, sono stati anche applicati dal Tribunale di Agrigento, ove in una recente sentenza, il Giudice Dott. Donnarumma, aderendo alla ricostruzione storica fornita da una signora caduta a causa di una buca sulla scalinata salita Damareta non visibile e non evitabile, con il patrocinio del sottoscritto difensore, ha condannato il Comune di Agrigento ad un ingente risarcimento dei danni, che per correttezza professionale ritengo sia opportuno mantenere riservato.
Quanto detto, a dimostrazione che nessun mutamento di orientamento giurisprudenziale è intervenuto presso il Tribunale di Agrigento, il quale, di contro, analizza caso per caso le fattispecie sottoposte alla sua attenzione, così da evitare facili allarmismi o inutili illusioni.
Avv. Pietro Mirotta