28 Marzo 2024
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3 thoughts on “Quelle operazioni coperte della CIA e l’anomalia italiana

  1. Caro Dott. Morici,
    la invito a leggere quanto riportato nella sentenza della Cass. pen., sez. V, del 19 settembre 2012:

    Accanto alle difficili questioni dei limiti della giurisdizione italiana e dell’immunità penale di agenti stranieri operanti in territorio italiano, pervenendo in sostanza alle medesime conclusioni già raggiunte dai giudici di merito -, uno dei nodi più delicati affrontati dalla sentenza concerne la rilevanza del segreto di Stato opposto da tutti gli imputati italiani, e in particolare dagli ex funzionari del SISMI, che erano stati prosciolti dai giudici di merito proprio in relazione all’impossibilità di accertare i fatti posti a fondamento delle accuse nei loro confronti, in quanto coperti dal segreto di Stato confermato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

    La S.C., ricapitolati i principi enunciati dalla Corte costituzionale da ultimo nella sentenza n. 106/2009, che ha deciso i numerosi conflitti di attribuzione proposti proprio in relazione a questo processo dal governo, dalla Procura e dal GIP di Milano, ha riaffermato che il segreto di Stato inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione di notizie coperte da tale segreto, ma non preclude alla stessa l’accertamento per altra via di fatti costituenti reato (pag. 115). Nel caso di specie, d’altra parte, la stessa Corte costituzionale ha chiarito che il segreto di Stato non aveva mai avuto ad oggetto il sequestro di persona, pienamente accertabile dall’autorità giudiziaria nei modi ordinari, bensì esclusivamente i rapporti tra servizi segreti italiani e quelli stranieri, nonché gli assetti operativi e organizzativi del SISMI (i cd. interna corporis), con particolare riferimento agli ordini che sarebbero stati impartiti dal suo direttore.

    Ad avviso della Cassazione, allora, i giudici di merito avrebbero dovuto depurare il materiale probatorio di tutti gli elementi di prova effettivamente non utilizzabili perché coperti da segreto, e compiere quindi una attenta valutazione delle fonti di prova residue, al fine di stabilire se esse fossero sufficienti per affermare la responsabilità degli imputati per il reato loro ascritto; ciò che essi in realtà non fecero, secondo la Cassazione, come se per effetto del segreto di Stato fosse calato sulle condotte degli imputati una sorta di “sipario nero” che avrebbe creato una “zona di indecidibilità” (pag. 118) su un fatto di reato che, pure, mai potrebbe essere considerato scriminato in relazione ad un preteso adempimento del dovere funzionale (pag. 120). Dal che la decisione di annullamento con rinvio del capo della sentenza relativo ai cinque agenti del SISMI.

    Ribadito quindi che i giudici del rinvio non potranno utilizzare evidenze relative ai pretesi rapporti tra SISMI e CIA, la Corte osserva – quanto ai c.d. interna corporis del SISMI – che nel caso di specie il problema della tutela del segreto neppure ha ragione di porsi, dal momento che il governo italiano ha espressamente dichiarato, per bocca dello stesso Presidente del Consiglio all’epoca in carica (2005), l’estraneità del SISMI in quanto tale al sequestro di Abu Omar: dal che si deve necessariamente dedurre – non essendo lecito dubitare della veridicità di tali affermazioni – che l’eventuale partecipazione di agenti dello stesso SISMI a una operazione organizzata e gestita dalla CIA avvenne esclusivamente a titolo individuale, e che su tali condotte non sia stato apposto – né potesse essere apposto – alcun segreto di Stato.

    3. Quanto poi al rapporto tra segreto di Stato – e correlativo divieto (penalmente sanzionato) a carico dell’indagato/imputato di riferire notizie coperte da tale segreto – e diritto di difesa dello stesso indagato/imputato, il quale in ipotesi potrebbe vedere menomata la propria possibilità di difendersi dalle accuse stante l’impossibilità di allegare fatti rilevanti ad escludere o diminuire la propria responsabilità in quanto coperti da segreto, la Cassazione prende atto che, secondo l’interpretazione della Corte costituzionale formulata nella sentenza n. 106/2009, l’art. 41 co. 1 l. 124/2007 vieta a tutti i pubblici ufficiali e funzionari – compresi gli indagati e gli imputati – di “riferire” su fatti coperti dal segreto di Stato; ma esclude che ciò possa comportare di per sé una violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., il quale può soffrire limitazioni nel quadro di un ragionevole bilanciamento rispetto ad altri prevalenti valori di rango costituzionale quali, appunto, l’integrità della Repubblica e delle sue istituzioni, l’indipendenza dello Stato e la sua difesa militare, alla cui tutela è funzionale il segreto di Stato.

  2. E’ una costante che paghino sempre i ppesci piccoli e mai i vertici politici sia per questo tipo di reati che per altri.

  3. Letto quanto emesso in sentenza dalla S. C. c’è da chiedersi come i soggetti imputati potrebbero espletare il loro diritto alla difesa visto che il riferire notizie coperte da Segreto di Stato è penalmente sanzionato e d è fatto divieto a tutti i pubblici ufficiali e funzionari – compresi gli indagati e gli imputati – di “riferire” su fatti coperti dal segreto di Stato.
    Seppur è vero che nel caso di specie il segreto di Stato non aveva mai avuto ad oggetto il sequestro di persona, è palese che il non poter riferire dei rapporti tra servizi segreti italiani e quelli stranieri (nonché gli assetti operativi e organizzativi del SISMI, con particolare riferimento agli ordini che sarebbero stati impartiti dal suo direttore), così come riportato in sentenza, porrà gli imputati nelle condizioni di non poter esercitare appieno il diritto alla difesa, lasciando ricadere sugli stessi la responsabilità delle condotte mantenute in quella che è ormai acclarato fu una operazione organizzata e gestita dalla CIA.
    Il governo, non potendo dichiarare l’eventuale responsabilità dello Stato italiano nel sequestro di un religioso straniero, ha espressamente dichiarato l’estraneità del SISMI alla vicenda, lasciando così che a risponderne a titolo personale siano soltanto gli agenti che eventualmente presero parte a vario titolo all’azione.
    Sarebbe però quanto mai opportuno che venissero spiegate le ragioni per le quali eventualmente gli agenti avrebbero agito esclusivamente a titolo individuale, posto che nessuno ha sollevato questioni di interessi personali da parte dei soggetti coinvolti.

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