CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n°20 del 9 febbraio 2012 – Va dichiarata l’illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011), i quali approvano in via legislativa il calendario venatorio per la stagione 2010-2011, indicando sia le date e gli orari entro cui la caccia è consentita (art. 1), sia le specie cacciabili, con riferimento, per ciascuna di esse, al peculiare arco temporale aperto all’attività venatoria (art. 2). Infatti, la selezione sia delle specie cacciabili, sia dei periodi aperti all’attività venatoria, implica l’incisione di profili propri della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, che fanno capo alla competenza esclusiva dello Stato (2): il legislatore nazionale ha perciò titolo per imporre alle Regioni di provvedere nella forma dell’atto amministrativo, anziché in quella della legge”.
Con la sentenza in commento (che riportiamo in calce), dagli esiti dirompenti ben oltre i confini abruzzesi, il Giudice delle Leggi ha obliterato una tesi della illegittimità costituzionale dei calendari venatori emanati con legge regionale, da sempre sostenuta da Diritto all’Ambiente, sia sulle pagine di questo sito che in occasione degli eventi seminariali, come anche dalle Associazioni ambientaliste, allorquando hanno ripetutamente sollecitato il Governo ad impugnare in via principale, ex art.127 Cost. le leggi-provvedimento con cui, di volta in volta, le Regioni varavano con legge i propri calendari venatori, sovente di durata pluriennali, ed in taluni casi senza neppure sottoporli all’obbligatorio parere dell’ISPRA, ovvero nei casi in cui hanno sollevato la questione di costituzionalità in via incidentale innanzi la magistratura amministrativa.
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