
Mentre si attende che la Cassazione si pronunci su uno scontro procedurale dai toni inediti, il dibattito pubblico e mediatico sulla strage di via D’Amelio appare più diviso che mai. Si combatte una battaglia parallela tra due visioni contrapposte: da un lato chi preme per circoscrivere la responsabilità esclusivamente a Cosa Nostra, individuando nel dossier “Mafia-Appalti” l’unico reale innesco della strage e liquidando come una “caccia ai fantasmi” ogni ipotesi che vada oltre i confini dell’organizzazione criminale; dall’altro, chi ritiene che le motivazioni dell’eccidio siano molteplici e stratificate, coinvolgendo interessi che superano i vertici di Corleone.
Questo clima di tensione riflette lo scontro istituzionale senza precedenti in corso a Caltanissetta tra la gip Graziella Luparello e la Procura guidata da Salvatore De Luca, indagini sui mandanti esterni delle stragi del 1992
In questo scenario, vale la pensa di tornare a leggere la ricostruzione fornita dal processo Borsellino quater per comprendere come si sia arrivati a quel tragico 19 luglio.
La sentenza del Borsellino quater chiarisce che l’odio di Cosa Nostra verso Paolo Borsellino non fu un sentimento improvviso, ma un proposito omicida radicato già negli anni Ottanta, quando erano già stati identificati come i nemici giurati dell’organizzazione criminale a causa della loro attività investigativa. Un proposito che ha poi trovato una accelerazione operativa solo tra la fine del 1991 e l’inizio del 1992, in risposta all’esito del Maxiprocesso.
Secondo le risultanze della sentenza, la strategia di Cosa Nostra superava la semplice vendetta personale, avendo come obiettivo l’umiliazione plateale delle Istituzioni per forzare nuovi referenti politici a una trattativa con l’organizzazione.
La sentenza non attribuisce alcun rilievo al dossier mafia-appalti– seppure certamente di interesse dei mafiosi – non riconducibile comunque alla strategia mafiosa di ricattare lo Stato e cercare nuovi referenti politici.
I giudici si concentrano sul depistaggio, descritto come un’operazione complessa e immediata, iniziata già con la sparizione dell’agenda rossa, e si evidenzia la presenza in via D’Amelio di soggetti esterni a Cosa Nostra e appartenenti alle istituzioni, tra cui agenti dei Servizi Segreti rimasti ignoti, e membri del gruppo d’indagine “Falcone-Borsellino” della Squadra Mobile di Palermo, le cui azioni alimentano ancora oggi zone d’ombra su fonti occulte e responsabilità istituzionali mai del tutto chiarite.
L’attività di depistaggio viene dunque inquadrata non come un’iniziativa isolata della criminalità organizzata, ma come una manovra articolata che ha visto la partecipazione attiva di apparati dello Stato, lasciando aperti interrogativi inquietanti sulle reali identità di chi mosse i fili dietro le quinte.
L’eccidio di via D’Amelio viene dunque riletto non come un semplice atto di eliminazione di un magistrato ostile, ma come un’operazione terroristica di portata immensa, con l’obiettivo ultimo di Cosa Nostra di scuotere le fondamenta stesse dello Stato, utilizzando il terrore come leva strategica per piegare le Istituzioni e costringerle a una trattativa con il potere mafioso.
La Corte di Cassazione, nelle conclusioni del processo, pone l’accento su alcune gravissime anomalie, a partire dall’irrituale coinvolgimento del Sisde nelle fasi investigative, che fanno emergere un quadro inquietante di pressioni, interne ed esterne, esercitate da chi avrebbe dovuto cercare la verità, e costruì inveceuna verità su misura che precedeva le dichiarazioni stesse, sebbene gli scopi ultimi di tale manipolazione restino tuttora avvolti nel mistero.
Sebbene la strage di via D’Amelio sia indubbiamente un delitto di mafia — figlio di una strategia del terrore disperata di Cosa Nostra, secondo la Cassazione messa alle strette dall’esito del Maxiprocesso — la Corte lascia aperto a scenari più ampi, poiché le zone d’ombra emerse e le prove raccolte suggeriscono che l’eliminazione di Paolo Borsellino e della sua scorta potesse rispondere agli interessi non solo della cupola mafiosa, ma anche di altri soggetti o gruppi di potere rimasti nell’ombra.
I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, hanno messo nero su bianco l’esistenza di inquietanti zone d’ombra che l’accertamento giudiziario non è riuscito a diradare del tutto, una serie di anomalie investigative che hanno inquinato il percorso verso la verità, prima fra tutte l’azione di inquirenti suggeritori che hanno esercitato condizionamenti e forzature per indirizzare le indagini su binari prestabiliti, con il coinvolgimento del Sisde nelle fasi iniziali dell’inchiesta, avvenuto in totale violazione di logiche e regole processuali. Questa interferenza dei servizi segreti ha generato quelli che la Corte di Caltanissetta ha definito “frutti avvelenati”.
L’esempio più emblematico di questa contaminazione è la nota del 10 ottobre 1992, un documento confezionato dal Sisde proprio mentre era in corso il tentativo di spingere Vincenzo Scarantino alla falsa collaborazione. Una radiografia dettagliata del futuro falso pentito e della sua famiglia, suggerendo un coordinamento occulto finalizzato a costruire a tavolino la figura del collaboratore, poi rivelatasi il perno del più colossale depistaggio della storia repubblicana.
La Corte d’Assise d’Appello, confermando le conclusioni del primo grado, aveva messo in luce un meccanismo di manipolazione raffinato e sistematico, con le dichiarazioni dei falsi pentiti, come Scarantino e Andriotta, che rivelavano come ii loro racconti, pur essendo falsi nel complesso, contenevano alcuni dettagli oggettivamente veri.
Informazioni corrette ch non erano farina del sacco dei dichiaranti, ma erano state loro suggerite da inquirenti o funzionari infedeli, i quali a loro volta le avevano attinte da fonti che ancora oggi rimangono occulte.
Un esempio del depistaggio è la nota del Sisde di Palermo del 13 agosto 1992, che già conteneva dettagli precisi sul furto e sulla custodia della Fiat 126 ben prima delle confessioni ufficiali di chi se ne autoaccusò. Un aspetto che suggerisce alla Corte l’esistenza di una fonte confidenziale occulta e mai rivelata. Il sospetto dei giudici è che gli inquirenti, basandosi su tali soffiate segrete, abbiano deliberatamente costruito prove ufficiali manipolando soggetti fragili, trasformando le informazioni ottenute per vie oscure in verità processuali, garantendo l’impunità e la copertura alle reali fonti dei Servizi Segreti.
Inizialmente, alcune sentenze avevano ipotizzato una discontinuità tra l’omicidio di Paolo Borsellino e gli altri delitti eccellenti, ma grazie ai contributi di nuovi collaboratori di giustizia, tra cui Antonino Giuffrè, la verità processuale è approdata a una conclusione definitiva: le stragi del 1992 furono il frutto di un piano deliberativo perfetto, approvato dai vertici mafiosi già prima dell’inizio delle esecuzioni, già riunione della Commissione Provinciale del dicembre 1991, la cosiddetta “riunione degli auguri”. In quell’occasione, con poche ma lapidarie parole, Totò Riina annunciò la resa dei conti. Per i giudicanti, il verdetto del Maxiprocesso era stato la scintilla finale, con la quale Cosa Nostra dichiarava guerra a Falcone e Borsellino, ma anche a quei politici che non avevano rispettato i patti.
Emerge chiaramente come la sentenza della Cassazione non riporti alcun nesso causale tra il dossier mafia-appalti e l’esecuzione della strage, concentrandosi invece sulle zone d’ombra relative alla gestione delle indagini. Risulta quindi di difficile comprensione la volontà di derubricare a “caccia ai fantasmi” ogni pista che non si esaurisca nella responsabilità esclusiva di Cosa Nostra e nel movente degli appalti.
Le stesse sentenze evidenziano la presenza inquietante di soggetti istituzionali e servizi segreti in diverse fasi, lasciando aperti interrogativi sulla partecipazione di apparati dello Stato. D’altronde, la recente condanna di Paolo Bellini per la strage di Bologna conferma come la verità giudiziaria stia faticosamente portando alla luce il ruolo di apparati istituzionali deviati in diverse stagioni del terrore in Italia, rendendo necessario un approccio che non escluda a priori il coinvolgimento di mondi esterni a quello strettamente criminale o terroristico.
In parallelo alle vicende di Via D’Amelio, la recente conferma definitiva della condanna all’ergastolo per Paolo Bellini in merito alla strage di Bologna del 2 agosto 1980 aggiunge un tassello fondamentale al mosaico delle complicità eccellenti. La Cassazione ha infatti validato la ricostruzione secondo cui l’eccidio non fu solo opera di singoli terroristi, ma il risultato di un progetto delittuoso più ampio, eseguito da un commando composto da diverse cellule eversive di destra, e figure come Bellini non hanno agito nel vuoto, ma hanno fornito un contributo consapevole all’interno di una cornice organizzativa che vedeva la partecipazione attiva di apparati istituzionali deviati. Questi soggetti, legati a interessi occulti, avrebbero operato in cambio di protezione, denaro e favori, garantendo il supporto logistico necessario per la riuscita dell’attentato.
Il verdetto finale sottolinea come l’esecuzione materiale sia stata coordinata da funzionari dei servizi segreti e da esponenti dello Stato infedeli, i quali rispondevano direttamente ai vertici della Loggia P2 di Licio Gelli, individuato come il finanziatore della strage e l’organizzatore di depistaggi volti a inquinare le indagini. Uno scenario che ribadisce con forza che, di fronte a crimini di tale portata, la ricerca di responsabilità esterne e il ruolo dei servizi deviati non rappresentano affatto una suggestione, ma una realtà giudiziaria accertata che accomuna le pagine più buie della storia repubblicana.
Se si pretendesse di chiudere il cerchio delle stragi di Capaci e via D’Amelio limitando il movente alla sola Cosa Nostra e al dossier mafia-appalti, servirebbe davvero un medium, visto che l’attenzione istituzionale e mediatica vorrebbe concentrarsi esclusivamente sui morti, ignorando le dinamiche vive e i contesti di potere che hanno reso possibile quell’accelerazione stragista.
Risulta allora legittimo chiedersi: perché si tenta con tanta insistenza di arginare l’inchiesta? Qual è il motivo per cui si rifiuta di valutare seriamente altri interessi e interventi esterni, nonostante le sentenze parlino esplicitamente di zone d’ombra e di soggetti istituzionali rimasti nell’oscurità? Liquidare come “caccia ai fantasmi” le piste che portano oltre Corleone significa negare l’evidenza di un depistaggio colossale e la presenza di apparati dello Stato.
Dobbiamo aspettare 45 anni dal fatto per vedere riconosciuto il ruolo di apparati deviati e centri di potere occulti, come accaduto recentemente con la sentenza definitiva sulla strage di Bologna e la condanna di Paolo Bellini? La storia ci insegna che la verità parziale è spesso lo scudo dei colpevoli eccellenti, e ridurre via D’Amelio a una questione di soli appalti mafiosi rischia di essere l’ultimo, definitivo atto di occultamento.
Gian J. Morici