Primo voto favorevole alla creazione di una nuova “specialità criminale”: l’omicidio stradale.
Se questa “novità” diventerà (come è assai probabile) legge, si aprirà la strada alla creazione di una serie lunghissima di “specializzazioni” dell’omicidio (colposo): omicidio ferroviario, aereonautico, ospedaliero, alimentare-gastronomico, alpinistico, nautico e chi ne ha più ne metta.
Applicando i criteri che hanno mosso i nostri (ahimè) legislatori a compiere questa prodezza (c’è una crescita esponenziale di morti per incidenti stradali etc. etc.) basterà che si ripetano (facciamo scongiuri) incidenti aerei perché l’”omicidio aeronautico” sia cosa fatta. E così via per tutta la gamma delle potenziali “specializzazioni”.
La cosa che più preoccupa chi abbia una certa dimestichezza con il diritto, è che introducendo un “omicidio stradale” accanto a quello volontario, preterintenzionale e colposo, si finisca (come già sembrerebbe sia pure un po’ forzatamente ipotizzabile) per abbattere il criterio della diversificazione in base all’elemento intenzionale. Per ora l’omicidio stradale è pur sempre un “omicidio colposo”. Ma la tendenza a scavalcare tale classificazione c’è. Non dimentichiamo che qualche P.M., in presenza di omicidi colposi per incidenti stradali “particolarmente gravi” (cosa che c’entra ben poco con l’elemento intenzionale) ha “provato” a contestare l’omicidio volontario (magari facendo ricorso al delicatissimo concetto del “dolo eventuale”). La via dello sconvolgimento del sistema, ancora una volta e con grande disinvoltura, è aperta.
Credo che tra i parlamentari che hanno votato per questa novità ben pochi avessero sentito parlare di “colpa con previsione”. Consistente nel fatto che l’autore si sia reso conto di mettere in pericolo vite umane, confidando però in una sua speciale abilità o in una sfacciata fortuna perché non si verificasse una morte. Sarebbe bastato che in questi “casi gravi” il P.M. si fosse ricordato di questa ipotesi aggravante e che, magari una innovazione più ragionevole, avesse aumentato l’aggravamento della pena in presenza della “colpa con previsione”, che si sarebbe provveduto a far fronte al dilagare di incidenti luttuosi, per quel tanto che ciò è possibile con l’inasprimento sanzionatorio, senza sconvolgere il sistema.
Ma a chi lo andate a fare un ragionamento simile?
E poi il solito sballo relativo all’entità della pena. Si arriverà adesso persino a poter ipotizzare che all’accusato di un simile reato convenga sostenere di averlo compiuto intenzionalmente, che so, per vendetta, o perché “provocato” per ottenere addirittura una diminuzione di pena!!!
Legiferare per “riempirsi la bocca” di novità truculente è una specialità dei legislatori inadeguati. Quindi…
Mauro Mellini – www.giustiziagiusta.info