Ha avuto finalmente un epilogo la vicenda processuale di due coniugi italiani, trasferiti definitivamente in Svezia dopo pochi mesi la celebrazione delle nozze, che circa un anno fa hanno deciso di separarsi.
La moglie, difesa dall’Avv. Maria Grazia Tana del Foro di Vasto, aveva adito il Tribunale civile di Vasto per chiedere l’affidamento e il collocamento nella sua terra natale (un piccolo paese dell’entroterra abruzzese) della minore Aurora (nome di fantasia), nonostante la bambina avesse vissuto da sempre in Svezia.
Frattanto il marito, di origini catanesi, oggi noto ricercatore universitario in Svezia, difeso dall’Avv. Giuseppe Lipera del Foro di Catania, presentandosi innanzi al Giudice civile, Dott.ssa Caterina Salusti, ne aveva eccepito il difetto di giurisdizione in favore dell’Autorità Giudiziaria svedese.
Il Tribunale italiano, respingendo la superiore eccezione e fissando una successiva udienza, si era dichiarato competente a decidere sulla separazione dei due coniugi e sull’affidamento della minore, fondando la propria decisione sulla comune cittadinanza italiana dei coniugi.
Il marito non si è arreso ed ha proposto un ricorso per il regolamento di giurisdizione innanzi la Corte Suprema di Cassazione, rilevando la violazione da parte del Giudice Civile dell’art. 8 del Regolamento C.E. n. 2201/2003 (noto come Regolamento di Bruxelles II bis).
Nelle more, il marito ha avanzato al Giudice Civile istanza di sospensione del giudizio di separazione, in attesa della pronuncia definitiva della Suprema Corte.
Il Tribunale di Vasto se, da un lato, ha sospeso il giudizio, dall’altro, ha fissato comunque una nuova udienza di comparizione personale delle parti, a seguito della quale ha emesso l’ordinanza presidenziale, ove ha disposto che la minore dovesse continuare a vivere in Svezia, ha nominato Giudice Istruttore la Dott.ssa Stefania Izzi, fissando l’udienza di trattazione.
Il Giudice Istruttore ha preso atto della pendenza del regolamento di giurisdizione innanzi la Corte Suprema ed ha interrotto il giudizio di separazione dei coniugi.
Frattanto la moglie, difesa dall’Avv. Maria Grazia Tana, si è costituita nel procedimento innanzi la Corte di Cassazione chiedendo che fosse dichiarato l’inammissibilità o quanto meno il rigetto del ricorso per il regolamento di giurisdizione proposto dal coniuge.
Il Procuratore Generale della Corte Suprema, Dott. Federico Sorrentino, condividendo le doglianze mosse dal ricercatore in seno al ricorso, ha depositato la requisitoria ove ha concluso chiedendo alla Corte di dichiarare “il difetto di giurisdizione del giudice ordinario italiano sulle domande inerenti l’affidamento ed il mantenimento della figlia minorenne delle parti”.
L’udienza camerale innanzi la Suprema Corte a Sezioni Unite si è svolta il 5/12/2017.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con ordinanza depositata lo scorso 2 febbraio, in via preliminare hanno respinto l’eccezione sollevata dalla moglie di inammissibilità del regolamento di giurisdizione proposto dal coniuge “in quanto il ricorso contiene l’esposizione sommaria dei fatti processuali e di tutti gli elementi indispensabili alla decisione sulla questione di giurisdizione devoluta a queste S.U.”.
Nel merito, richiamando il regolamento CE n. 2201/03, le Sezioni Unite hanno dato riscontro alle censure mosse dal ricercatore universitario, definitivamente sancendo “il difetto di giurisdizione del giudice italiano sia sulla domanda di affidamento della figlia dei coniugi, sia sulla domanda accessoria relativa al mantenimento della minore” in favore del Tribunale svedese che dovrà decidere sul collocamento, sull’affidamento e sul mantenimento della bambina.
Soddisfatto il difensore del marito: “Il Tribunale di Vasto non aveva colto nel segno. La vita matrimoniale del mio assistito e della moglie si è svolta e si svolge ad oggi prevalentemente nel territorio svedese. Ivi vivono entrambi i coniugi e la loro figlia sta crescendo e sta frequentando la scuola. A seguito della pronuncia delle Sezioni Unite abbiamo potuto finalmente mettere un punto fermo sul sollevato conflitto di giurisdizione: i Tribunali italiani non sono competenti a decidere sull’affidamento e sul mantenimento dei minori che non vivono in Italia.”.