Mentre ferve il contrasto sul voto referendario che modifica la Parte II della Costituzione, c’è chi della I Parte (Diritti e doveri dei Cittadini), che è “fuori discussione”, ripetutamente ed ottimisticamente proclamata “intangibile”, mentre chi dovrebbe osservarla e farla osservare, se ne fotte allegramente.
La Corte Suprema di Cassazione (Sez. V Penale) nel ricorso del P.G. contro l’editore Mario Sanfilippo Ciancio, ha annullato la sentenza del GIP che proscioglieva l’imputato per non essere il fatto contestato (concorso esterno in associazione mafiosa) previsto dalla legge come reato.
La Cassazione ha affermato che il “concorso esterno” è “reato consolidato dalla nostra giurisprudenza”. Come dire è vero che nella legge non c’è, ma poiché noi (magistrati) abbiamo “consolidato” l’affermazione (contraria al vero) che c’è, il reato esiste. E chi se ne fotte della Costituzione.
Così si crea la figura “metacostituzionale” di reato tale considerato non dalla legge ma da una “consolidata” giurisprudenza.
Fottiamocene dunque, amici, cittadini, giuristi e sedicenti tali, luminari e somari dell’art. 28, comma secondo della Costituzione che recita (una recitazione che sa di umorismo nero, come quello che sfoderava talvolta Dario Fo): “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.
Lorsignori della Corte Suprema, che, magari, vanno alla cerimonia dell’inaugurazione dell’anno giudiziario stringendo accoratamente al petto la Costituzione della Repubblica, tranquillamente la “superano”, naturalmente assai dottamente (???) interpetrandola.
Il bello (cioè il brutto, il grottesco) è che il Parlamento, come non ha creato questo reato, non potrebbe (ammesso che ne avesse la capacità, la voglia, il coraggio) provvedere ad abolirlo: non si può abolire una legge che non c’è.
Allegri! Il diritto si “evolve”, supera schemi stantii.
“Il nuovo è bello!!!”.
Mauro Mellini