Il personale del Comando Provinciale del Corpo forestale dello Stato di Firenze, si recava presso un esercizio commerciale sito presso il Mercato Centrale di Firenze, quartiere San Lorenzo, dove riscontrava la messa in vendita al consumatore di prodotti della panificazione (schiacciata al carbone vegetale), contenenti colorante E 153 carbone vegetale.
I prodotti erano presenti sia nel banco espositore, direttamente alla vendita, che all’interno delle celle frigorifere dell’esercizio commerciale. La ditta commerciava il prodotto ma non lo produceva direttamente perché veniva acquistato surgelato da altra ditta della provincia di Firenze.La P.G. operante provvedeva al sequestro del prodotto esposto alla vendita e di quello conservato all’interno delle celle frigorifere Una volta identificato il fornitore e produttore si è provveduto ad inviare presso tale ditta il personale del Comando stazione forestale di Reggello (FI), competente per territorio, al fine di verificare la presenza di prodotti panificati con aggiunta di colorante E 153, la documentazione accertante l’acquisto dello stesso e quella di vendita dei derivanti prodotti della panificazione al carbone vegetale (pane, panini, focacce, schiacciata, ecc). I forestali non hanno rinvenuto prodotti panificati contenenti il suddetto additivo colorante ma ha tuttavia rinvenuto fatture e ddt di acquisto del colorante E153 e di vendita di prodotti della panificazione al carbone vegetale. Ha quindi provveduto a porre sotto sequestro i documenti commerciali quali fatture, ddt e registri. Il colore nero di questi prodotti è dovuto all’aggiunta di carbone vegetale alla ricetta classica del pane e assimilati, in percentuale non definita a scelta del produttore.Il Reg. CE 1333/2008 relativo agli additivi alimentari, modificato nell’allegato II dal Reg. UE 1129/2011, specifica per singole categorie di alimenti quali sono gli additivi che possono essere utilizzati.Il regolamento più recente ha ribadito e incluso l’additivo colorante E 153 carbone vegetale nella categoria degli additivi coloranti e non consente l’utilizzo di nessun colorante nel pane né in nessun ingrediente utilizzato per preparare il suddetto prodotto quali acqua, farina, sale, malto, zucchero, miele, burro e latte. Inoltre il Reg. comunitario specifica che il colorante E153 può essere utilizzato esclusivamente “quanto basta” nei Prodotto da forno fini (come brioches, muffins, biscotti) e mai in prodotti da forno come pane, panini, schiacciata, ecc.Riferimenti normativi nazionali sono la Legge 283/62, disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, ed il DM 209/96 del Ministero della Sanità, sulla disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione delle sostanze alimentari.Nello specifico l’allegato IV del DM riporta che farine ed altri prodotti della macinazione, amidi e fecole cosi come pane e prodotti simili non devono contenere nessun additivo colorante.L’allegato III dello stesso DM identificava proprio il carbone vegetale (E153) come additivo colorante. La suddetta legge ne consentiva l’utilizzo solo ed esclusivamente in prodotti da forno della pasticceria fine.L’utilizzo dell’additivo colorante E153 carbone vegetale, come la schiacciata oggetto del sequestro, nel pane e nelle focacce prodotti da forno, è dunque vietato. La condotta di cui sopra integra la violazione all’art. 5 comma 1, lettera g) della Legge 283/1962, che afferma il divieto di impiegare nella preparazione di alimenti, vendere o detenere per vendere sostanze alimentari “ aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l’osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali”.
La Food and drug administration americana da anni ha proibito l’uso del carbone vegetale negli alimenti. Le indagini sono ancora in corso.