Al Commissario Straordinario ASP di Agrigento
E, p.c. All’Assessore Regionale alla Sanità
Dr. Massimo Russo
Piazza Ottavio Ziino
Palermo
Al Collegio Sindacale ASP di Agrigento
Alla Procura Regionale della Corte dei Conti
Via Agostino Cordova, 76
Palermo
Al Capo Ufficio Stampa ASP di Agrigento
Oggetto: Deliberazioni n. 902 e 903 entrambe del 23.11.2011 aventi ad oggetto rispettivamente: la 902, “Nomina Direttore Sanitario Azienda Sanitaria Provinciale Dr. Alfredo Zambuto”; la 903, “Nomina Direttore Amministrativo Azienda Sanitaria Provinciale Dr. Bonanno Eugenio”. Richiesta revoca in autotutela per palese illegittimità.
Con le deliberazioni in oggetto segnate, la S.V. ha proceduto alla nomina del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell’ASP di Agrigento della quale, si vuole ricordare Ella ne è, dal 16.09.2011, il Commissario Straordinario e non già il Direttore Generale.
Tale precisazione non è di secondaria importanza e ciò stante che l’art. 3, comma 1- quinques del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 testualmente recita: ” il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.”
Ne consegue, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la facoltà o meglio il legittimo potere discrezionale di procedere alle nomine poste in essere dalla S.V. è estraneo alle competenze proprie della figura monocratica del Commissario Straordinario. Di tale assunto si ritiene che la S.V. abbia piena contezza e ciò stante che entrambe le deliberazioni in argomento omettono non a caso, nella parte motiva, di richiamare il citato art. 3, comma 1 – quinques che laddove, invece, fosse stato richiamato avrebbe automaticamente escluso che la S.V. potesse procedere alle nomine di che trattasi. D’altronde, la previsione di cui all’art. 20, comma 2 della L.R. 14 aprile 2009, n. 5 che esplicita che la nomina di un Commissario Straordinario in una azienda sanitaria regionale, il cui mandato non può protrarsi per più di sei mesi , costituisce una soluzione transitoria nelle more della sostituzione del direttore generale assente o decaduto fa ben comprendere perché tanto il D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 che la L.R. 14.04.2009, n. 5 non prevedono, e dunque escludono, che il Commissario Straordinario di un’azienda sanitaria possa procedere alle nomine del direttore amministrativo e del direttore sanitario. Nessuna eccezione, si ribadisce, è prevista dalle prefate norme e pertanto nemmeno l’inerzia dell’organo preposto alla nomina del nuovo direttore generale può legittimare l’abuso da Ella perpetrato con le nomine di che trattasi. Ed invero, l’operato della S.V., fermo rimanendo il possibile accertamento di eventuali responsabilità, in sede diversa da quella amministrativa, che sarebbero esclusivamente ascritte alla S.V., costituisce intanto un “magistrale” esempio di violazione di legge sotto il profilo dell’eccesso di potere.
Non si può, poi, sottacere come l’operato della S.V., stante l’illegittimità delle nomine consumate, sia destinato ad innescare un fenomeno a cascata che inficierà, sotto il profilo della legittimità, tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi, nonché procedure concorsuali ecc., alla cui adozione e/o definizione avranno concorso il direttore amministrativo e il direttore sanitario nominati con le deliberazioni oggettivate. Inscindibilmente legato a detto, probabile, scenario è il notevole danno erariale, oltre a quello che si consoliderà con la sottoscrizione dei relativi contratti dei citati direttori, che ne deriverebbe dai costi conseguenti all’annullamento degli atti e alla relativa pubblicazione, nei casi previsti, sulla G.U.R.I. e sulla G.U.R.S, ed infine per il notevole e non facilmente stimabile contenzioso che potrebbe derivare per l’Azienda in conseguenza della nullità degli atti, procedimenti e procedure adottate e definite.
Per le suesposte considerazioni, si chiede alla S.V. di valutare l’opportunità della revoca, in autotutela, delle delibere 902 e 903 entrambe del 23.11.2011 e, in ogni caso, di volere gentilmente notiziare la scrivente O.S. in ordine alle decisioni che intenderà assumere.
Al Collegio Sindacale dell’ASP di Agrigento e all’Assessore Regionale alla Salute cui la presente è inviata per conoscenza, si chiede di attivare i rispettivi provvedimenti di controllo e di vigilanza.
Con riserva di ogni ulteriore iniziativa.
Il Vice Segretario Regionale
Amedeo Fuliano