ROMA – Le Questure hanno ampio potere discrezionale e di prevenzione nel rilasciare le licenze di pubblica sicurezza per la raccolta delle scommesse. Lo ha ribadito il Tar della Sicilia, come riporta Agipronews, respingendo il ricorso del responsabile di due punti scommesse ippiche e sportive, che si era visto negare, a settembre 2021, la licenza di pubblica sicurezza dalla Questura di Palermo dopo essere stato sottoposto agli arresti domiciliari perché coinvolto in un procedimento penale.
Secondo il ricorrente, l’amministrazione non avrebbe considerato l’archiviazione del procedimento penale per cui era stato sottoposto ad arresti domiciliari. La decisione dell’amministrazione sarebbe stata inoltre viziata da eccesso di potere e difetto d’istruttoria.
Il Tribunale amministrativo ha però respinto queste interpretazioni, sottolineando come il rilascio delle licenze di pubblica sicurezza “richieste – si legge nella sentenza – per l’esercizio dell’attività di raccolta delle scommesse, costituisce espressione di un potere discrezionale finalizzato alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”. Trattandosi di autorizzazioni di polizia, “il procedimento di rilascio è connotato da una valutazione preventiva, che mira a escludere, anche in via potenziale, rischi per la collettività connessi a possibili legami diretti o indiretti specialmente con ambienti della criminalità organizzata”.
Non è quindi necessario, secondo il Tar Sicilia, che emergano elementi di rilevanza penale o che sia “provata in sede giudiziaria l’effettiva commissione di reati da parte del richiedente o dei soggetti a lui collegati”. Sufficiente quindi anche solo un pericolo potenziale per la sicurezza pubblica. In questo senso, l’archiviazione del procedimento penale a carico del ricorrente non basta per accogliere il ricorso. La Questura di Palermo ha quindi agito in modo proporzionato, tutelando adeguatamente l’interesse pubblico. Considerando inoltre, concludono i giudici amministrativi, la “particolare sensibilità del settore delle scommesse al rischio di infiltrazioni e condizionamenti illeciti, la soglia di tolleranza del rischio risulta fisiologicamente molto bassa e giustifica l’adozione di provvedimenti impeditivi anche in presenza di indizi non necessariamente capaci di sorreggere una condanna penale”.