Nel caso Contrada c. Italia (n. 4), promosso nell’interesse del Dott. Bruno Contrada dall’Avv. Stefano Giordano del Foro di Palermo, unitamente alla compianta Avv. Marina Silvia Mori del Foro di Milano, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha pronunciato la sentenza di cui all’odierno comunicato stampa (di seguito tradotto in italiano):
“Nell’odierna sentenza della Prima Sezione nel caso Contrada c. Italia (n. 4) (domanda n. 2507/19), che riguardava la liceità dell’intercettazione delle conversazioni telefoniche del ricorrente e la perquisizione della sua abitazione e di altri beni (misure disposte nell’ambito di un procedimento penale in cui il ricorrente non era direttamente coinvolto), la Corte europea dei diritti dell’uomo (…) ha ritenuto all’unanimità che vi sia stata violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della privacy, vita privata e corrispondenza) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo per quanto riguarda la intercettazione e trascrizione delle comunicazioni telefoniche del ricorrente. Risulta che la legge italiana non offre garanzie adeguate ed effettive contro gli abusi nei confronti degli individui sottoposti a misura di intercettazione, ma che, poiché non sono indiziati né imputati della commissione di un reato, non sono parti nel procedimento. In particolare, per quegli individui non è possibile rivolgersi all’autorità giudiziaria per un effettivo controllo della liceità e della necessità della misura e ottenere un risarcimento adeguato, a seconda dei casi”.
L’Avv. Giordano dichiara: “Siamo molto soddisfatti, perché – al di là del caso concreto – la Corte ha individuato all’unanimità un vizio molto grave della legislazione italiana in materia di intercettazioni. Adesso aspettiamo la definitività della sentenza. La palla passa dunque alla politica, affinché riformi in senso liberale l’intera materia delle intercettazioni”.