I lavori socialmente utili furono istituiti per il reinserimento e la formazione di lavoratori provenienti dal bacino di cassaintegrazione e mobilità di cui alla legge n. 223/1991 per poter continuare a beneficiare dell’indennità di ammortizzatore sociale di cui erano destinatari. Nel 1996 con la legge n. 608 e con legge 468/97 oltre le categorie già presenti vennero avviati a nuovi progetti nel pubblico impiego e negli enti locali anche disoccupati di lunga durata, per un utilizzo a 20 ore settimanali con indennità per Attività Socialmente Utile (ASU) pagata dall’Inps con la copertura previdenziale figurativa. I lavoratori vennero assegnati a servizi di competenza degli stessi enti pubblici utilizzatori per un periodo di durata iniziale 6 mesi o 1 anno, immediatamente prorogati per fronteggiare carenze di personale dipendente e oggi dopo 20 anni di precariato tali attività sono strutturate negli enti locali delle regioni del centro sud con circa 20 mila unità senza contratto di lavoro. Complessivamente sono transitati in progetti lsu 170 mila persone (Fonte INPS 2016).
Va evidenziato che mentre i lavoratori utilizzati nei Ministeri, nel parastato negli enti locali sono stati assunti a tempo indeterminato, persiste ancora un alto numero di precari lsu a carico del bacino nazionale nei comuni di medie e piccoli dimensioni e nelle ASL, oltre lsu autofinanziati dalle Regioni. Di fatto con personale lsu sono garantiti da 20 anni servizi pubblici, in sostituzione di personale dipendente. Si può ipotizzare, oltre la questione meramente contrattuale, anche una evasione ed elusione contributiva, a maggior ragione ove l’irrinunciabilità della prestazione è dimostrata e giustificata da una volontarietà dell’ente a corrispondere la retribuzione integrativa (senza oneri contributi per il datore pubblico, ma soggetta a tassazione Irpef). Per quanto riguarda l’aspetto previdenziale, le normative che ne regolamentano l’utilizzo, prevedono il solo riconoscimento della contribuzione figurativa che trova nella legge n. 335 del 1995, lo spartiacque che definisce un limite oggettivo alla determinazione del valore del contributo figurativo ai fini pensionistici. Come è noto fino al 31 luglio 1995 i contributi figurativi sono validi sia per il diritto che per la misura di tutte le pensioni. Dal 1 agosto 1995 gli stessi hanno validità solo per il diritto al raggiungimento dei requisiti, ma senza alcun valore contributivo ai fini economici della pensione. Una situazione specifica è rappresentata da lavoratori utilizzati in progetti autofinanziati dalle Regioni, per i quali gli enti utilizzatori non hanno versato neppure contributi figurativi, caso che necessita di ulteriori interventi a sanatoria a carico degli enti regionali coinvolti (Lazio, Basilicata, Calabria).Con queste regole e in regime contributivo si determina una situazione paradossale per decine di migliaia di lavoratori, che pur avendo lavorato nel pubblico impiego resteranno senza pensione con ripercussioni sociali prevedibili. In virtù dell’art. 8, comma 19, del Dlgs. n. 468/1997 i periodi in attività socialmente utili possono essere riscattati ai fini pensionistici (per la misura della pensione). Infatti l’Inps – Direzione Centrale Pensioni – con Circolare n. 33 del 5.03.2010 ha fornito disposizioni in merito alle modalità di riscatto dei periodi di occupazione in lavori socialmente utili ai fini della misura delle pensioni. Ma da simulazioni effettuate risulta economicamente insostenibile sia il riscatto per l’entità degli importi da versare all’Inps, (in media più di 5 mila€ spesa annua procapite) sia la successiva ricongiunzione onerosa tra le diverse casse previdenziali. Ragioni per cui contestiamo e definiamo improponibile il riscatto dei contributi figurativi a totale carico dei lavoratori. Dal 1° agosto 1995, non a caso concomitante con l’avvio di migliaia di progetti lsu, i contributi figurativi perdono il valore economico e possono essere oggetto di riscatto oneroso, ammesso senza limiti temporali. I lsu lavorano continuativamente da 20 anni, quindi è evidente il gap previdenziale maturato che nega ogni prospettiva di pensione ad un numero considerevole di lavoratori lsu, titolari unicamente di contributi figurativi per almeno 1/3 dell’intera vita lavorativa. L’età anagrafica media dei lavoratori, (oltre il 70% ha più di 55 anni) e l’attuale normativa, evidenzia per molti soggetti l’impossibilità di maturare i requisiti per la pensione, poiché non potranno maturare un’anzianità contributiva di almeno 20 anni (a meno di una totalizzazione con contributi veri). Tale problematica è aggravata per gli assunti con contratto part-time a 18 ore che non raggiungono il requisito della copertura previdenziale delle 52 settimane per retribuzione inferiore ai minimali stabiliti annualmente con Circolare INPS. Con l’attuale sistema pensionistico contributivo, il calcolo su base di retribuzione convenzionale non assicura una pensione diversa da quella sociale. Il costo di un eventuale riscatto non può essere sostenuto da soggetti che percepiscono un assegno di natura assistenziale di 480 € mensili, o una retribuzione part-time a 18 ore, poiché il pagamento del riscatto equivarrebbe alla restituzione di una somma pari al 50% nei casi di calcolo convenzionale o addirittura superiore a quanto percepito come assegno ASU, in tutti gli altri casi.
Le proposte USB: INCONTRO PRESIDENTE INPS per studiare soluzioni adeguate alla risoluzione della problematica pensionistica LSU. Apertura di un tavolo di tecnico tra Governo, Ministero del Lavoro e INPS per apportare modifiche all’attuale normativa, affinchè si riconoscano d’ufficio i contributi validi ad ogni effetto di legge per il lavoro svolto in attività socialmente utili e di pubblica utilità presso gli enti pubblici, in rapporto all’orario settimanale della prestazione effettiva. Riconoscimento dei contributi figurativi per il calcolo del periodo minimo dei 20 anni per avere diritto alla pensione anche nella cassa gestione pubblica. (Ex Inpdap) Ricongiunzione non onerosa dei contributi maturati nelle diverse casse previdenziali. (INPS per i periodi di lavoro settore privato, cassintegrazione, mobilità, lsu ed ex INPDAP per il personale stabilizzato nel P.I.) Ad Agrigento e Palermo, il 5 Settembre si terrà un sit-in presso le sedi Inps
USB Federazione Nazionale
Elisabetta Callari
Buongiorno, da maggio 1996 fino a dicembre 2001, data della mia stabilizzazione, ho lavorato come LSU, vorrei sapere se Lei ha informazioni sulla possibilità di avere il riconoscimento dei contributi degli anni LSU. Grazie e buon lavoro. Carla Cecchini.
carla.cecchini@uslumbria2.it