
Dunque, da dove cominciamo? Potrei iniziare dalle recenti minacce di querela da parte di un deputato nazionale al quale una certa stampa ha fatto da contraltare. E su questo potrei dire molte cose ma non le dirò. Non le dirò oggi, non in futuro, soltanto perché oggi parliamo di sentenze, quindi fatti passati già in giudicato, mentre per quelli di cui sopra, se mai arriveranno alle aule di tribunale, ne riparleremo al momento opportuno.
Le sentenze non si discutono, si rispettano. Non è mia intenzione tradire questo principio e nel massimo rispetto dell’operato di tutti i Magistrati e Giudici che hanno seguito le vicende processuali, pubblico stralci delle sentenze che mi riguardano, affinché sia a tutti chiaro come il fare informazione nel nostro paese, al 73° posto – tra la Moldavia e il Nicaragua – della graduatoria mondiale sulla libertà di stampa, non sia esente da rischi né così semplice come molti tra voi lettori potete pensare.
Purtroppo, a leggi liberticide ed ostacoli di vario genere all’informazione, si aggiungono – in particolare sulle più recenti vicende e non riguardo quelle riportate negli atti giudiziari di cui sotto – taluni organi stampa che sembrano favorire quanti vorrebbero mettere il bavaglio a voci libere che ritengono sia loro dovere informare i propri lettori.
In data 10 aprile 2013, il Tribunale di Agrigento, emetteva nei miei riguardi una sentenza di condanna per diffamazione a mezzo stampa, a seguito di querela presentata dall’Ingegnere Vito Aurelio Campanella, per un articolo pubblicato a mia firma sul settimanale “Grandangolo”. L’articolo riguardava la realizzazione di un rigassificatore nella zona industriale di Porto Empedocle (Agrigento). Assistito dal mio legale, Avvocato Maria Assunta Di Matteo, presenziavo alle udienze tenute dinanzi al Giudice Monocratico del Tribunale di Agrigento.
CONDANNA PER DIFFAMAZIONE
Queste le motivazioni del rinvio a giudizio e della successiva condanna a seguito della querela presentata dall’Ing. Campanella, project manager, che in tale veste era stato coinvolto dalla società Nuove Energie nelle attività relative alla predisposizione del progetto.
La conclusione delle parti vedeva il P.M chiedere l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato; il legale di parte civile chiedere la condanna alle pene di legge; la difesa associarsi alle richieste del P.M. chiedendo l’assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato.
Al termine del processo, il Giudice, dopo aver illustrato lo svolgimento del processo e i motivi della decisione, riconosceva la mia penale responsabilità in ordine ai fatti per i quali ero imputato ed emetteva sentenza di condanna.
Ai sensi del c.p.il Giudice ordinava inoltre che la pena rimanesse sospesa nei termini e alle condizioni di legge; che risarcissi alla parte civile 30.000.00 euro a titolo di risarcimento danni di tipo evidentemente non patrimoniale e, quindi, liquidabili nella presente sede penale, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, quantificate in 2.000.00 euro oltre I.V.A e C.P.A.
Per dovere di cronaca, va ricordato che l’Ing. Vito Aurelio Campanella per delle accuse mosse dal pentito era stato già prosciolto e che lo stesso veniva successivamente assolto da altri capi d’imputazione. Va inoltre ricordato come nonostante fosse stata chiesta dalla difesa dell’imputato l’escussione del pentito Francesco Campanella, la richiesta non trovasse accoglimento; e, inoltre, che due querele presentate dalla stessa parte civile nei riguardi di due giornalisti che avevano riportato le dichiarazioni rese dal pentito (virgolettandole) erano già state archiviate dall’Autorità competente.
Alla sentenza veniva proposto appello.
SECONDO PROCESSO: ASSOLTO!
A seguito del primo processo per diffamazione, a causa di un mero errore nella presentazione di un documento riguardante il reddito personale. Avendo fatto riferimento all’ISEE, anziché come sarebbe stato corretto all’ISE, scaturiva un’altra indagine e relativa richiesta di rinvio a giudizio per “falso innocuo”. In data 12 dicembre 2014, il Giudice per l’Udienza Preliminare, del Tribunale di Agrigento, pronunziava sentenza di assoluzione, “perché il fatto non sussiste”, nei confronti dell’imputato, difeso dagli Avvocati di fiducia Maria Assunta Di Matteo e Santino Russo.
APPELLO ALLA CONDANNA PER DIFFAMAZIONE RIPORTATA IN PRIMO GRADO: ASSOLTO!
Intanto, anche l’appello alla condanna in primo grado per diffamazione, si concludeva con un’ulteriore assoluzione con formula piena (perchè il fatto non sussiste) da parte della Corte d’Appello di Palermo, Terza Sezione Penale:
Libertà e leggi liberticide
Purtroppo i precedenti in materia di condanne per diffamazione a mezzo stampa in Italia sono molti. A partire da Giovannino Guareschi, condannato una prima volta nel 1950 per responsabilità oggettiva in quanto direttore responsabile di un periodico aveva permesso che venissero pubblicate alcune vignette che riguardavano Einaudi (Capo dello Stato) e il vino di sua produzione nelle cui etichette veniva messa in evidenza la sua carica pubblica di “senatore”. La condanna ad otto mesi venne sospesa con il beneficio della condizionale. Una seconda condanna, nel 1954, in danno di per diffamazione Alcide De Gasperi, portò Guareschi a scontare in carcere ben 409 giorni ai quali si aggiungevano sei mesi di libertà vigilata ottenuti per buona condotta.
Calogero Venezia scontò invece pochi giorni a Regina Coeli, quando, da direttore di un giornale satirico, venne condannato per vilipendio al Papa.
Tra i tanti casi, uno di quelli forse più significativi e abbastanza recente (2001), è quello di Stefano Surace che da circa trent’anni residente in Francia, torna in Italia per far visita al fratello. Il 24 dicembre del 2001 viene arrestato per due condanne per diffamazione a mezzo stampa riportate negli anni ’60 e delle quali non era consapevole visto che viveva già all’estero.Tradotto in carcere dove avrebbe dovuto scontare 2 anni, 6 mesi e 12 giorni, il quasi settantenne Surace viene inviato agli arresti domiciliari. Probabilmente la scelta fu dovuta all’intervento di associazioni, uomini politici, giornalisti e, in particolare, della stampa estera che alla vicenda dedicò non pochi articoli. Surace, sul quale evidentemente non c’era una sorveglianza stretta, evase e tornò a Parigi dove visse da “latitante” visto che la Francia respinse ogni richiesta di estradizione.
Non meno emblematico il caso di Lino Jannuzzi che nel 2002 venne condannato in via definitiva a due anni e cinque mesi. La condanna avvenne in quanto Jannuzzi, negli anni ’90, scrivendo in merito alla vicenda che aveva visto il presentatore Enzo Tortora ingiustamente incarcerato a seguito di dichiarazioni di pentiti, citò i magistrati che avevano seguito il caso. Jannuzzi finì ai domiciliari, ottenendo in seguito la grazia dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi.
Sarebbero molti i casi da citare ma ritengo questi siano sufficienti a far comprendere come l’informazione non sia esente da rischi e di come in Italia sia necessario rivedere le norme o, in maniera coerente, i concetti di libertà e pluralità della stessa. A meno di accontentarsi di un’informazione asservita e prona dinanzi i potenti, qualificando la stessa, in maniera vergognosamente ipocrita, come “libera informazione”. A quando il centesimo posto nella graduatoria mondiale della libertà di stampa?
Gian J. Morici