L’argomento che insieme al Direttore abbiamo pensato di trattare oggi, in questa seconda rubrica, riguarda un tema di particolare attualità e cioè se un Governo diverso da quello Presieduto dall’On. Berlusconi sia legittimo o meno.
Cominciamo da principio e cioè dal 2008, data delle ultime consultazioni politiche e dalla legge elettorale vigente.
Per grandi linea va detto che la legge elettorale vigente oggi in Italia è una legge di tipo proporzionale con premio di maggioranza, su base nazionale alla Camera dei Deputati e su base regionale al Senato della Repubblica, con indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla scheda elettorale.
Alle elezioni del 2008 il corpo elettorale ha decretato la vittoria della coalizione di centrodestra (PdL e Lega) e quindi l’ascesa dell’On. Berlusconi a Palazzo Chigi.
Oggi, dopo circa 2 anni e mezzo, quella maggioranza uscita dalle urne e formata da due partiti è venuta meno o, quantomeno, non è più composta da due soli partiti (e quindi da due soli gruppi parlamentari) bensì da tre partiti (con altrettanti gruppi parlamentari), PdL, Lega e FLI.
E allora la domanda che ci si pone con puntuale attenzione è se un eventuale governo formato da una maggioranza diversa da quella uscita dalle urne è un Governo legittimo o no.
Per poter rispondere a questa domanda bisogna partire dalla considerazione che la nostra Carta Costituzionale, che al riguardo pur essendo estremamente laconica fissa dei principi chiari, stabilisce, al suo artico 92 che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Da ciò ne discende che il titolare del potere di nomina del Presidente del Consiglio e dei ministri è il Presidente della Repubblica e che la nomina di questi ultimi avviene su indicazione del Presidente del Consiglio.
In verità le norme che regolano il procedimento di formazione del Governo nel nostro paese, sono in parte non scritte e quindi rappresentano prassi o convenzioni costituzionali per cui possono anche subire modifiche purché si attengano ai principi derivanti dalla forma di governo parlamentare vigente in Italia. In base a tali principi il Presidente della Repubblica deve cercare di nominare un Governo che riesca ad ottenere e mantenere la fiducia delle due Camere.
Ne deriva che il Presidente della Repubblica ha uno stretto margine di manovra nella nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri poiché dovrà tenere in giusto conto delle indicazioni che gli vengono date da parte dei partiti politici e dei gruppi parlamentari che sono poi i veri interpreti della volontà e degli orientamenti del Paese.
Questo naturalmente non esclude la possibilità che il Presidente della Repubblica possa anche esercitare una effettiva influenza nelle formazioni dei governi poiché, in un regime a pluralità di partiti e politicamente non omogeneo come è l’Italia non si può escludere che le Camere siano in grado di esprimere più di una formula politica e quindi più di una maggioranza.
Quindi sulla base di questo articolo della Costituzione possiamo affermare che l’indicazione nella scheda elettorale del candidato alla Presidenza del Consiglio non ha alcuna rilevanza costituzionale nel nostro Ordinamento poiché la nomina del Premier rientra tra i poteri esclusivi del Capo dello Stato che lo esercita, per consuetudine costituzionale, dopo avere effettuato le consultazioni parlamentari con i partiti politici e i Presidenti delle Camere, gli ex Presidenti della Repubblica.
Inoltre l’art. 94 della Costituzione stabilisce che il Governo deve avere la fiducia delle Camere e ciò significa, secondo quando previsto anche dalla giurisprudenza costituzionale, che la maggioranza, quella vera, quella costituzionalmente rilevante, si forma all’interno delle aule parlamentari al momento della votazione sulla fiducia.
Tale articolo da un taglio specifico, individua il nostro Stato come una Repubblica Parlamentare con la conseguenza di creare un rapporto fiduciario tra il Parlamento ed il Governo tanto è che l’art. 95 prevede la responsabilità politica del Presidente del Consiglio davanti alle Camere.
La mancata attribuzione di poteri di indirizzo politico e, quindi, di Governo al Presidente della Repubblica fa si, che tali poteri vengano attribuiti al rapporto fiduciario Parlamento – Governo. Ciò distingue la Repubblica Parlamentare dalla Repubblica Presidenziale.
Ed è importante comprenderne i principi e convincersi che il Parlamento, nel nostro sistema costituzionale, ha un ruolo di centralità partecipando attivamente alla direzione politica dello Stato.
Sostanzialmente le maggioranze nascono e muoiono in Parlamento seppur anche con atti extraparlamentari che hanno necessariamente ricadute nelle aule parlamentari.
Ruota attorno a questo la risposta alla domanda se un Governo diverso da quello uscito dalle urne nel 2008 sia o meno legittimo.
E alla luce di questi articoli della Costituzione è indubbio che un Governo è legittimo e nel pieno delle sue funzioni non quando il suo Presidente viene votato dal corpo elettorale bensì quando viene nominato dal Presidente della Repubblica, forma il Governo e ottiene la fiducia delle due Camere.
In realtà nel nostro paese vi è una forte contraddizione rappresentata da una Costituzione che individua l’Italia come una Repubblica Parlamentare ed in particolare un bicameralismo perfetto dove le due Camere hanno gli stessi identici poteri, tra i quali quello di dare e revocare la fiducia al Governo, ed una legge elettorale ad impronta Presidenzialista, più adeguata ad una Repubblica Presidenziale o ad un Cancellariato che non a una Repubblica Parlamentare come la nostra.
I padri costituenti che diedero l’impronta di Repubblica Parlamentare all’Italia pensarono infatti ad una legge elettorale di tipo proporzionale puro che consentiva alle varie ideologie politiche (comunista, socialista, liberale, cattolico ecc.) di essere rappresentati in Parlamento, proporzionalmente ai consensi ottenuti nel paese, quindi, alla rappresentanza territoriale e ciò proprio perché la maggioranza di Governo andava costituita in Parlamento.
Oggi indubbiamente il clima politico è di gran lunga diverso, vi è la tendenza al bipolarismo e al principio dell’alternanza ma il problema risiede indubbiamente nella discordanza tra i nostri Principi Costituzionali e la legge elettorale.
Infatti, tutte le leggi che si sono susseguite dal 1993 ad oggi, l’uninominale cosiddetto Mattarellum, il Tatarellum o l’odierno Porcellum, proprio perché incarnano un sistema bipolare entrano in contrasto con la nostra Costituzione poiché in base ai principi della legge elettorale, venendo meno la maggioranza si dovrebbe tornare alle elezioni ma secondo i principi della nostra Costituzione, che è la fonte di diritto sopraordinata a tutte le altre fonti di diritto, venuta meno una maggioranza parlamentare il potere di decisione passa al Presidente della Repubblica il quale ha l’obbligo di verificare se in Parlamento vi sia la possibilità di dar vita ad una nuova maggioranza anche diversa da quella uscita dalle urne e soltanto quando ciò non è possibile potrà decidere di sciogliere le Camere.
Questo è il reale problema del nostro sistema per cui si rende necessario che il Parlamento proceda ad un modifica del sistema di governo e del sistema elettorale, adeguando la legge elettorale alla nostra Carta Costituzionale o più coerentemente adeguando la nostra Carta Costituzionale ai tempi moderni.
Finché, però, il nostro sistema costituzionale rimarrà quello Parlamentare qualunque Governo che avrà la fiducia delle Camere è pienamente legittimato ad agire e a governare.
Certamente l’argomento non può essere trattato nelle poche righe di un articolo ma è suscettibile di amplissime interpretazioni e sul quale si sono scritti numerosissimi testi di diritto costituzionale, l’intento del sottoscritto e dell’editore Morici è quello di una riflessione insieme ai lettori su argomenti di particolare attualità cercando, nel nostro piccolo, di dare un contributo di chiarezza.
E proprio con l’intento di contribuire ed aiutare i lettori a comprendere situazioni spesso di quotidianità volevo anticipare che quale prossimo argomento che sarà trattato dalla rubrica individueremo una questione probabilmente meno rilevante dal punto di vista mediatico ma più utile ai lettori. Salvo che non succederà qualcosa di particolarmente eclatante.
Cordialmente
Avv. Giuseppe Aiello
Caro Avvocato Giuseppe Aiello, complimenti per la semplicità e, quindi, chiarezza con la quale ha spiegato le norme che oggi regolano la nomina del Governo. E’ senza dubbio vero che la nostra Costituzione e l’attuale legge elettorale soffrono di una discrepanza, ma è altrettanto vero che la Prima prevale su ogni altra norma, almeno fino a quando sarà modificata attraverso i meccanismi in essa previsti. Fino ad allora il Presidente della Repubblica ha il dovere e il diritto di verificare se sono possibili nuove maggioranze idonee a governare il nostro Paese.
Codialmente,
Alberto Mazzoni