R. il Presidente D’Orsi evidentemente ha fatto confusione nel rispondere alle domande del giornalista che lo intervistava poiché non mi è stato mai comunicato da alcuno che la posizione della Provincia era di favore alla realizzazione del rigassificatore e quindi contraria agli atti che ho esaminato.
Io non ho assunto, nell’espletamento del mio incarico, una posizione diversa da quella ufficiale della mia cliente, Provincia Regionale di Agrigento e mi sono limitato a dare una veste giuridica alla volontà dell’ente che mi ha conferito l’incarico.
Per altro va ricordato che l’incarico mi è stato conferito con Determinazione Presidenziale n 111 del 25/06/2010 e mi è stato revocato con Determinazione Presidenziale n. 116 del 02/07/ 2010 e cioè 48 ore prima dell’udienza fissata per il 07/0/2010 innanzi al TAR del Lazio.
D. Quale era la posizione ufficiale della Provincia?
R. È risaputo che la posizione ufficiale della Provincia è di contrarietà alla realizzazione del rigassificatore e questo è certificato da atti amministrativi della stessa Provincia, quali la delibera del consiglio provinciale del 20/10/2009 approvata a maggioranza di voti con la quale il Consiglio Provinciale esprimeva la propria contrarietà alla realizzazione del rigassificatore.
D. E quindi lei da cosa ha desunto che la Provincia Regionale era contraria all’impianto di rigassificazione?
R. L’ho desunto dalle precedenti interviste del Presidente D’Orsi in cui manifestava tutta la sua contrarietà alla realizzazione dell’impianto e l’intenzione di opporsi in ogni modo, ma soprattutto da due atti amministrativi: il parere espresso in conferenza di servizi e la deliberazione del consiglio che ho indicato.
In particolare in occasione della conferenza di servizi tenutasi per la realizzazione del rigassificatore, l’assessore provinciale Stefano Castellino pronunciava parere favorevole condizionato all’accettazione, da parte di Nuove Energie s.r.l. delle misure di compensazione richieste dalla stessa Provincia. Considerato che tali misure non sono state riconosciute ne deriva, per esclusione, che il parere espresso è negativo altrimenti, aggiungo io, non aveva senso esprimere un parere condizionato.
Il secondo atto è la deliberazione del Consiglio Provinciale di Agrigento che a maggioranza ha votato un atto di indirizzo contrario alla realizzazione del rigassificatore a Porto Empedocle.
D. E allora cosa è successo, avvocato Aiello, perché lei è stato revocato 48 ore prima dell’udienza?
R. A me non interessano le motivazioni politiche che hanno spinto il Presidente D’Orsi a revocarmi l’incarico 48 ore prima dell’udienza e decidere di non costituirsi, né il dibattito politico che ne è scaturito, ma interessa che non sia messa in dubbio la mia serietà professionale.
Il sottoscritto non ha assunto liberamente la posizione espressa nella propria memoria, ma la ha desunta dalle interviste del Presidente D’Orsi e soprattutto dagli atti amministrativi ufficiali.
Mi sono limitato a valutare i fatti e gli atti che mi sono stati forniti dalla Provincia Regionale di Agrigento.
Del resto è risaputo che da cittadino di Porto Empedocle sono sempre stato favorevole al rigassificatore anche con l’organizzazione di convegni, ma in questa occasione la mia opinione valeva ben poco, perché ero il legale della Provincia ed in tale veste ho elaborato una memoria dando forma giuridica agli atti ufficiali della Provincia e così individuando, a mio parere, i punti deboli del progetto del rigassificatore.
Per me e per chiunque avesse letto gli atti ufficiali la posizione della Provincia era di contrarietà all’impianto di rigassificazione, soprattutto per il fatto che non le erano state riconosciute le misure compensative richieste a suo tempo dall’assessore provinciale Avv. Stefano Catuara e poi ribadite in sede di conferenza di servizi dall’assessore Stefano Castellino.
D. Lei prima ha parlato di punti deboli del progetto dell’impianto di rigassificazione, ci vuol dire di cosa si tratta?
R. Il primo aspetto di irregolarità che a mio modesto parere ho potuto rilevare nello studio del corposo incartamento relativo al progetto, è la nullità della conferenza di servizi che ha portato alla emissione del decreto di approvazione del progetto.
In particolare facevo rilevare, aderendo così alla posizione espressa dall’Avv. Arnaldo Faro, legale del Comune di Agrigento, che alla suddetta conferenza di servizi vi era l’importante assenza del Comune di Agrigento.
A parere del sottoscritto la presenza di quest’ultimo era una condizione necessaria perché la conferenza di servizi fosse valida, per la semplice ragione che le opere connsesse al rigassificatore, ed in particolare il metanodotto, attraverserà il territorio del Comune di Agrigento; ragion per cui la presenza di quest’ultimo era inderogabile.
Inoltre va detto che il progetto, prevedendo una variazione al piano regolatore del porto, necessita anche della presenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell’ambito della conferenza di servizi.
Tutto questo è sancito da numerose pronunce del Consiglio di Stato ma anche da vari TAR d’Italia che io ho rigorosamente riportato nella mia memoria.
D. Il Comune di Porto Empedocle ha affermato nella propria memoria che l’assenza del Comune di Agrigento nella conferenza dei servizi sarebbe sostituita dalla presenza della Provincia Regionale di Agrigento.
R. Questo è effettivamente un’affermazione contenuta nella memoria dell’Avv. Rubino (legale del Comune di Porto Empedocle) che stimo profondamente come amministrativista, ma che ritengo non sia suffragata da alcuna norma di diritto, ed in particolare di diritto urbanistico, poiché a mia memoria non vi è alcuna norma che attribuisce all’Ente Provincia alcun potere suppletivo nei confronti dei Comuni, specie in materia di lavori pubblici, edilizia ed urbanistica ricadente nel territorio di questi ultimi.
D. Cos’altro ha rilevato dallo studio del progetto?
R. In qualche memoria ho avuto modo di leggere che l’impianto nascerebbe in area industriale dismessa e, per questo, il progetto sarebbe sottoposto alla procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale), così come in effetti è stato. In realtà l’impianto non sorge in area industriale dismessa, bensì in un’area industriale di nuova realizzazione, cosiddetta Area ASI, ricavata da colmata a mare in parte ancora da realizzare.
Questo fatto comporterebbe la sottoposizione del progetto, non alla procedura di VIA, ma alla procedura del VAS (Valutazione Ambientale Strategica) prevista dalla Direttiva 2001/42/CEE che, come risaputo, è una procedura molto più approfondita, poiché solo attraverso tale procedura è possibile garantire un elevato livello di protezione ambientale e di assicurare che i piani ed i programmi di cui si richiede l’attuazione, siano coerenti con tale finalità e contribuiscano alle condizioni per lo sviluppo sostenibile.
D. Non ritiene che le popolazioni interessate avrebbero avuto il diritto di essere coinvolte nella decisione?
R. Effettivamente il D.lgs n. 334 del 1999, che ha recepito la Direttiva Europea n. 82/96, prevede che gli Stati membri provvedano affinchè la popolazione possa esprimere il suo consenso nei casi di elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all’art. 9 e che hanno il diritto di poter esprimere il loro parere nell’ambito del procedimento di valutazione.
Di fatto invece è stato impedito alle popolazioni interessate alla costruzione del rigassificatore di poter partecipare ai processi decisionali che hanno portato alla emissione del provvedimento poi impugnato dal Comune di Agrigento e ciò in violazione della L. 108/01 la quale prevede l’obbligatorietà di una informazione adeguata e tempestiva delle popolazioni interessate.
D. Come poteva essere coinvolta la popolazione?
R. Lo strumento migliore è il referendum che avrebbe coinvolto almeno le popolazioni della città di Agrigento e di Porto Empedocle o comunque consentire ai rappresentanti degli enti interessati (Comune di Agrigento, Parco Archeologico Valle dei Templi ecc.) di poter partecipare alle diverse conferenze di servizi indette.
D. Cosa potrà succedere con la sentenza del TAR Lazio?
R. Mi hanno riferito che l’Avv. Arnaldo faro ha evidenziato, in sede di discussione innanzi al TAR Lazio, tutti questi aspetti che oggi io le ho espresso e lo ha fatto, mi riferiscono, con la preparazione e le capacità oratorie che lo contraddistinguono.
Adesso il TAR potrebbe decidere di annullare il decreto e quindi di conseguenza ordinare la ripetizione dell’intera procedura o altrimenti confermarne il contenuto e in quel caso si aprirebbe, per il Comune di Agrigento la possibilità dell’impugnazione innanzi al Consiglio di Stato.
Però potrebbe anche assumere una posizione che salvi, come si dice capra e cavoli, e cioè sospenda agli effetti del decreto ed ordini la ripetizione della conferenza dei servizi con la convocazione di tutti gli enti interessati ma di fatto ciò significherebbe anche annullare il decreto.
D. E’ vero che lei ha già presentato una parcella di circa 6000 euro?
R. In occasione del conferimento dell’incarico mi è stato fatto sottoscrivere un patto di quota lite a seguito della novella del 2007 che ha abolito i minimi tariffari per gli avvocati.
Se vi fossero stati ancora vigenti i minimi tariffari io avrei dovuto formulare una parcella che tenesse conto della attività svolta ad esclusione naturalmente della udienza alla quale, per decisione della Provincia, non ho partecipato.
Con il patto quota lite si stabilisce un importo ed è quello che va riconosciuto al professionista qualunque sia l’attività svolta e cioè sia che esso partecipi a 10 udienze relative a quel procedimento sia, come nel nostro caso, che non partecipi, per decisione di chi conferisce l’incarico, a nessuna udienza.
Spero che questo mio chiarimento metta una pietra tombale su quali fossero gli argomenti su cui si fondava la posizione assunta dal sottoscritto che altro non ha fatto se non dare seguito a ciò che era stato deciso dalla Provincia Regionale di Agrigento prescindendo, come lei stesso ha ammesso in vari suoi articoli, da quella che è ed era la mia posizione personale riguardo all’impianto che è e resta favorevole a condizione che siano garantite e assunte tutte le necessarie precauzioni per la tutela prima della popolazione e poi dell’ambiente nel pieno rispetto delle norme.
Aggiungo a quanto detto dall’ottimo Avvocato Aiello che, con delibera del 12/10/2010, il Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta ha votato un atto di indirizzo al Presidente D’Orsi per la costituzione in giudizio dell’Ente. Aggiungo anche che il Presidente D’Orsi si è sempre rifiutato di dare pubbliche spiegazioni circa le Sue decisioni, prima del ritiro dell’incarico all’Avv. Aiello e poi della non costituzione (era possibile ancora) in giudizio, in dispregio della volontà del Consiglio Provinciale che, non finirò mai di ripetere, è eletto dai cittadini di tutta la Provincia e quindi ne rappresenta la volontà, in assenza di un referendum che gli interessati alla costruzione del Rigassificatore non hanno scientificamente voluto. D’Orsi ha mancato quindi a un Suo preciso dovere di trasparenza e correttezza. Non si capisce nemmeno perchè D’Orsi non ha ritenuto di difendere gli interessi della Provincia reclamando innanzi al TAR le compensazioni, come da fatto l’ASI, (litis consorte necessario… dovendo tutelare gli interessi di un Ente e non interessi personali) e facendo di fatto un regalo economico all’Enel oltre che spianargli la strada per la costruzione dell’impianto.
Aggiungo ancora che D’Orsi, in una intervista visibile on-line, dice che pur essendo contrario al Rigassificatore questo era voluto da “poteri forti” e conclude dicendo di essere “manovrato”. Alla luce degli ultimi eventi sarebbe opportuno sapere da chi era manovrato. E’ un Suo dovere dirlo e un diritto dei cittadini sapere. A qualcuno comunque dovrà rispondere…. si spera. Potrei aggiungere altro ma mi limito a fare una domanda : Può un uomo manovrato, che non può essere conseguenziale al Suo pensiero rappresentare una Provincia o sarebbe opportuno si dedicasse ad altro ? Cordiali saluti.