
Dalle prassi investigative sul dossier Mafia-Appalti al caso Scarpinato-Natoli, quando la ricerca della verità cede il passo allo scontro di potere
L’inchiesta sulle stragi del 1992 condotta dalla Procura di Caltanissetta ha vissuto una vicenda incredibile attorno al filone di indagini “Mafia-Appalti”, considerata l’asse portante dell’intero impianto accusatorio sulle motivazioni che portarono agli attentati in cui persero la vita Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La sua centralità era tale che il Procuratore Capo si spinse a rivendicarne ed esaltarne pubblicamente la piena validità ed efficacia nel corso delle audizioni davanti alla Commissione Parlamentare Antimafia, indicandola come la chiave di lettura prioritaria per comprendere la strategia stragista.
Nonostante l’enfasi e l’investimento istituzionale speso su questa ipotesi, il percorso giudiziario ha subito una drastica virata, con la stessa Procura che si è vista costretta a fare marcia indietro, presentando richiesta di archiviazione per il fascicolo, successivamente accolta e decretata dal GIP Santi Bologna.
Il punto chiave di questa vicenda risiede nella sproporzione con cui sono state gestite le diverse ipotesi investigative, con la focalizzazione quasi esclusiva sulla pista “Mafia-Appalti” che ha finito per oscurare e marginalizzare altre piste investigative meritevoli di approfondimenti, generando lo scontro istituzionale verificatosi tra la Procura e la GIP Luparello, con quest’ultima che sollecitava specifici e necessari approfondimenti su filoni alternativi, mentre la Procura insisteva per la loro archiviazione. Una frattura procedurale ricomposta soltanto con l’intervento della Corte di Cassazione che, accogliendo il ricorso, ha dato ragione alla GIP, confermando l’esigenza di non tralasciare le ipotesi d’indagine precedentemente ignorate o sottovalutate.
Oggi il nocciolo dell’intera vicenda appare essersi spostato verso uno scontro palesemente politico incentrato sulla figura dell’ex magistrato e ora senatore Roberto Scarpinato, investito dalle polemiche a seguito delle valutazioni contenute nel decreto del GIP Santi Bologna relative alle interlocuzioni sul dossier Mafia-Appalti. Un prolungato e acceso scontro istituzionale e mediatico che sta monopolizzando il dibattito pubblico, finendo per allontanare l’attenzione dalle indagini volte a fare piena luce sui mandanti esterni alle stragi. Si tratta di una deviazione particolarmente problematica, considerando che il coinvolgimento di apparati di Stato nelle vicende stragiste e nelle successive operazioni di depistaggio è stato ormai nitidamente ricostruito e confermato in sede giudiziaria, sia dalla sentenza d’appello sul depistaggio di via D’Amelio sia dalla successiva pronuncia della Corte di Cassazione.
L’accusa mossa nei confronti di Roberto Scarpinato nasce dalle interlocuzioni intercorse tra l’ex magistrato e Gioacchino Natoli, all’epoca finito sotto inchiesta con l’ipotesi di reato di aver favorito Cosa Nostra insabbiando il cosiddetto dossier Mafia-Appalti, ritenuto dagli inquirenti nisseni una concausa delle stragi di Capaci e via D’Amelio.
Anche in questo caso, l’indagine si è conclusa con un’archiviazione disposta dal GIP di Caltanissetta Santi Bologna, che ha ritenuto le accuse a carico di Natoli infondate sulla base del parametro della ragionevole previsione di condanna – peraltro ampiamente prescritte in quanto risalenti al 1991 – poiché il giudice ha evidenziato come non vi sia stata alcuna condotta di favoreggiamento, rilevando piuttosto che Natoli non rese operativa l’indagine per non averne compreso la reale importanza, limitandosi a investigare il meno possibile.
Uno “zero tagliato”, come il Procuratore Salvatore De Luca definì la cosiddetta “pista nera” in Commissione Antimafia – vista l’assenza di riscontri investigativi utili a instaurare un giudizio?
La difesa, ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte Costituzionale per evidenziare come l’apertura di un’indagine penale incentrata su ipotesi di reato già palesemente estinte per prescrizione violi le garanzie costituzionali del cittadino, un rilievo che sottolinea come l’esercizio dell’azione penale in un contesto di preclusione temporale conclamata risulti privo di presupposti giuridici, dal momento che l’attività investigativa non avrebbe in ogni caso potuto né dovuto condurre all’instaurazione di un processo.
Su questo punto, il GIP Santi Bologna ha però argomentato che l’esigenza di raggiungere una verità storica e giudiziaria supera il limite temporale posto dalla prescrizione quando si tratta di eventi drammatici e indelebili per la nazione, come gli attentati di Capaci e via D’Amelio. Secondo il magistrato, di fronte a crimini che non conoscono estinzione, il dovere di accertare i fatti risponde a un diritto fondamentale dell’essere umano. Sulla base di questo quadro interpretativo, il giudice giunge alla conclusione che l’operato del Pubblico Ministero non abbia leso alcun diritto garantito dalla Costituzione ai magistrati Pignatone e Natoli.
Con l’introduzione della riforma Cartabia, sia l’iscrizione sia la permanenza nel registro degli indagati, così come la decisione di disporre l’archiviazione, devono conformarsi al criterio della ragionevole previsione di condanna, e rilevando che il materiale d’indagine raccolto dalla Procura era insufficiente e destinato a smontarsi in un eventuale giudizio, il GIP ha confermato che il quadro indiziario di partenza difettava della solidità necessaria per giustificare sia il prosieguo delle indagini sia un’imputazione formale.
Va ricordato che sotto il profilo strettamente procedurale e sostanziale, il quadro normativo e giurisprudenziale delineato dal provvedimento chiarisce che nel caso di un reato già estinto per prescrizione, la disciplina del codice di procedura penale (articolo 411) impone comunque al pubblico ministero, già nella fase delle indagini preliminari, il dovere di richiedere al giudice l’immediata archiviazione del procedimento.
Mentre questo governo tende a limitare l’uso delle intercettazioni, se oltre a non avere il pubblico ministero dichiarato la prescrizione del presunto reato, proseguendo dunque le indagini, da non esperti giuristi ci si chiede se fosse il caso di ricorrere a intercettazioni, non per la ricerca di una verità giudiziaria, ma soltanto storica.
La vicenda sembra assumere una connotazione nettamente più politica che giudiziaria, con l’enorme enfasi mediatica e istituzionale concentrata sulla figura di Roberto Scarpinato che ha l’effetto concreto di spostare l’attenzione pubblica, distogliendola sia dall’inconsistenza delle risultanze investigative sul dossier Mafia-Appalti e dalle relative accuse di favoreggiamento a carico di Natoli e Pignatone – rivelatesi del tutto prive di sbocco penale -, sia dalla ricerca della verità sul coinvolgimento di soggetti ed enti esterni a Cosa Nostra nelle stragi del ’92. Sotto il profilo strettamente giudiziario, l’intera imponente impalcatura d’indagine sembra aver partorito il classico topolino, mentre al contrario, sul piano della speculazione e del contrasto politico, le polemiche attorno a Scarpinato hanno raggiunto vette e risonanze epocali.
Viene da chiedersi se l’attività investigativa, in questo specifico contesto, non abbia finito per sovrapporsi e sconfinare in mansioni che sarebbero spettate prioritariamente agli storici, ossia la ricerca di una ricostruzione storiografica anziché l’accertamento di responsabilità penali individuali. Pare lecito domandarsi se le risorse e le energie investigative non avrebbero potuto – e dovuto -essere indirizzate in modo più proficuo verso la ricerca dei possibili mandanti e complici esterni alla mafia, proprio come caldeggiato a suo tempo dalla GIP Luparello. Un filone d’indagine, questo, che riguarda figure ancora oggi rimaste senza nome né volto, ma la cui presenza e il cui ruolo attivo trovano esplicito e drammatico riscontro nelle sentenze d’appello e di Cassazione sui depistaggi delle stragi.
Mentre già da tempo si avvertivano le avvisaglie dell’intenzione di trasformare l’intera vicenda in uno scontro puramente politico, si finisce per sottovalutare elementi di gravità inaudita emersi fin dalle prime fasi delle indagini, come più volte denunciato dal magistrato Nino Di Matteo. Tra i passaggi più critici figura il tema delle “reticenze bestiali” relative alla presenza di esponenti delle istituzioni in via D’Amelio nell’immediatezza dell’attentato. Di Matteo ha infatti richiamato le clamorose e insanabili contraddizioni nelle ricostruzioni fornite da uomini dello Stato giunti sul luogo della strage, a partire dal giallo sulla sparizione dell’agenda rossa di Paolo Borsellino e dalle ipotesi, poi smentite, sulla presenza del dottor Bruno Contrada.
Un quadro che evidenzia come importanti ufficiali dei Carabinieri e altrettanto rilevanti funzionari della Polizia di Stato abbiano reso dichiarazioni diametralmente opposte e rimaste irrisolte, sostenendo su quei momenti concitati tutto e il contrario di tutto. Questa palese difformità costituisce la prova evidente di una sottrazione – quella dell’agenda rossa – e dell’esistenza di una forma di falsità o reticenza di Stato che ha inquinato e condizionato pesantemente le indagini fin dal loro esordio, spostando l’attenzione lontano dai depistaggi reali.
A chi si riferisce in concreto Di Matteo quando parla di queste omissioni e ricostruzioni contrastanti? La risposta conduce alla figura dell’ex maresciallo dei Carabinieri Carmelo Canale, storico collaboratore di Paolo Borsellino. Per alcuni un eroe, per altri un uomo sul cui operato, pur a fronte dell’assoluzione definitiva con formula piena disposta nel 2008 dalle accuse di mafia, non era privo di ombre.
Attorno a Canale si è consumato un passaggio procedurale di straordinario rilievo, quando la Commissione Parlamentare Antimafia, presieduta da Chiara Colosimo, che avrebbe dovuto procedere alla desecretazione di un suo precedente verbale di audizione, accordò a Canale di sostenere una nuova audizione purché le sue precedenti dichiarazioni non venissero desecretate. Una scelta che ha messo i commissari nell’impossibilità di muovere eventuali contestazioni o riscontrare difformità. Perché si è verificata una simile dinamica? La desecretazione avrebbe messo a nudo le contraddizioni fornite nel tempo dagli apparati statali? Non lo sapremo mai se non verranno desecretati quegli atti, la cui secretazione ha permesso il riascolto del carabiniere depotenziando l’efficacia inquisitoria dell’audizione e lasciando intatte le zone d’ombra.
Emblematico dell’operato di Canale è il suo riferimento in Commissione Antimafia a quattro collaboratori di giustizia considerati attendibili, rivelatisi poi del tutto inattendibili: Rosario Spatola e Giacoma Filippello (sui quali Borsellino nel ’91 evidenziò al CSM come venissero fatti incontrare per farne coincidere le versioni), Vincenzo Calcara, un conclamato falso pentito (la cui figura, come vedremo, risulta fondamentale per comprendere la genesi dei depistaggi) ed Elisabetta Grimaldi, della quale potete leggere qui uno stralcio di verbale per comprenderne la caratura e la qualità della collaborazione con l’allora maresciallo. Vale peraltro la pena ricordare che la storia d’indagine di Canale affonda le radici nel 1978 con l’omicidio di Peppino Impastato, quando avvalorò la tesi del suicidio in quello che i giudici definirono un depistaggio condotto insieme al generale Antonio Subranni, processo poi conclusosi per prescrizione.
La inattendibilità di Calcara è stata sancita anche dal Tribunale di Agrigento nella sentenza formulata dalla Giudice Fulvia Veneziano, che ha assolto per non aver commesso reato un editore citato in giudizio da Calcara per averlo definito “falso pentito”. Nelle motivazioni, la Giudice ha richiamato le valutazioni del magistrato Massimo Russo, per il quale Calcara è stato un pentito eterodiretto, un soggetto utilizzato per costruire falsi contesti e contribuire ai depistaggi sulle stragi.
Come rimarcato dallo stesso Russo e dai PM di Caltanissetta, l’operazione di depistaggio tramite Calcara ha avuto inizio ancora prima che le stragi del ’92 venissero eseguite. In quel periodo antecedente agli attentati, un soggetto di bassissimo livello criminale come Calcara non possedeva e non poteva possedere alcuna conoscenza autonoma su figure d’alto profilo come il notaio Francesco Albano. Calcara fu dunque imbeccato da una regia esterna che gli fornì dettagli veritieri ma a lui inaccessibili, al fine di costruire una copertura credibile e mettere in atto una strategia preventiva di depistaggio, destinata a sviare le indagini prima ancora che la stagione stragista giungesse al suo apice.
Se nelle istituzioni e nel Paese esiste davvero un autentico e genuino interesse per la verità, questa deve essere cercata a 360 gradi, senza zone d’ombra né scorciatoie ideologiche. Non si può accettare che la Commissione Antimafia venga trasformata nella cassa di risonanza per uno scontro politico e mediatico funzionale soltanto a deviare l’attenzione dai veri nodi irrisolti della stagione stragista. Seguendo questa medesima e ineludibile logica di trasparenza, la Commissione dovrebbe per prima cosa sentire il dovere etico e istituzionale di desecretare la precedente audizione dell’allora maresciallo Carmelo Canale, mettendola direttamente a confronto con le sue dichiarazioni più recenti e contestandogli formalmente ogni eventuale discrepanza. Solo così si potrà impedire che, ancora una volta, le indagini e la memoria storica vengano depistate verso direzioni di comodo o utili a coprire responsabilità ben più profonde.
Gian J. Morici