ROMA – Anche gli asili o scuole dell’infanzia rientrano tra i cosiddetti “luoghi sensibili”, per questo va negato il rilascio della licenza per la vendita di scommesse sportive. Lo ha stabilito il Tar di Roma, che ha respinto il ricorso del titolare di una tabaccheria della capitale, già autorizzata alla vendita di Lotto, Superenalotto e lotterie istantanee, il quale si era visto negare dalla Questura e successivamente dalla Prefettura il rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività di raccolta delle scommesse sportive. Secondo quanto riporta Agipronews, la domanda era stata respinta poiché il locale si trova a meno di 500 metri da una scuola d’infanzia. Tale distanza infatti è la minima prevista dalla legge regionale del gioco introdotta nel 2013 per poter ottenere la licenza per l’attività di raccolta scommesse. I giudici hanno fatto presente che anche le scuole d’infanzia appartengono ai suddetti luoghi sensibili, poiché facenti parte del “sistema integrativo di istruzione e formazione”. Il ricorrente ha poi fatto presente che una nuova legge regionale introdotta nel 2022 ha ridotto la distanza da 500 a 250 metri dai luoghi sensibili, ma il tribunale ha fatto presente che l’introduzione della norma è successiva alla richiesta di ottenimento della licenza, motivo per cui tale legge non può ritenersi valida per questo specifico caso. Il titolare della tabaccheria sosteneva inoltre che il rilascio dell’autorizzazione richiesta non fosse necessario per l’apertura del “corner sportivo” che sarebbe nato nel suo locale, ma il tribunale ha spiegato che anche esso rientra nella definizione di “sala gioco”, che per la legge regionale sul gioco è definibile come “luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente”.