
Oggi parleremo del reato che va maggiormente di moda negli ultimi tempi e cioè lo stalking la cui traduzione esatta del termine è “perseguitare”.
In che cosa consiste? Esso può manifestarsi sotto varie forme ma tutte hanno in comune la volontà di perseguitare una persona generando stati di ansia, di soggezione, di paura e perfino timore per la propria incolumità fisica.
Il secondo capo della legge n. 38/2009 riproduce i provvedimenti contenuti nel disegno di legge a firma degli allora Ministri per le Pari Opportunità Carfagna e della Giustizia Alfano.
Dello stalking sono vittime soprattutto le donne e nel 55 per cento dei casi è frutto di una precedente relazione ma tale reato non è esclusivo dei rapporti amorosi ma vi è una percentuale di casi che riguarda l’ambito condominiale o l’ambiente di lavoro.
Per fornire uno strumento di lotta contro la violenza perpetrata soprattutto nei confronti delle donne è stato introdotto nel nostro codice penale l’art. 612 bis. Questo è un reato nuovo per il nostro sistema giuridico che così si è adeguato ad altre nazioni quali gli Stati Uniti, il Canada, e in Europa il Regno Unito, la Germania, l’Austria, il Belgio la Danimarca e l’Irlanda.
Nei fatti è una misura atta a sanzionare il ripetersi di quel comportamento molesto ossessivo, persecutorio, che si manifesta con telefonate a tutte le ore, attenzioni ripetute, appostamenti, regali non graditi, biglietti e sms.
Intanto lo stalker (il persecutore), secondo quanto previsto dall’art. 612 c.p., può essere chiunque ovvero sia di sesso maschile che di sesso femminile così come chiunque può essere la vittima e quindi anche gli uomini.
Un altro aspetto da considerare affinchè si possa parlare di stalking è la reiterazione della condotta ovvero essere perpetuate nel tempo, per cui si diventa vittima dello stalking se si subisce un determinato comportamento persecutorio in un tempo ragionevolmente prolungato atto a ingenerare uno stato d’ansia nella vittima e a fargli cambiare abitudini di vita e a riconoscere nella sua condotta il chiaro intento di ottenere questo.
I psicologi hanno distinto 5 tipologie di stalkers e cioè, il risentito, il bisognoso di affetto, il corteggiatore incompetente, il respinto ed infine il predatore.
Ognuna di queste tipologie si caratterizza per un determinato comportamento avente come comune denominatore l’intento persecutorio della vittima.
Cosa si deve fare quando si è vittime dello stalking? Naturalmente rivolgersi alle autorità per denunciare anche il più piccolo episodio è il passo più difficile ma senz’altro quello più opportuno. Il reato è perseguibile a querela della vittima ed il termine per la presentazione della querela è di sei mesi. Il reato è procedibile d’ufficio nel caso in cui la vittima sia un minore o una persona disabile, quando il fatto comporti un altro delitto per il quale si procede d’ufficio oppure se l’autore delle molestie è già stato ammonito dal Questore e questo perché la legge prevede appunto che la vittima può innanzitutto rivolgersi all’Autorità di Polizia e chiedere di ammonire l’autore delle molestie.
La legge inoltre stabilisce che le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori debbano fornirle tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio. Viene, inoltre, estesa a un anno l’efficacia del decreto del giudice che ordina la cessazione della condotta pregiudizievole, l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.
La legge prevede un inasprimento delle misure cautelari con una condanna che va dai sei mesi ai quattro anni di reclusione per chi viene ritenuto colpevole di atti persecutori e con una pena resa più aspra se il fatto è stato commesso da un coniuge, legalmente separato o divorziato, da persona che sia stata legata da relazione affettiva, o da persona già ammonita dal questore.
Durante il processo penale al molestatore può essere vietato di avvicinarsi alla vittima ed ai luoghi che questa frequenta e secondo il 282 ter il divieto di avvicinamento può essere esteso anche ai luoghi frequentati da congiunti o da persone che abbiano un legame affettivo con la vittima. Il giudice può, inoltre, vietare all’imputato di comunicare con la vittima o i suoi congiunti attraverso qualsiasi mezzo, e quando per motivi di lavoro o esigenze abitative, l’allontanamento sia impossibile, il giudice stabilisce le modalità ed eventualmente, impone limiti.
Cordialmente.
Avv. Giuseppe Aiello
338/9622713
ho letto tanti articoli su fatti accaduti per stalking ma il mio caso e’ unico e’ pure difficile da raccontare perché potrebbero non credere in tutta italia non si e’ mai visto
Gent.ma Gabriella,
un caso difficile da raccontare forse è un caso da non sottovalutare…
Al suo posto mi rivolgerei alla polizia. Le posso assicurare che troverebbe persone preparate, comprensive e disposte ad aiutarla.
Non si lasci prendere da dubbi e paure. Prendere tempo non soltanto non l’aiuta a risolvere il problema, ma potrebbe anche portarla a correre dei rischi che non vanno sottovalutati.
Non conosco la sua vicenda ne la pericolosità dell’uomo che le sta facendo stalking.
Questo mi mette nelle condizioni di non poterla meglio consigliare.
Quello che mi sembra evidente, anche per il fatto che ha sentito la necessità di lasciare un commento firmandosi, che lei stessa è consapevole della necessità di chiedere aiuto.
Qualora volesse contattarmi in privato – impegnandomi a non rendere noto a nessuno tutto ciò che la riguarda o riguarda i fatti di cui sopra – le rimetto la mia mail personale: gianjosephmorici@virgilio.it
In attesa di eventuali sue nuove – rinnovandole l’invito a non rimanere da sola ad affrontare il problema e di rivolgersi agli inquirenti – le porgo i miei più cordiali saluti.
Gian J. Morici