Nota di Calogero Miccichè coord. Prov.le di Agrigento di Sinistra Ecologia Libertà
“La Prefettura di Agrigento denuncia l’Infiltrazione mafiosa nell’appalto per il completamento del parcheggio pluriplano di piazzale Rosselli, ma il Comune di Agrigento non è estraneo”
“Solo dicerie con la scusa delle elezioni di ballottaggio di domenica prossima, o preoccupante notizia che bisogna far conoscere all’opinione pubblica, mettendo in evidenza non solo il presunto aspetto mafioso degli appaltatori, ma anche il contenuto delle delibere comunali che hanno permesso il completamento e la concessione del parcheggio pluriplano. Ecco le prove delle probabili irregolarità degli atti deliberativi adottati dal Comune di Agrigento”.
Premessa
Apprendere dal noto settimanale agrigentino Grandangolo, a otto giorni dal ballottaggio per l’elezione del sindaco di Agrigento, prima, e da altri giornali e siti Web dopo, la notizia dell’infiltrazione mafiosa nell’appalto comunale con il sistema della Project Financing per il completamento del parcheggio pluriplano di piazzale Rosselli, tanto da chiedere la rescissione del contratto di appalto, mi ha sconvolto e preoccupato, molto più del mancato ballottaggio del candidato Carta e della mia mancata elezione a consigliere comunale. Mi preoccupa pure il silenzio della politica, delle istituzioni locali e del sindaco uscente in testa.
Per rispetto dei propri ruoli, il mio intervento sarà politico, mentre quello della Prefettura è istituzionale; infatti con la presente nota non entro direttamente nel dettaglio dell’informativa antimafia avviata dalla Prefettura di Agrigento del 24 gennaio 2012, mi limito a parlare degli atti relativi alla procedura amministrativa condotta dal comune di Agrigento dal 2005 al 2012 per il completamento del parcheggio pluripiano del piazzale Rosselli con il sistema del Project Financing. In questi atti si rilevano gravi anomalie nell’iter amministrativo che di seguito si illustrano.
Da agrigentino attento alle sorti democratiche del proprio comune voglio spiegare le ragioni del mio turbamento politico derivato dalla poca attenzione che i mass media danno ad alcune notizie. Oggi è molto facile denunciare la piccola corruzione di piccoli impiegati comunali che prendono bustarelle da piccoli appaltatori, ma quando si toccano politici, alti funzionari pubblici e grossi imprenditori, purtroppo i media che hanno peso nell’opinione pubblica (eccetto alcuni giornali nonché L’espresso con il suo recente articolo sulla “Terravecchia”), non ne danno molto conto, tranne quando scattano i provvedimenti restrittivi della magistratura, mettendo magari in ombra quanti in solitudine denunciano fatti di malaffare o di grave inquinamento mafioso.
E’ risaputo che la macchina amministrativa del comune di Agrigento è fra i peggiori Enti pubblici della Sicilia, da sempre lo specchio fedele della cattiva politica che ha governato questo pezzo di istituzione locale che, tra l’altro, è il vero ostacolo allo sviluppo economico del nostro territorio, per questo non mi sono mai aspettato dai cosiddetti “colletti bianchi” che potessero essere un muro, una corazza d’acciaio contro la corruzione politico/affaristica in combutta con la grossa imprenditoria locale, la quale per sopravvivere in molti casi è connivente con la mafia che conta e che si ricicla, facendosi scambiare per vittime della mafia del pizzo.
E’ avvilente vedere in campagna elettorale il candidato sindaco Zambuto non risparmiarsi nel vantarsi di aver portato a termine il completamento del parcheggio pluriplano (vedi interviste, depliant, quotidiani, spot pubblicitari), cercando di incassare il consenso dell’opinione pubblica, nonostante Grandangolo ed alcuni giornali regionali e siti on line già da alcune settimane abbiano dato la notizia dell’informazione atipica della Prefettura di Agrigento sul possibile condizionamento mafioso nel cantiere del costruendo parcheggio pluriplano di piazzale Rosselli. La sicurezza del candidato Zambuto sul suo operato è coerente o è solo arroganza del potere ? Lasciamolo giudicare alla magistratura, ai sociologi e psicologi, dico solamente che è assai indecente che di fronte a denuncie di così grave entità rilevate dagli organi dello Stato, un candidato sindaco non abbia sentito il dovere di chiarire la sua posizione da primo cittadino uscente, tenendo conto del fatto che è l’artefice principale degli atti amministrativi che hanno portato ad assegnare direttamente o indirettamente l’appalto di presunte ditte in odor di mafia. Ed è oltremodo scandaloso il fatto che, nonostante la procedura di accesso antimafia atipica della Prefettura di Agrigento avviata il 24 gennaio 2012, il comune come nulla fosse successo, ha consentito il passaggio del costruendo parcheggio pluriplano dalla ditta aggiudicataria a favore della Akrapark (vedi la Determina Dirigenziale n.18 del 9 febbraio 2012) fatto questo che ha dato maggiore impulso all’informativa atipica antimafia e che non può che condurre all’accesso antimafia al comune di Agrigento.
Oltre le notizie fornite sabato scorso dal settimanale Grandangolo, grazie al sito web del comune esistente per legge dello Stato e della Regione, abbiamo la possibilità di conoscere i più importanti atti deliberativi adottati nel lungo iter approvativo di questo appalto, avviato nel dicembre 2005 (sindaco Aldo Piazza di Forza Italia e Marco Zambuto assessore dell’UDC) e concluso con il contratto nell’ottobre del 2011 (sindaco Zambuto UDC e assessore LLPP Buscaglia PDL). Questi argomenti dovrebbero trovare spazio anche in questa fase finale di campagna elettorale, essendo a tutti gli effetti elementi necessari a giudicare l’operato dell’uscente amministrazione per ciò che vuole fare nel futuro.
Non è necessario essere esperti o oppositori politici delle amministrazioni precedenti e di quella attuale per capire che questa vicenda non è proprio trasparente, basta leggere alcuni atti deliberativi adottati sia da dirigenti comunali che dalla Giunta Zambuto per scoprire che sono state commesse delle irregolarità. A questa vicenda bisogna aggiungere quanto in precedenza avevo denunciato col dossier sull’operazione costruttiva “Terravecchia” e ancora prima l’affare “Fondazione Teatro Pirandello”. Ma quello che mi dispiace maggiormente è assistere al silenzio su queste tre vicende da parte della politica e in particolare dell’ex consigliere comunale Giuseppe Arnone (visto che è stato autorevole ed ascoltato consigliore sotto l’amministrazione Piazza e poi Zambuto), che conosce meglio del sottoscritto gli atti più importanti adottati dal comune. Ma mi ha sconcertato quando ha più volte affermato (sino a qualche giorno fa in uno spazio televisivo autogestito) che Zambuto è stato il miglior sindaco che Agrigento abbia mai avuto. Allora, se amministrativamente il futuro si prospetta in continuità con quello già passato, a prescindere chi vince al ballottaggio, sarà opportuno che al comune di Agrigento ci sia direttamente l’intervento sostitutivo dello Stato per impedire che il malaffare diventi normalità, specialmente quando si favoriscono i potenti. In poche parole un commissario prefettizio. Alla luce di questi fatti di seguito illustrati in 6) punti un commissariamento sarà possibile? Il giudizio dell’opinione pubblica non è sostitutivo, ma fondamentale per la democrazia.
In 6) punti l’analisi degli atti deliberativi che ha portato il Sindaco Zambuto a firmare il contratto con la SOREDIL & C. è praticamente rescisso per ordine della Prefettura di Agrigento.
1) Il procedimento del Project Financing (progetto di finanza) per il completamento del parcheggio pluripiano del piazzale Rosselli, parte con l’inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche, approvato con delibera di C.C. n. 58 del 12 maggio 2005 sotto l’amministrazione del sindaco Aldo Piazza (Forze Italia) ed assessore Marco Zambuto (Udc); nello stesso anno la medesima amministrazione delibera con atto di G.M. n. 110 del 17 ottobre da l’avvio dell’iter amministrativo del Project Financing che si concretizza attraverso la pubblicazione dell’Avviso pubblico presso l’albo pretorio di Agrigento dal 21 ottobre 2005 al 30 dicembre 2005.
Il programma del Project Financing partecipano tre imprese con tre distinti progetti. La commissione aggiudicatrice con verbale del 10 maggio assegna il massimo punteggio ad una delle tre imprese partecipanti, cioè al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese composta dalla Soredil srl (capogruppo), Cepi srl, ed Icam sas di Arnone Maria Giovanna e C..
Con verbale del 30 giugno 2006 la commissione nel chiudere i propri lavori approva definitivamente il progetto della Soredil & C., prende atto della presentazione dello schema della convenzione redatta dal RUP (Responsabile unico del procedimento), lo propone alla Giunta Municipale per farne parte sostanziale del bando di gara con il sistema della licitazione privata. La Giunta municipale aveva l’obbligo di operare la propria insindacabile scelta del progetto rispetto al maggiore interesse pubblico così come previsto dal disposto art. 37 ter della legge 109/94 e ss.mm.ii..
Questo significa che all’epoca la legge vigente (come in parte tutt’ora) assegnava alla Giunta Municipale l’onere di valutare lo schema di convenzione al fine di raggiungere l’obiettivo di realizzare l’opera pubblica tramite lo strumento del Project Financing, fermo restando che il punto fondamentale è quello di operare nell’esclusivo interesse collettivo. La legge in materia di Project Financing garantisce anche il diritto del legittimo profitto per il soggetto promotore che si accolla l’onere finanziario per la realizzazione dell’opera, però rispettare la legge significa anche evitare che il soggetto promotore possa in alcun modo dettare artificiosamente tempi e modi che si pongono fuori dalla normativa vigente.
La Giunta Municipale, allora guidata dal sindaco Piazza, con delibera n. 84 del 21 luglio 2006, approva il progetto dell’impresa Soredil & C. come risulta dal verbale della commissione del 10 maggio 2005, nel quale sono state apportate alcune modifiche migliorative in ossequio all’interesse pubblico rispetto al progetto presentato dall’impresa collocatasi con maggiore punteggio. Si precisa che l’avviso pubblico esposto all’albo pretorio del comune non conteneva particolari requisiti di partecipazione, perché la norma nella prima fase privilegia le qualità del progetto di Project Financing, rinviando alla fase successiva la dimostrazione dei requisiti imprenditoriali, economici e finanziari del soggetto promotore e valutati nella fase della gara alla quale chiunque, avendo i relativi requisiti, ha diritto di partecipare. Questo in estrema sintesi è quello che prevede la legge.
Lo schema di convenzione, approvato con delibera di G.M. n. 84 del 21 luglio 2006, così come è previsto dalle norme vigenti, è parte integrante della suddetta delibera ed è posto alla base del bando di gara, infatti la medesima delibera GM 84/2006 da mandato al RUP ad attivarsi per determinare l’indizione del bando di gara scegliendo il sistema della licitazione privata. Il suddetto schema di convenzione approvato con delibera 84/06 risulta ritirato personalmente “brevi manu “ dal soggetto promotore in data 7 agosto 2006, prot. n. 40835, senza che il soggetto promotore stesso avesse presentato opposizione entro i 30 giorni. I 30 giorni di tempo per presentare eventuale opposizione sono tassativi come stabilisce l’art. 28 della LR n.7 del 19 maggio 2003. Quindi è assodato che con lo schema della convenzione, trascorsi i 30 giorni dalla comunicazione, si è inteso confermare l’esecutività a tutti gli effetti.
2) Con nota in entrata n. 43897 del 6 settembre 2006 (oltre i 30 giorni dalla suddetta comunicazione), il soggetto promotore (Soredil & C.), avanza delle controdeduzioni ed obiezioni alle modifiche alla convenzione approvata dalla giunta ma, come spiegato sopra, ai sensi del’art. 28 della LR n.7/2003, trascorsi i 30 giorni la decisione adottata dalla G.M. rimane insindacabile, per cui non si capiscono le osservazioni ritardate presentate dal soggetto promotore.
Infatti, con nota in uscita del 4 ottobre 2006 prot. 48060 il RUP, in risposta alla richiesta avanzata dal soggetto promotore, comunica di non poter accettare la richiesta, salvo eventualmente sottoporla all’attenzione dell’amministrazione comunale. Quindi il RUP risponde al soggetto promotore in modo negativo perché non ha presentato entro i 30 giorni opposizione allo schema di convenzione approvata dalla giunta in rispetto all’interesse pubblico, come richiamato espressamente dalle norme vigenti. Questa posizione è senz’altro da sottolineare perché fu presa coraggiosamente all’ epoca dell’amministrazione Piazza, peccato che questo atteggiamento muta tre anni dopo con l’amministrazione Zambuto, bisognerebbe capire perché.
Le due note sopra riportate sono citate, circa 3 anni dopo, nella Determinazione Dirigenziale n. 121 del 14 luglio 2009, cioè all’interno di quella determina che doveva giustificare l’annullamento della gara di licitazione privata espletata il 27 gennaio 2009, gara andata deserta ma aggiudicata dalla Soredil & C. grazie al diritto di prelazione come si rileva con Determina D. n. 49 del 24 marzo 2009, determina nella quale delle due suddette note non se fa menzione. Saltano, invece, fuori nella suddetta Determina D. n. 121/2009, forse per consentire al RUP di affermare :“che per mero errore di interpretazione ha ritenuto che le condizioni fossero state accettate dalla ditta promotrice, e pertanto, fossero operative”. Il perché queste note, senza alcun valore giuridico, siano venute fuori a circa 3 anni di distanza dell’esecutività della delibera GM 84/2006, si potrebbe interpretare come una scusa per lasciare una porta aperta per eventuale modifica, che in effetti avverrà puntualmente con delibera di GM n. 2 del 15 gennaio 2010, a 7 mesi di distanza dall’annullamento della gara di licitazione privata.
3) E’ probabile che le due sopradette note che, ripetiamo non producono effetti giuridici, sono solo un escamotage per far passare in secondo piano il vero e grave problema dell’inserimento in atti di gara del falso schema di convenzione posto alla base della gara di licitazione privata. Quindi, se da un lato si comprende la giusta decisione del RUP di annullare la gara di licitazione privata, dall’altro non si giustifica minimamente il motivo che ha spinto la Giunta Municipale a riformare lo schema della convenzione di cui alla delibera 84/2006, delibera che era legittima ed esecutiva.
Ma quale particolare interesse collettivo è sopraggiunto per giustificare questa modifica? Dagli atti in esame non si riescono a conoscere tutti i contenuti del provvedimento, dato che non sono stati tutti caricati nel sito Web del comune. Per poter fare una comparazione è indispensabile avere la copia di tutte le bozze che si trovano allegate alle suddette delibere, compresa la delibera dal bando di gara del 2009 annullato con Determina D. n. 121/2009. Ripeto un giusto annullamento che però ha ingenerato un equivoco, probabilmente funzionale a giustificare la modifica per tenere in giuoco il soggetto promotore.
Quindi, dalla lettura degli atti deliberativi approvati dalla GM e dalle Determine Dirigenziali, è chiaro che non c’è alcuna correlazione tra l’esigenza di annullare la viziata gara di licitazione privata e la modifica dello schema di convenzione che si pone in contrasto con la Determina D. di annullamento n.121/09.
Il suddetto RUP nella predetta Determina D. n. 121/09 si spinge ad una coraggiosa affermazione che si riporta integralmente : “una modifica ed integrazione della convenzione effettuata post aggiudicazione non è legittima, poiché senza che ne sia data pubblicità e che sia stata posta alla visione degli eventuali concorrenti in fase di indizione della licitazione privata, comporta una violazione della par condicio degli eventuali concorrenti e ne inficia la procedura di affidamento stesso”.
Il RUP è stato chiaro, riferendosi anche al fatto di una errata informazione pubblica, perciò la violazione è stata grave perché posta alla base del bando di gara della licitazione privata, quindi la palese violazione della par condicio fra possibili concorrenti c’è stata tutta. Se la questione sta nei termini denunciati dal RUP, che ha usato però un eufemismo scrivendo “equivoco”, si pongono sicuramente molti interrogativi, tra i quali: a chi a giovato ? In sostanza il RUP è stato in parte coraggioso e in parte ambiguo, perché ? Sicuramente la cosa certa è che in un modo o nell’altro il RTI si è aggiudicato la gara nei termini di cui sopra pur non partecipando direttamente.
E ancora, se il RUP con la D.D. n. 121/2009 afferma che l’eventuale modifica sarebbe una sorta di violazione della par condicio per coloro che avrebbero potuto eventualmente partecipare alla licitazione privata, si pone con forza una domanda: quali sono stati i motivi che hanno indotto la GM ad approvare la modifica della delibera n.84/2006, accettando unilateralmente le ulteriori modifiche, visto che il problema non era inerente alla delibera GM 84/2006 bensì all’errato schema di convenzione (trovato in copia fotostatica) posto come base di gara di licitazione privata ?
E’ perché le quattro proposte avanzate dal soggetto promotore dopo l’avvenuto annullamento della gara di licitazione privata sono state prese in considerazione come inscindibile diritto? Il requisito di essere stato scelto tramite l’avviso pubblico del 2005 non si era concretizzato con la GM 84/2006 ? Perché non è stato rilevato il fatto che tale prerogativa era riservata solo alla giunta municipale la quale è tenuta esclusivamente ad operare nell’interesse collettivo ? Doveva essere il soggetto promotore che doveva accettare quanto disposto dalla GM trascorsi i 30 giorni dalla consegna dello schema a “brevi manu”, e non è consentito il contrario, come purtroppo è avvenuto; infatti, lo ribadisco, la legge fissa il termine di 30 giorni per eventuali ricorsi ed opposizione per rendere successivamente le decisioni della GM insindacabili quando agisce nell’interesse collettivo. Gli equivoci o le arbitrarie interpretazioni che sono state avanzate, dovevano essere risolte nelle sedi proprie, in questo caso il ricorso alla Giustizia Amministrativa poteva risolvere tale contenzioso e dare ragione a chi si è sentito leso nei propri diritti e sanzionare chi ha provocato danni al ricorrente e quindi anche alla collettività. Invece si è visto in modo chiaro che la GM ha accettato quanto chiesto dall’aggiudicatario, infatti risulterà nuovamente aggiudicatario definitivo nel 2010 senza partecipare alla gara grazie alla discutibile norma del diritto di prelazione.
4) Una delle proposte che il promotore aveva inizialmente avanzato nel suddetto progetto di finanza conteneva la proposta di utilizzare il vasto piano terra del suddetto parcheggio pluriplano per servizi vari, tra questi un grande supermercato, diminuendo i posti macchina ed eliminando totalmente il parcheggio di piazza Vittorio Emanuele. Tale richiesta veniva giustificata per compensare i costi dell’opera al fine di non intaccare il profitto per il promotore. Ma poiché questa richiesta si poneva in contrasto con la destinazione d’uso originaria del progetto pluriplano previsto nel PRG di Agrigento, il sindaco Zambuto propone al consiglio comunale la variante di natura urbanistica relativa alla destinazione d’uso. Infatti, con delibera di C.C. n. 93 del 31 novembre 2007 viene modificata parzialmente la destinazione d’uso del suddetto parcheggio pluriplano Rosselli, prevedendo che detta struttura pubblica possa essere in parte destinata anche ad attività commerciale. In consiglio comunale, qualche dubbio è arrivato dal consigliere Hamel, ma è stato subito rassicurato dall’intervento dei tecnici del comune sulla legittimità e utilità del provvedimento, mentre il più tenace oppositore all’eliminazione del parcheggio di Piazza Vittorio Emanuele è stato il compianto consigliere Carmelo Picarella che coraggiosamente si è opposto, motivando il suo voto contrario. La suddetta variante viene positivamente approvata dall’Assessorato Regionale al territorio ed Ambiente con decreto n. 656 del 7 luglio 2008. A questa modifica se ne aggiunge un’altra di natura edilizia riguardante la deroga sull’altezze minime dei locali commerciali nei centri abitati di vecchia formazione (cioè la deroga dell’art. 79 comma 3 del Regolamento Edilizio Comunale del PRG approvata con delibera CC. n.12 del 28 luglio 2009) giusto appunto per consentire di poter trasformare il piano terra del parcheggio pluriplano a supermercato.
5) Intanto però con Determina Dirigenziale 336 del 28 novembre 2008 si era già approvato il bando di licitazione privata sulla base della proposta del promotore e dello schema di convenzione approvata con delibera GM 84/2006, schema che contiene gli elementi di valutazione per consentire ai partecipanti alla gara di determinare l’offerta. La licitazione privata indetta per il 27 gennaio 2009, pubblicata nella GUCE e presso la GURS n. 51 del 19/12/2008 ed altri mezzi di informazione, risultata deserta, secondo le discutibilissima norma vigente, veniva aggiudicata dal R.T.I. (Soredil & C.) che, pur non partecipando al bando di gara, risultava vincitrice per il cosiddetto diritto di prelazione, questo grazie al fatto che tre anni prima il medesimo RTI si era piazzato al primo posto come soggetto promotore del Project Financing tramite l’avviso all’albo pretorio di Agrigento del 30 dicembre 2005. La Soredil & C. non ha partecipato al bando di gara con il sistema della licitazione privata, di dimensione europea con importo complessivo del progetto di circa 9 milioni di euro. Ci pare opportuno domandarsi perché non ha partecipato. Non si conoscono le ragioni ufficiali per la quale la Soredil & C. non ha partecipato al bando, è probabile che lo stesso raggruppamento temporaneo d’impresa, non avendo tutte le carte in regola, rischiava di non essere ammessa alla gara, ma anche l’esclusione dal programma del Project Financing. La non partecipazione invece è risultata la soluzione vincente per il medesimo RTI, e questo sempre grazie alla disposizione del diritto di prelazione sul Project Financing sopravvissuta per l’inerzia amministrativa che l’ha congelata, facendo salve le norme riformate dal D.L.vo 163 del 12 aprile 2006, cioè dopo la pubblicazione dell’avviso pubblico del comune di Agrigento fatto il 30 dicembre 2005. In sostanza la norma precedente ha tutelato il soggetto promotore fino alla conclusione del procedimento. Ma resta il dubbio se tale diritto di prelazione possa avere una sua eterna validità in presenza di anomali e poco trasparenti passaggi amministrativi scandalosamente riesumati.
Con Determina Dirigenziale n. 49 del 24 marzo 2009 viene dichiarata ufficialmente l’aggiudicazione alla RTI Soredil & C., e si autorizza l’ufficio preposto ad avviare la procedura per la stipula della convenzione.
Il colpo di scena, come citato sopra, emerge con enorme ritardo, e solo quando l’ufficio preposto, collazionando la bozza di convenzione per trasmettere tutti gli atti all’ufficio contratti per la relativa stipula, si accorge che “esistevano delle differenze tra la convenzione individuata come promotrice, riscontrata in copia fotostatica in atti, e la bozza di convenzione allegata alla delibera di concessione approvata dalla GM n.84/2006”, fatto questo che ci appare dubbioso quando scandalosamente inverosimile. Come e quando è avvenuto questo grave ed illegittimo inserimento della suddetta fotocopia, scambiata per legale schema di convenzione posta in atti pubblici, addirittura inserita nella gara di licitazione privata di dimensione europea, nessun organo dell’ufficio competente lo ha spiegato. Infatti sotto il profilo amministrativo il RUP rileva che tale procedura è totalmente viziata, compresa la licitazione privata con annesso schema di convenzione a base della gara, pertanto l’organo deputato al procedimento, quindi lo stesso, in autotutela, con Determina Dirigenziale n. 121 del 14 luglio 2009, revoca tutti gli atti che hanno determinato la procedura della licitazione privata, ivi compresa l’aggiudicazione, nonostante la gara fosse andata deserta. Inoltre afferma che la relativa delibera GM 84/06 rimane impregiudicata ma, contraddittoriamente, subito dopo suggerisce la possibilità della modifica da parte della giunta municipale, come in effetti si è verificato con la delibera GM n. 2 del 15 gennaio 2010, partendo da un ventaglio di quattro proposte avanzate dal soggetto promotore (Soredil & C.).
La GM, con delibera n. 2, sceglie la proposta n.4 che non risulta descritta nel medesimo atto deliberativo, ma soltanto allegata. Perciò non sappiamo quali possono essere state le relative migliorie per l’interesse pubblico che sono state apportate dalla giunta Zambuto nell’approvare la predetta delibera GM n.2/2010.
A mio avviso, alla luce di quanto rilevato dal RUP il sindaco in testa doveva chiedere l’azzeramento di tutto il procedimento del Project Financing ed iniziare tutto d’accapo, ma non si è proceduto in questo modo, perché?
6) A seguito della modifica della convenzione, approvata con la suddetta delibera GM n.2/2010, si è disposto un nuovo bando di gara approvato con Determina Dirigenziale n. 50 del 31 marzo 2010. La relativa gara, indetta per l’ 8 giugno 2010 e risultante nuovamente deserta, è aggiudicata ancora una volta dallo stesso RTI, il cui capogruppo è la Soredil & C. che non ha partecipato neanche questa volta, probabilmente per le stesse ragioni sopra esposte, ma si è aggiudicata la gara ancora una volta grazie al diritto di prelazione acquisito con l’adesione all’avviso pubblico affisso all’albo pretorio di Agrigento del 30 dicembre 2005.
Come risulterà dai successivi provvedimenti, nel mese di ottobre 2011 il comune consegnerà alla Soredil & C. l’inizio dei lavori per il completamento del parcheggio pluriplano del piazzale Rosselli con l’aggiunta di poter realizzare un supermercato senza rilevare se tale esercizio commerciale è conforme al vigente Piano Commerciale di Agrigento. Ed infine con D.D. n.18 del 9 febbraio 2012 si prende atto del passaggio societario della concessione del parcheggio pluripiano dalla Soredi & C. alla Akrapark spa.
Conclusione
Alla luce di quanto sopra denunciato dal punto 1 al punto 6 (dove sono segnalati atti pubblici di dubbia legittimità), con l’aggiunta della nota informativa antimafia della Prefettura di Agrigento, con la quale ha chiesto ed ottenuto la rescissione del contratto di appalto del Project Financing per il completamento del parcheggio pluripiano di piazzale Rosselli, notizia questa rilevata pubblicamente grazie al settimanale Grandangolo, non resta altro al comune di Agrigento che aprire le porte, ottemperando all’obbligo di legge in materia di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Quindi, ci pare opportuno affermare che come per altri comuni sciolti e Commissariati per infiltrazione mafiosa, previo l’accesso antimafia del ministero degli Interni, qualora emergessero in modo inequivocabile illegittimità di tipo amministrativo che abbiano favorito direttamente o indirettamente la concessione a ditte interdette, dell’appalto del Project Financing per il completamento del parcheggio pluripiano di piazzale Rosselli, anche per il comune di Agrigento, potrebbe essere commissariato con le conseguenze del caso, e in primis una salutare bonifica amministrativa con il ripristino della legalità democratica.
Agrigento 14 maggio 2012
Calogero Miccichè
coord. Prov. di Agrigento di Sinistra Ecologia Libertà
Il candidato della lista ” Agrigento Bene Comune ” che fa rilevare la possibilità di un Commissariamento per infiltrazione mafiosa, aveva già raccolto la documentazione,oggi resa pubblica, nella qualità di coordinatore di Sinistra, Ecologia, Libertà ?
GRAZIE ZAMBUTO !!!!
Nel sito di Lelio Castaldo non vi è cenno a questa notizia. Sarà per proteggere Zambuto a cui fa la campagna elettorale ? E’ questa la professionalità di questo giornalista ( tutto l’opposto del fratello, ma non tutte le ciambelle riescono col buco)
Da alcuni giorni a questa parte il signor direttore di Sicilia24h “si diletta” a fare manifesti a favore di Zambuto, dicendo le sue opinioni con le espressioni più volgari, mettendole in bocca al cadidato Pennica. Ma la cosa che più costituisce un insulto alla libera “informazione”, se di informazione in questo caso si può parlare, è che inserendo la dicitura “COMMENTI CHIUSI”, parla solo lui a senso unico, e non consente le innumerevoli repliche che piomberebbero sulla sua più sfacciata faziosità e disinformazione.
Direttore, gradirei che a questo argomento venisse dato adeguato rilievo, possibilmente con qualche articolo nel suo sito web.
P.S.
Il top dell’informazione è stato raggiunto oggi con la semplice vignetta con la dicitura “Vigliacco, coniglio e morto di fame”, che il direttore di Sicilia24h ha inteso attribuire al candidato Pennica senza alcun articolo, ma con la significativa chiusura con “COMMENTI CHIUSI”. Come dire: C’è chi gioca a lanciare i sassi e subito dopo chiude i giochi Cosa sarebbe questo: VANGELO SECONDO LELIO CASTALDO ????? SAREBBE QUESTO IL NUOVO E NOBILE MODO DI FARE INFORMAZIONE ???
Come mai u Sinnacuzzu ancora non si è fatto sentire in proposito?
Pensa forse che l’informativa antimafia,sia stata scritta dalla prefettura sotto dettatura di Pennica?!
Magari, se si farà sentire,dirà,massacrandoci… i gioielli di famiglia, che è colpa di Alfano,Cimino,Di Mauro e compagnia cantando…
ADDATTA E CHIANGI!