Dopo l’esposto presentato alla DDA ed alla Procura della Repubblica di Agrigento, riteniamo sia doveroso nei confronti di voi lettori, ma anche nei riguardi dell’Avv. Aiello, chiamato a difendere la Provincia dinanzi al Tar, portarvi a conoscenza di come grazie alla revoca del mandato al legale, 48h prima dell’udienza, si sia potuta spianare la strada alla realizzazione di un impianto che segnerà irrevocabilmente ed irrimediabilmente il futuro degli agrigentini.
Dalle 17 pagine di memoria difensiva scritte dall’avvocato Aiello e depositate presso la Provincia Regionale di Agrigento, oltre le valutazioni di carattere generale, si evincono palesi violazioni alla vigente normativa, che avrebbero potuto, come conseguenza, portare ad inficiare l’iter procedurale autorizzativo seguito per poter approvare la realizzazione dell’impianto di rigassificazione di Porto Empedocle.
Tra i punti presi in esame dall’avvocato della Provincia, la violazione della legge 304/2000 ne 241/1990.
“Non privo di rilievo giuridico – scrive l’Aiello – appare la eccezione formulata dalla parte ricorrente circa il suo mancato coinvolgimento sia nella procedura di VIA sia nell’intero iter procedurale da cui è scaturito il provvedimento oggi impugnato”.
Dopo aver illustrato quanto previsto dalla legge 241/1990 in merito al coinvolgimento della popolazione interessata ed alla possibilità di utilizzare la conferenza di servizi con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali, il legale della Provincia evidenzia come il Comune di Agrigento ha più volte richiesto il proprio coinvolgimento nella conferenza di servizi sia relativa alla procedura di VIA sia anche all’iter procedurale.
“Tale richiesta è rimasta senza risposta e considerando. Per le ragioni che si vanno ad esporre, che il Comune di Agrigento è soggetto interessato il suo mancato coinvolgimento in tutto l’iter autorizzativo implica che la conferenza di servizi è viziata e quindi nulla.
A riprova di come il Comune di Agrigento sia da considerare soggetto interessato, l’avvocato Aiello cita precedenti sentenze del TAR SICILIA CATANIA e del TAR PIEMONTE TORINO.
Non manca l’Aiello di far notare come nel parere del Ministero per i beni e le attività culturali, nel parere espresso si affermi che l’area dove sorgerà l’impianto di rigassificazione si trova all’interno di un’area portuale (cosa peraltro errata), mentre il tracciato del gasdotto di collegamento , nella parte iniziale attraversa ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico e lungo il corso del tracciato cade in prossimità di aree di interesse archeologico e di aree boscate ed attraversa infine corsi d’acqua tutelati.
Aree queste, che si trovano al di fuori della zona industriale e retroportuale che interessa l’opera e che ricadono nel territorio del Comune di Agrigento.
Così come affermato dal Consiglio di Giustizia Amministrativo Sicilia – si legge nella memoria predisposta per il TAR -, il principio di obbligatorietà della conferenza di servizi nel caso di progetti assoggettati alla procedura di VIA, comporta che ad essa partecipino tutte le amministrazione interessate , ricordando inoltre quanto affermato dal Consiglio di Stato in merito all’illegittimità per violazione procedimentale di quei procedimenti amministrativi conclusisi senza aver acquisito il parere di tutte le amministrazioni coinvolte.
Lo stesso parere favorevole in sede di conferenza dei servizi, espresso dall’assessore provinciale Stefano Castellino a seguito del mancato accoglimento delle misure compensative chieste nel gennaio 2009 alla società Nuove Energie srl, risulterebbe in verità un parere negativo.
“Anche dal punto di vista storico, l’eccezione del Comune di Porto Empedocle è infondata – scrive l’avvocato Aiello -, poiché la Provincia Regionale di Agrigento, nel partecipare alla conferenza di servizi esprimeva attraverso l’Ass. Castellino, delegato dal presidente della Provincia, parere favorevole a condizione che la società Nuove Energie srl accogliesse tutte le misure compensative di cui alla lettera del 20 gennaio 2009.
La posizione assunta dalla Provincia nella conferenza dei servizi è pienamente legittima ed efficace e se si considera che le misure compensative richieste non sono state accolte dalla società Nuove Energie srl ne deriva che il parere espresso dalla Provincia Regionale di Agrigento in sede di conferenza è negativo.
A questo va aggiunto che il Consiglio Provinciale di Agrigento nella seduta del 20/10/2009 approvava a maggioranza di voti la proposta di delibera del settore presidenza, avente ad oggetto l’ordine del giorno del consigliere provinciale Roberto Gallo che esprimeva contrarietà alla realizzazione del rigassificatore.
Di particolare rilievo la presunta violazione all’art. 8 della legge 340/2000.
Scrive Aiello:
“Altrettanto fondata appare la eccezione formulata dal Comune di Agrigento laddove afferma che sia stata violata la normativa contenuta nell’art. 8 della legge 340/2000, nella parte in cui stabilisce che può farsi ricorso alla procedura semplificata prevista dalla legge stessa soltanto in caso di riutilizzazione di siti industriali”.
L’avvocato poi evidenzia come il progetto preveda che il rigassificatore debba sorgere in area industriale dismessa, mentre in realtà così non è, e ci si troverebbe dunque innanzi ad una circostanza che vizia il procedimento.
“Di fronte a tale situazione di fatto l’avere sottoposto l’intero progetto alla procedura di VIA rappresenta una violazione della normativa richiamata, poiché l’impugnato provvedimento manca di un necessario strumento consultivo e di supporto decisionale: la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) prevista dalla direttiva 2001/42/CEE.”
Per ragioni di spazio, non andiamo oltre nel trascrivere quanto riportato nella Memoria di Costituzione dell’avvocato Aiello, che sarebbe dovuta servire alla Provincia ad ottenere il rispetto delle regole nell’interesse dei cittadini, traendone, se del caso, il massimo beneficio in termini di compensazioni.
Orbene, riepilogando il tutto, il presidente D’Orsi avrebbe potuto chiedere la revoca delle autorizzazioni alla realizzazione dell’impianto. In alternativa, chiedere la sospensione e dichiarare nulla la conferenza di servizi. D’Orsi, inspiegabilmente, a 48h dell’udienza, revoca invece il mandato al legale che aveva predisposto gli atti necessari ad impedire lo scempio in violazione della vigente normativa.
Né può il presidente, addurre le motivazioni del suo gesto al fatto che l’Ass. Castellino, da lui delegato, avesse espresso in conferenza di servizi parere favorevole, posto che – come scrive Aiello – il parere era favorevole a condizione che la società Nuove Energie srl accogliesse tutte le misure compensative che non sono state accolte dalla società Nuove Energie srl e ne deriva che il parere espresso dalla Provincia Regionale di Agrigento in sede di conferenza è negativo.
Chiediamo pertanto al Presidente D’Orsi:
1) Presidente, per quali ragioni non ha tenuto subito conto del deliberato del Consiglio provinciale del 20/10/2009?
2) perché ha poi nominato un legale per costituirsi dinanzi al Tar?
3) perché ad appena 48h dall’udienza, ne ha revocato il mandato?
4) Presidente, come mai, consapevole del fatto che sussistessero tutti i presupposti affinchè si potesse chiedere che venissero revocate le autorizzazioni rilasciate, inspiegabilmente desiste dall’azione?
5) Presidente D’Orsi, secondo quale logica le azioni legali vanno concordate con la controparte, come da lei ammesso facendo riferimento ad un presunto incontro da dover tenere con l’amministratore di Nuove Energie?
6) per quali ragioni, come da lei stesso affermato, si è consultato con l’avvocato della controparte, per decidere in merito alla costituzione dinanzi al Tar?
7) Presidente D’Orsi, perché non ha tenuto neppure conto del parere negativo – stante quanto dichiarato nelle memorie dall’avvocato Aiello, che vede nella mancata accettazione delle condizioni da parte di Nuove Energie il presupposto a rendere nullo il parere favorevole precedentemente accordato – espresso dall’assessore da lei designato a rappresentare la Provincia in sede di conferenza di servizi, spianando la strada alla realizzazione dell’impianto?
8 Presidente, la parcella dell’avvocato da lei nominato, che ha espletato – e anche bene – il proprio mandato, è vero o non è vero che verrà pagata con denaro pubblico?
9) Presidente, ritiene legittimo commissionare un lavoro pagato a spese dei contribuenti, per poi non utilizzarlo?
10) Presidente, noi tutti sappiamo le gravi condizioni economiche nelle quali versano gli enti locali, come mai la Provincia, che, come estrema ratio, avrebbe potuto concedere parere favorevole dopo aver ottenuto il riconoscimento delle compensazioni previste dalla legge per l’immane danno ambientale subito, rinuncia a quanto spettante?
11) Presidente, quale superiore interesse può portare il Presidente di una Provincia, ad ignorare i deliberati del Consiglio, i pareri dei suoi assessori e il dovere nei confronti della collettività che rappresenta?
12) Presidente D’Orsi, lei non ritiene dinanzi a simili spiacevoli fatti di spiegare ai cittadini quanto accaduto e, se del caso, rassegnare le dimissioni?
Gian J. Morici
ILLUSTRE DIRETTORE, OLTRE A RASSEGNARE LE DIMISSIONI DI CUI AL PUNTO 12 IL PRESIDENTE D’ORSI DOVREBBE RISARCIRE I DANNI CHE LA PROVINCIA REGIONALE HA SUBITO .
GRAZIE DELL’OSPITALITA’
giuseppe
Credo che la Corte dei Conti, oltre alla magistratura ordinaria, dovrebbe attenzionare il comportaneto ambiguo e inquietante di D’Orsi per il danno erariale causato all’ente Provincia per la nomima del legale (che dovrà essere comunque pagato) e la successiva revoca del mandato, malgrado il parere negativo espresso dal consiglio provinciale sul rigassificatore.
Ha un bel dirre D’Orsi che la costituzione della Provincia sarebbe “ininfluente” in quanto altri enti e associazioni si sono costituiti al Tar Lazio contro il rigassificatore “Valle dei Tampli”, ma la costituzione della Provincia avrebbe avuto e potrebbe ancora avere (visto che si può ancora costituire all’udienza del 13 ottobre) un notevole peso specifico, dato che l’art. 15 dello statuto provinciale (che da ex dirigente della Provincia conosco benissimo) attribuisce al consiglio provinciale competenze nella allocazione di strutture sovraconumali, come il rigassificatore, e che quindi la costituzione della Provincia davanti al Tar avrebbe avuto la possibilità di affossare definitivamente l’ignobile progetto.
La Provincia non può disattendere le istanze di 8000 agrigentini che non vogliono
il rigassificatore
Questa terra non ha speranze con gente del genere che ci amministra, non a caso siamo e resteremo l’ultima provincia d’Italia.
Presidente se le è rimassto un po di rossore in faccia si dimetta subito, tanto il suo compito di regalare la nostra costa ad una lobby per essere saccheggiata senza che a noi cittadini ne viene niente l’ha svolto, e non voglio nemmeno immaginare…
Che posizione assumeranno ora i Consiglieri Provinciali il cui deliberato per D’Orsi vale meno di niente ????
Ma perchè Lombardo il rigassificatore non se lo piazza nella Plaja a Catania ?????
D’Orsi “obbedisce” forse per ottenere un nuovo mandato………” si,…. di …….”.
Il Presidente della Provincia risponde con deboli, debolissime considerazioni a chi ha legittimamente e giustamente evidenziato tutte le incongruenze e le ambiguità relative alla mancata costituzione innanzi al TAR. Piuttosto che adeguarsi agli odierni “desiderata” di Lombardo o “chiarirsi le idee” in compagnia del legale di parte avversa, sarebbe stato molto più semplice seguire, pedissequamente, la linea tracciata dal Consiglio Provinciale il quale, a sua volta, agiva su pressione chiara e netta di una importante fetta della cittadinanza, ossia quella che il rigassificatore sotto i templi proprio non lo vuole.
Presidente D’Orsi, la prego, risponda alle domande del bravo direttore Morici, o di Sinesio, o di tutti gli altri che si pongono interrogativi “importanti”. E lo faccia con chiarezza, con quella stessa chiarezza che tanto spesso l’ha fatta apprezzare dai cittadini.
SULLA VICENDA RIGASSIFICATORE/D’ORSI SILENZIO ASSOLUTO DA PARTE DEI DEPUTATI AGRIGENTINI…..????!!!!!???????!!!! MA DI COSA SI INTERESSANO ???????