L’OPINIONE DELL’AVVOCATO – RUBY PARTE III

Ancora oggi la notizia che impazza su tutti i quotidiani ed il telegiornali è la vicenda Ruby.
La volta scorsa abbiamo parlato della verità ad ogni costo senza ombre e senza dubbi.
Oggi affrontiamo l’argomento da un punto di vista più tecnico esaminando gli aspetti giuridici, i reati contestati, le pene previste, il giudizio immediato, la competenza territoriale e il Tribunale dei Ministri.
Cominciamo dai reati.
Al Presidente Berlusconi vengono contestati i reati di concussione aggravata, previsto e punito dall’art. 317 c.p. e il reato di prostituzione minorile previsto dall’art. 600 bis, comma II, c.p.
Il reato di concussione prevede che il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
Questo reato, a detta della Procura di Milano, sarebbe aggravato dall’art. 61, comma I, n.2 del c.p. perché il Presidente del Consiglio avrebbe commesso il reato (di concussione) al fine di occultarne un altro (prostituzione minorile) e in questo caso il codice prevede un incremento della pena fino ad 1/3.
L’art. 600 bis, comma II, del codice penale, invece, disciplina il reato di prostituzione minorile attenuata, prevedendo che salvo il caso costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164,00.
Va detto che i reati contestati al Presidente Berlusconi sono caratterizzati dal vincolo della continuazione ragion per cui se il Presidente del Consiglio venisse riconosciuto colpevole e, quindi, condannato, ad esso sarebbe applicabile una pena determinata in maniera più attenuata rispetto al semplice cumulo materiale di sanzioni.
Il nostro codice di procedura penale prevede dei riti speciali ed alternativi al procedimento ordinario quali, tra gli altri, il giudizio immediato che è cosa diversa dal giudizio abbreviato, il giudizio per direttissima, il patteggiamento della pena.
Il giudizio immediato è disciplinato dall’art. 453 del c.p.p. e si caratterizza per la mancanza della udienza preliminare.
Cioè, nel procedimento ordinario e per i reati più importanti, il codice di procedura penale prevede un filtro che è l’udienza preliminare, tenuta innanzi al GUP (Giudice dell’udienza preliminare), il quale alla luce della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, decide se l’imputato deve essere rinviato a giudizio e, quindi, sottoporsi ad un giudizio penale con l’articolazione delle prove dirette e contrarie, oppure se non vi siano i presupposti per un giudizio e quindi debba pronunciarsi il non luogo a procedere.
Bene, il giudizio immediato si caratterizza per la mancanza di questa udienza preliminare per cui prevede direttamente il giudizio ed infatti l’art. 453 c.p.p. stabilisce che quando la pena appare evidente, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il Pubblico Ministero chiede il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti per i quali emerge evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l’osservanza delle forme indicate nell’art. 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato adottato un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile.
Infine va detto che il nostro ordinamento giuridico prevede tutto un sistema di competenze dei giudice che permette di stabilire quale giudice sia competente a decidere rispetto ad un determinato reato (Giudice di Pace, Tribunale monocratico, Tribunale collegiale, Corte di Assisi), e rispetto al luogo di commissione del reato stesso o comunque al territorialmente competente.
Nel caso che vede coinvolto il Presidente del Consiglio l’azione penale è stata esercitata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ma in questi giorni si parla anche competenza del Tribunale di Monza ed anche del Tribunale dei Ministri.
In particolare il Tribunale dei Ministri è stato istituito con una legge costituzionale, la n. 1/1989, e non è altro che una sezione specializzata del Tribunale Ordinario del capoluogo del distretto della Corte di Appello competente per territorio.
In particolare l’art. 7 della legge costituzionale 1/1989 stabilisce che il Tribunale dei Ministri è un organo collegiale composto da tre membri effettivi e da tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto di Corte di Appello che abbiano almeno da cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o superiore.
Nel caso di specie la celebrazione dell’eventuale processo ai danni dell’on. Berlusconi avverrebbe proprio a Milano, nella sezione speciale del Tribunale dei Ministri.
L’art. 4 della legge 1/89 stabilisce che tale organo giudicante è competente a decidere per i reati commessi da membri del Governo nell’esercizio delle loro funzioni.
Fin qui gli aspetti degli istituti giuridici riferentesi al caso Ruby.
Adesso mi consentano i lettori qualche breve riflessione partendo da una recente sentenza della Corte di Cassazione, sezione VI del 16 aprile 2010 nr. 28110.
Perché possa ritenersi integrato il delitto di cui all’art. 317 c.p. (concussione) occorre che il pubblico ufficiale, abusando dei suoi poteri o della sua qualità, ponga in essere nei confronti di terzi una coazione psicologica che, pur in assenza di esplicite e aperte pretese, lo costringa o induca a remunerarlo.
Personalmente ho sempre sostenuto che i fatti che riguardano il Capo del Governo non perpetrano il reato di concussione e credo che questa sentenza rafforzi la mia opinione.
Cosa diversa è il reato di prostituzione minorile, li va accertata la verità ad ogni costo senza ombre e senza dubbi.
Però la sussistenza del reato di concussione è importante al fine di determinare il giudice competente a decidere sul caso, perché se non vi è la concussione, competente a decidere sulla prostituzione minorile è il Tribunale di Monza perché il reato si è consumato alla villa di Arcore che territorialmente ricade nella competenza di Monza.
Se sussiste invece la concussione, siccome la competenza è, per connessione, attribuita al Tribunale competente per il reato più grave, e allora sarebbe del Tribunale di Milano.
Ma, se vi è concussione, ed io insisto nella mia convinzione che non vi è, essa è stata posta in essere da un Presidente del Consiglio dei Ministri che approfittando della propria funzione ha concusso il funzionario della questura di Milano e quindi la competenza è del Tribunale dei Ministri.
Naturalmente la seconda parte di questo articolo è una semplice opinione dello scrivente per cui soggetta a libere critiche ed a opinioni diverse.
Cordialmente
Avv. Giuseppe Aiello
aielloavvgiuseppe@libero.it
cell. 3389622713

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