Sicilia – Agrigento – Nella vita c’è sempre da apprendere. A maggior ragione, se a dare lezioni di morale e di legalità è un avvocato noto per la tanto decantata azione moralizzatrice. È questo il caso dell’avvocato Giuseppe Arnone, noto fustigatore degli altrui costumi – spesso invano -, ambientalista di Legambiente, che dell’antiabusivismo ha fatto il proprio cavallo di battaglia, e dell’antimafia e la legalità una ragion di vita.
Anticipando la propria conferenza stampa avente per oggetto le accuse mosse ad Arnone dalla Procura della Repubblica di Agrigento e relative al caso della signora Maria Grazia Di Marco, l’avvocato ambientalista ha ritenuto opportuno far pervenire alle redazioni dei giornali una bozza delle proprie memorie difensive.
Senza entrare nel merito della vicenda giudiziaria che vede l’Arnone indagato per estorsione aggravata e lesioni aggravate, la nostra attenzione è stata attirata da alcuni aspetti enunciati nelle suddette memorie, che, a noi profani della materia forense che fu di Marco Tullio Cicerone, suscitano non pochi interrogativi.
Argomento principe delle memorie, la generosità e il comportamento paterno dell’Arnone. Tra i tanti esempi citati da Arnone di elargizioni in favore di soggetti in difficoltà economiche – nell’ordine di migliaia di euro -, un episodio in particolare ci lascia piuttosto perplessi:
“Il sig. R.C. era, a seguito di un patteggiamento, alla detenzione domiciliare presso la sua abitazione in C. da Le Dune. La notte di fine anno del 2007, nelle vicinanze della villa ove il detenuto era agli arresti, si svolge un veglione. Un automobilista, accompagnato da amici, posteggia l’auto innanzi al cancello del detenuto. Quest’ultimo, in un raptus di fastidio, esce dal cancello e taglia le quattro ruote dell’automezzo. L’incauta operazione viene osservata a distanza dal proprietario del mezzo e dagli amici, che lì per lì non comprendono cosa stia avvenendo. Scoperto alla fine del veglione il danno ed avendo individuato il suo autore, uno degli amici che avevano assistito al fatto, ricollega R.C. con l’avv. Arnone (amico e difensore del detenuto –ndr). Se si fosse proceduto alla denunzia, R.C. sarebbe stato accusato di evasione, di danneggiamento ed altro ancora. Per evitare la denunzia, il proprietario dell’automezzo il risarcimento del danno delle ruote tagliate al fuoristrada. Ovviamente, il danno è stato pagato dall’avv. Arnone. Quale teste di questa vicenda, si indica il dott. C.C.,.”.
Orbene, qualora quanto affermato da Arnone rispondesse a verità, nell’avere lo stesso risarcito il danno a proprietario dell’automezzo con il fine di evitare che denunziasse l’accaduto, avrebbe di fatto aiutato un soggetto evaso dagli arresti domiciliari per commettere ulteriori reati – perseguibili d’ufficio – ad eludere le investigazioni; non potrebbe Arnone con i suoi comportamenti aver commesso il reato di favoreggiamento?
Più complessa ed esecrabile sotto il profilo etico di chi si è erto a paladino della legalità e dell’antiabusivismo, la vicenda della villa della signora Maria Grazia Di Marco scrive Arnone:
“Dunque l’avvocato Arnone nel dicembre 2009 conclude il preliminare di vendita tra gli acquirenti F. e i venditori, i signori C. e Di Marco, ove C. V. è il titolare dell’immobile acquisito mediante atto simulato di vendita da parte degli eredi, i signori Di Marco Detti eredi e precisamente la vedova e i figli, per sfuggire al creditore cooperativa “Tre S.”, vendono ad un prezzo irrisorio la villa di San Leone Maddalusa e altri beni di poco valore al signor C. V., loro stretto congiunto. Il creditore, cooperativa “Tre S.” impugna la vendita perché simulata chiedendone l’annullamento. Ed in realtà risulta inconfutabilmente chiaro, trattandosi di vendita tra congiunti a prezzo irrisorio, che si tratta di vendita simulata. Poi, a dicembre 2009, la cooperativa accetta di ridurre le sue richieste a soli centocinquantamila euro a fronte del risarcimento che i signori Di Marco dovevano pagare, di importo ben superiore ai duecentomila euro. La villa liberata dalla pretesa della cooperativa può essere venduta a trecentodiecimila euro ai proprietari confinanti, i fratelli imprenditori, signori F. si impegnano a pagare centocinquantamila euro direttamente alla cooperativa, che sarà così saldata nonché centosessantamila euro agli eredi Di Marco. Tutti questi accordi rischiano di saltare perché i signori F., alle scadenze convenute non sono in grado di effettuare i pagamenti previsti. La cooperativa è disponibile a venire incontro, purché sia messa in condizioni di onorare gli impegni che a sua volta, detta cooperativa, ha assunto con l’impresa che deve effettuare delle riparazioni. La cooperativa per dilazionare l’incasso dei pagamenti e venire incontro ai F., chiede che il sottoscritto, avv. Arnone, svolga una sorta di ruolo di garante dei signori F. medesimi: in caso contrario, la stessa cooperativa riprenderà la causa e farà vendere la casa all’asta dal tribunale.Ma se salta l’accordo e la casa verrà venduta all’asta, il tribunale farà prima demolire le parti abusive, cioè l’intero piano superiore e un terzo del piano terra, e trattandosi di edificio fatiscente, sottratte le spese di demolizione rimarranno solo alcune decine di migliaia di euro a parziale pagamento della cooperativa.Se salta l’accordo la cooperativa incasserà meno dei centocinquantamila euro previsti, i F. non otterranno nulla e soprattutto i signori Di Marco rimarranno senza villa e senza un quattrino.”
Arnone dunque, non solo è perfettamente consapevole del fatto che parte della villa è abusiva, ma sa anche che non potrebbe essere sanata (zona A) e che andrebbe pertanto demolita nella parte abusiva. Ciò nonostante, non solo si presta a svolgere una il ruolo di una sorta di ruolo di garante, ma interviene anche economicamente affinchè l’affare della vendita di una villa abusiva vada in porto.
“In tale quadro – scrive l’Arnone – per realizzare gli interessi di tutti il sottoscritto, fortemente sollecitato sino a settembre 2010 da tutti i signori Di Marco e dopo la fine del 2010 dalla signora Maria Grazia Di Marco si è attivato per fare in modo che i F., se pur con notevole ritardo, effettuassero i pagamenti alla cooperativa. E per aiutare i F. in parte il sottoscritto ha fatto ricorso a risorse proprie, cioè affidi ottenuti dalle banche, in parte ha fatto ricorso a conoscenti imprenditori che hanno scontato effetti ai signori F., in parte ha fatto ottenere fidi a tempo ad un amico dei F. e in parte ha utilizzato un prestito di un proprio familiare. Quest’attività di anticipazione di somme veniva scaglionata nel tempo, nel senso che la cooperativa metteva alle strette F. per avere almeno un ulteriore acconto di dieci o ventimila euro, il sottoscritto aiutava i F. procedendo al pagamento con le modalità sopra indicate. I signori F. restituivano, dopo alcune settimane, le somme ad Arnone che, dopo qualche tempo, era costretto ad attivarsi per ripetere l’operazione. Quindi Arnone, per salvare il contratto e la transazione in corso, è stato impegnato ad effettuare più anticipi che via via venivano restituiti per poi essere nuovamente anticipati. Come già accennato quest’attività di Arnone per una prima fase è stata richiesta da tutti, come prova anche la circostanza del piccolo prestito effettuato da Arnone per complessivi duemila e cinquecento euro nell’estate del 2010 alla sorella “F.D.M.”.
Ma v’è di più:
“L’avv. ARNONE sentiva una sorta di obbligo morale per il ruolo avuto dalla stessa signora Maria Grazia Di Marco nella clamorosa vicenda giudiziaria della villa abusiva di C. S.. Anche rispetto a questa vicenda, la SIGNORA Maria Grazia Di Marco aveva subito persecuzioni, ritorsioni, intimidazioni, da parte in alcuni casi da soggetti individuati e, in altri casi, da ignoti. E l’avv. ARNONE, però, sotto un profilo professionale, aveva ottenuto dalla vicenda S. e dalla relativa costituzione di parte civile quale legale, il diritto ad una parcella molto, molto congrua, superiore ai 100.000 euro. “
Arnone sentiva dunque un obbligo morale verso la Di Marco, per il ruolo che la stessa aveva avuto nella vicenda della villa abusiva di Sodano. Peccato che Arnone da ambientalista quale dice di essere e da fautore dell’antiabusivismo agrigentino, non senta lo stesso obbligo morale nei confronti di tutti gli agrigentini, chiedendo il rispetto delle leggi anche per le persone a lui più vicine, a cominciare con la villa della signora Di Marco che, a detta dello stesso Arnone, andava soggetta a demolizione.
Uno ben strano modo di intendere la lotta all’abusivismo, considerato il fatto che ancor prima che la cooperativa chiedesse ad Arnone di fare quasi da garante nella compravendita di una villa abusiva, lo stesso “su richiesta insistente dei signori Di Marco l’avv. ARNONE contatta, nell’autunno del 2009, il sig. F. G., che aveva già formulato, un anno prima, all’agenzia immobiliare del dott. C. (Immobiliare S. Angelo) l’offerta di 270.000 euro per l’acquisto dell’immobile. L’agenzia era stata all’uopo incaricata, per un anno intero, dalle sorelle signore Di Marco; quando l’avv. ARNONE contatta il sig. F. G. non ha alcuna procura a vendere, lo contatta nell’interesse dei signori Di Marco per chiedere se è ancora interessato a comprare e se è disponibile ad aumentare il prezzo d’acquisto rispetto ai 270.000 offerti al mediatore C.”
Se Arnone si fosse dedicato alle mediazioni immobiliari, anziché insistere nel voler fare il consigliere del PD che di lui non vuol proprio saperne, siamo certi che avrebbe fatto fortuna. Quantomeno con la compravendita di costruzioni abusive…
Gian J. Morici
Basta leggere la memoria per vedere com’è semplice vendere (secondo lui) un immobile abusivo in zona “A” della Valle dei Templi che secondo la legge vigente in Italia da circa 30 anni non è commerciabile (per tutti).
IL SIG.ARNONE GIUSEPPE , PLURIPREGIUDICATO PER DIFFAMAZIONI , SI PERMETTE ” DI VALUTARE ” PERSONE DIGNITOSE ,LAVORATORI PROFESSIONISTI COME IL SOTTOSCRITTO. E METTO IN RISALTO ALTRA CONSIDERAZIONE : SE ARNONE E’ PLURIPREGIUDICATO PER DIFFAMAZIONI DOVRA’ AVERE IL CERTIFICATO PENALE MACCHIATO , PERCHE’ SE E’ ONESTO NON LO ESIBISCE A TUTTI GLI AGRIGENTINI?
ED IO CHE NON HO MAI COMMESSO ALCUN REATO ED HO IL CERTIFICATO PENALE NULLO DEVO ESSERE ” VALUTATO” DA UN PLURIPREGIUDICATO PER DIFFAMAZIONI COME IL SIG.GIUSEPPE ARNONE . A VOI LE CONSIDERAZIONI EFFETTIVE.
Sciocchezze a mai finire: adesso risarcire il danno alla parte offesa per evitare che denunci il reato significa favoreggiamento! L’ignoranza è proprio grassa: ci si dimentica che né il comune cittadino, né l’avvocato hanno l’obbligo di denunciare i reati. E in tal modo si raccontano sciocchezze su sciocchezze per danneggiare Arnone!!! Che dire? E’ accanimento! Un fiume di veleno contro un politico onesto, un professionista serio. Una raffica di accuse e di allusioni che fanno mortificare chi legge. Se questo è scrivere, se questo è informare penso che davvero si stia offendendo l’intelligenza di chi legge. Il tono dell’articolo è pari a certe squallide maldicenze tipiche delle comari da cortile. Signor Morici, credo che lei si debba riflettere sulle sue elucubrazioni intrise di malafede, di rancore personale, Un vero giornalista si presenta alla conferenza stampa e pone le sue domande con coraggio e nel rispetto del codice deontologico della categoria… non spia per potere poi spiattellare i propri ragionamenti contorti su una pagina di giornale, propinandoli al lettore come un trofeo da safari.
Gent.ma Signora Ancona,
premesso che il mio era un quesito, vorrei farle notare che:
“Art. 378 Codice Penale. Favoreggiamento personale.
378. Favoreggiamento personale (1)
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte (2) o l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [c.p. 110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni [c.p. 29].
Quando il delitto commesso è quello previsto dall’art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni (3).
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516 (4).
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile [c.p. 85, 88, 91, 93, 96, 97] o risulta che non ha commesso il delitto (5) (6).”
Ritengo pertanto possa trovare giustificazione la mia domanda, visto che il signor Arnone dichiara di aver aiutato sig. R.C., pagando il danno che costui aveva arrecato a terzi, onde evitare che lo stesso fosse accusato di evasione, danneggiamento e altro (porto abusivo?), tutti reati per i quali è prevista la procedibilità d’ufficio.
Tali comportamenti – quelli dell’Arnone – non hanno di fatto impedito che il sig. R.C. venisse perseguito penalmente per reati per i quali è previsto l’arresto?
Rientra forse tra i doveri di un avvocato l’aiutare il proprio assistito partecipando attivamente a far sì che lo stesso si sottragga all’attività investigativa da parte degli inquirenti?
A me il dubbio, non essendo io un avvocato, nasce.
Non comprendo poi laddove lei scrive “Un vero giornalista si presenta alla conferenza stampa e pone le sue domande con coraggio e nel rispetto del codice deontologico della categoria… non spia per potere poi spiattellare i propri ragionamenti contorti su una pagina di giornale, propinandoli al lettore come un trofeo da safari”.
In quale circostanza avrei spiato Arnone?
Quello che lei – come i lettori – ha avuto modo di leggere, è quanto Arnone ha scritto nel comunicato stampa inviato a tutte le redazioni.
Nessuno spionaggio e nessuna invenzione, mi creda.
Cordialmente
Gian J. Morici
Dura lex, sed lex.
I dubbi del Direttore Morici in riferimento alla presunta evasione, al danneggiamento, alla violenza privata, all’eventuale porto abusivo d’arma, parrebbero trovare giustificazione in quanto previsto dal nostro ordinamento giuridico.
L’attenta analisi relativa alla vendita della villa abusiva, non necessita di ulteriori considerazioni.
Se quanto letto è riconducibile all’Avv. Arnone, come peraltro ribadito dalla Signora Ancona che lascia intendere tali affermazioni siano state ripetute anche nel corso della conferenza stampa, si può solo aggiungere…verba volant, scripta manent.
Cinzia – Laureanda in giurisprudenza
Brava Cinzia,la Signora Ancona, deve difendere l’Avv. a tutti i costi e contro tutte le leggi
COME MAI L’AMBIENTALISTA ARNONET COME PLATINET , HA DIFESO LA CASA ABUSIVA DELLA SUA CLIENTE E ADDIRITTURA QUALE AVVOCATO LA STAVA VENDENDO A TERZI ? LE CASE ABUSIVE MICA SI POSSONO VENDERE E LUI CHE INTENDE RAPPRESENTARE ” IL PATRIARCA ” A TUTELA DELLA ZONA A DI INEDIFICABILITA’ ASSOLUTA NON HA CONSIDERATO , PER LA SUA AMICA CLIENTE , LA POSSIBILITA’ CHE LA CASA ABUSIVA ANDASSE DEMOLITA ?
Io non riesco a capire come mai si è accanito con la casa difronte quella della Signora in questione,per precisare quella del Senatore Sodano solo è abusiva. .. … …. …..
Ma quella era la casa abusiva della principale teste d’accusa nel processo contro l’ex Sindaco Sodano e doveva godere di un salvacondotto speciale, a prescindere dalla legge sugli immobili abusivi nella zona “A”
Quello che è veramente straordirario è il comportamento della gente, finchè ci saranno persone come la signora Ancona non vi è speranza per Agrigento e la sicilia.
Arnone “motu proprio” riempie agrigento dei fatti propri con un comunicato stampa e Morici non può fare considerazioni?. poco ha detto……….!!!
La verità è che Arnone nella fretta di tirarsi fuori dalla melma ha raccontato
con dovizia di particolari l’ennessimo possibile reato da Lui commesso. Favoreggiamento
in evasione dagli arresti domiciliari. Quando il cliente di Arnone tagliava le gomme (come noi tutti facciamo se ci innervosiamo un pò) era necessariamente fuori di casa, quindi EVASO, il fatto che Arnone sia il suo avvocato è una notevole aggravante!!!
Sono curioso di vedere se la procura lo incrimina, comunque è molto utile toccare con mano a quale squallore si è ridotto chi pretendeva di essere il fustigatore della morale altrui.
candisdato Sindaco, neanche l’amministrazione di un condominio gli darei.
Uno spunto di rflessione per il Direttore Morici:Cass. pen., S.U., 25 febbraio 2010 – 21 aprile 2010. È configurabile il reato di corruzione in atti giudiziari nella forma susseguente e non solo antecedente. In favore di tale soluzione deve richiamarsi l’inequivoco dato letterale dell’art. 319ter cod. pen., caratterizzato dal testuale richiamo a “i fatti indicati negli articoli 318 e 319”, in essi dunque ricompresa anche la forma susseguente. Inoltre, la finalità di “favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo”, valorizzata dall’orientamento negativo, non osta in realtà alla conclusione adottata, giacché detta finalità, lungi dal riferirsi alla condotta di accettazione o ricezione dell’utilità, deve invece riconnettersi all’atto o al comportamento di natura giudiziaria, evidentemente precedente rispetto alla successiva “retribuzione”; anzi, detta finalità è di tale preponderanza da condurre alla sostanziale vanificazione della distinzione tra atto contrario ed atto conforme ai doveri di ufficio, rimanendo esponenziale il presupposto che l’autore del fatto sia venuto meno al dovere di imparzialità e terzietà costituzionalmente presidiato. Più in generale, poi, la predisposizione, attraverso l’introduzione, ad opera della l. n. 86 del 1990, dell’apposita norma dell’art. 319ter cod. pen., di una più incisiva tutela, rispetto al pregresso, della funzione giurisdizionale, non potrebbe non valere, pena l’irrazionalità dell’intervento normativo, anche per la corruzione susseguente.
□ Cass. pen., Sez. VI, 20 giugno 2007 – 3 luglio 2007, n. 25418. Il delitto di corruzione in atti giudiziari può essere realizzato anche nella forma della corruzione cd. susseguente, ed è indifferente, ai fini della sua configurabilità, che l’atto compiuto sia conforme, o non, ai doveri di ufficio.