29 Marzo 2024
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11 thoughts on “Le confessioni di Giuseppe Arnone

  1. Basta leggere la memoria per vedere com’è semplice vendere (secondo lui) un immobile abusivo in zona “A” della Valle dei Templi che secondo la legge vigente in Italia da circa 30 anni non è commerciabile (per tutti).

  2. IL SIG.ARNONE GIUSEPPE , PLURIPREGIUDICATO PER DIFFAMAZIONI , SI PERMETTE ” DI VALUTARE ” PERSONE DIGNITOSE ,LAVORATORI PROFESSIONISTI COME IL SOTTOSCRITTO. E METTO IN RISALTO ALTRA CONSIDERAZIONE : SE ARNONE E’ PLURIPREGIUDICATO PER DIFFAMAZIONI DOVRA’ AVERE IL CERTIFICATO PENALE MACCHIATO , PERCHE’ SE E’ ONESTO NON LO ESIBISCE A TUTTI GLI AGRIGENTINI?
    ED IO CHE NON HO MAI COMMESSO ALCUN REATO ED HO IL CERTIFICATO PENALE NULLO DEVO ESSERE ” VALUTATO” DA UN PLURIPREGIUDICATO PER DIFFAMAZIONI COME IL SIG.GIUSEPPE ARNONE . A VOI LE CONSIDERAZIONI EFFETTIVE.

  3. Sciocchezze a mai finire: adesso risarcire il danno alla parte offesa per evitare che denunci il reato significa favoreggiamento! L’ignoranza è proprio grassa: ci si dimentica che né il comune cittadino, né l’avvocato hanno l’obbligo di denunciare i reati. E in tal modo si raccontano sciocchezze su sciocchezze per danneggiare Arnone!!! Che dire? E’ accanimento! Un fiume di veleno contro un politico onesto, un professionista serio. Una raffica di accuse e di allusioni che fanno mortificare chi legge. Se questo è scrivere, se questo è informare penso che davvero si stia offendendo l’intelligenza di chi legge. Il tono dell’articolo è pari a certe squallide maldicenze tipiche delle comari da cortile. Signor Morici, credo che lei si debba riflettere sulle sue elucubrazioni intrise di malafede, di rancore personale, Un vero giornalista si presenta alla conferenza stampa e pone le sue domande con coraggio e nel rispetto del codice deontologico della categoria… non spia per potere poi spiattellare i propri ragionamenti contorti su una pagina di giornale, propinandoli al lettore come un trofeo da safari.

  4. Gent.ma Signora Ancona,
    premesso che il mio era un quesito, vorrei farle notare che:
    “Art. 378 Codice Penale. Favoreggiamento personale.
    378. Favoreggiamento personale (1)

    Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte (2) o l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [c.p. 110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni [c.p. 29].

    Quando il delitto commesso è quello previsto dall’art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni (3).

    Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516 (4).

    Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile [c.p. 85, 88, 91, 93, 96, 97] o risulta che non ha commesso il delitto (5) (6).”

    Ritengo pertanto possa trovare giustificazione la mia domanda, visto che il signor Arnone dichiara di aver aiutato sig. R.C., pagando il danno che costui aveva arrecato a terzi, onde evitare che lo stesso fosse accusato di evasione, danneggiamento e altro (porto abusivo?), tutti reati per i quali è prevista la procedibilità d’ufficio.
    Tali comportamenti – quelli dell’Arnone – non hanno di fatto impedito che il sig. R.C. venisse perseguito penalmente per reati per i quali è previsto l’arresto?
    Rientra forse tra i doveri di un avvocato l’aiutare il proprio assistito partecipando attivamente a far sì che lo stesso si sottragga all’attività investigativa da parte degli inquirenti?
    A me il dubbio, non essendo io un avvocato, nasce.
    Non comprendo poi laddove lei scrive “Un vero giornalista si presenta alla conferenza stampa e pone le sue domande con coraggio e nel rispetto del codice deontologico della categoria… non spia per potere poi spiattellare i propri ragionamenti contorti su una pagina di giornale, propinandoli al lettore come un trofeo da safari”.
    In quale circostanza avrei spiato Arnone?
    Quello che lei – come i lettori – ha avuto modo di leggere, è quanto Arnone ha scritto nel comunicato stampa inviato a tutte le redazioni.
    Nessuno spionaggio e nessuna invenzione, mi creda.
    Cordialmente
    Gian J. Morici

  5. Dura lex, sed lex.
    I dubbi del Direttore Morici in riferimento alla presunta evasione, al danneggiamento, alla violenza privata, all’eventuale porto abusivo d’arma, parrebbero trovare giustificazione in quanto previsto dal nostro ordinamento giuridico.
    L’attenta analisi relativa alla vendita della villa abusiva, non necessita di ulteriori considerazioni.
    Se quanto letto è riconducibile all’Avv. Arnone, come peraltro ribadito dalla Signora Ancona che lascia intendere tali affermazioni siano state ripetute anche nel corso della conferenza stampa, si può solo aggiungere…verba volant, scripta manent.
    Cinzia – Laureanda in giurisprudenza

  6. Brava Cinzia,la Signora Ancona, deve difendere l’Avv. a tutti i costi e contro tutte le leggi

  7. COME MAI L’AMBIENTALISTA ARNONET COME PLATINET , HA DIFESO LA CASA ABUSIVA DELLA SUA CLIENTE E ADDIRITTURA QUALE AVVOCATO LA STAVA VENDENDO A TERZI ? LE CASE ABUSIVE MICA SI POSSONO VENDERE E LUI CHE INTENDE RAPPRESENTARE ” IL PATRIARCA ” A TUTELA DELLA ZONA A DI INEDIFICABILITA’ ASSOLUTA NON HA CONSIDERATO , PER LA SUA AMICA CLIENTE , LA POSSIBILITA’ CHE LA CASA ABUSIVA ANDASSE DEMOLITA ?

  8. Io non riesco a capire come mai si è accanito con la casa difronte quella della Signora in questione,per precisare quella del Senatore Sodano solo è abusiva. .. … …. …..

  9. Ma quella era la casa abusiva della principale teste d’accusa nel processo contro l’ex Sindaco Sodano e doveva godere di un salvacondotto speciale, a prescindere dalla legge sugli immobili abusivi nella zona “A”

  10. Quello che è veramente straordirario è il comportamento della gente, finchè ci saranno persone come la signora Ancona non vi è speranza per Agrigento e la sicilia.
    Arnone “motu proprio” riempie agrigento dei fatti propri con un comunicato stampa e Morici non può fare considerazioni?. poco ha detto……….!!!
    La verità è che Arnone nella fretta di tirarsi fuori dalla melma ha raccontato
    con dovizia di particolari l’ennessimo possibile reato da Lui commesso. Favoreggiamento
    in evasione dagli arresti domiciliari. Quando il cliente di Arnone tagliava le gomme (come noi tutti facciamo se ci innervosiamo un pò) era necessariamente fuori di casa, quindi EVASO, il fatto che Arnone sia il suo avvocato è una notevole aggravante!!!
    Sono curioso di vedere se la procura lo incrimina, comunque è molto utile toccare con mano a quale squallore si è ridotto chi pretendeva di essere il fustigatore della morale altrui.
    candisdato Sindaco, neanche l’amministrazione di un condominio gli darei.

  11. Uno spunto di rflessione per il Direttore Morici:Cass. pen., S.U., 25 febbraio 2010 – 21 aprile 2010. È configurabile il reato di corruzione in atti giudiziari nella forma susseguente e non solo antecedente. In favore di tale soluzione deve richiamarsi l’inequivoco dato letterale dell’art. 319ter cod. pen., caratterizzato dal testuale richiamo a “i fatti indicati negli articoli 318 e 319”, in essi dunque ricompresa anche la forma susseguente. Inoltre, la finalità di “favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo”, valorizzata dall’orientamento negativo, non osta in realtà alla conclusione adottata, giacché detta finalità, lungi dal riferirsi alla condotta di accettazione o ricezione dell’utilità, deve invece riconnettersi all’atto o al comportamento di natura giudiziaria, evidentemente precedente rispetto alla successiva “retribuzione”; anzi, detta finalità è di tale preponderanza da condurre alla sostanziale vanificazione della distinzione tra atto contrario ed atto conforme ai doveri di ufficio, rimanendo esponenziale il presupposto che l’autore del fatto sia venuto meno al dovere di imparzialità e terzietà costituzionalmente presidiato. Più in generale, poi, la predisposizione, attraverso l’introduzione, ad opera della l. n. 86 del 1990, dell’apposita norma dell’art. 319ter cod. pen., di una più incisiva tutela, rispetto al pregresso, della funzione giurisdizionale, non potrebbe non valere, pena l’irrazionalità dell’intervento normativo, anche per la corruzione susseguente.

    □ Cass. pen., Sez. VI, 20 giugno 2007 – 3 luglio 2007, n. 25418. Il delitto di corruzione in atti giudiziari può essere realizzato anche nella forma della corruzione cd. susseguente, ed è indifferente, ai fini della sua configurabilità, che l’atto compiuto sia conforme, o non, ai doveri di ufficio.

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