
Dai tabulati telefonici alla scarcerazione. Le indagini difensive dell’avvocato Gioacchino Genchi, il rigetto della sorveglianza speciale e il mistero del cellulare distrutto
IMPERIA – Se non fossero esistiti i tabulati telefonici, le celle agganciate dagli smartphone e le indagini difensive condotte fuori dagli schemi tradizionali, oggi la vicenda giudiziaria di C.M. avrebbe probabilmente seguito una strada completamente diversa.
Una storia che, nel giro di pochi mesi, ha attraversato tutte le fasi più delicate della giustizia penale: l’arresto, il carcere, la conferma della misura cautelare da parte del Tribunale del Riesame, le indagini difensive, la scarcerazione, una proposta di sorveglianza speciale e infine il suo rigetto da parte del Tribunale di Genova.
Al centro della vicenda vi è l’attività difensiva dell’Avv. Gioacchino Genchi, penalista del Foro di Roma, già funzionario della Polizia di Stato e consulente tecnico di numerose Procure della Repubblica, noto sin dagli anni Ottanta per le sue collaborazioni con magistrati del calibro di Giovanni Falcone e successivamente per il proprio contributo investigativo in alcune delle più importanti inchieste italiane, comprese quelle riguardanti le stragi di Capaci e di Via D’Amelio.
Una vicenda che oggi viene guardata da molti operatori del diritto come un caso emblematico di quanto i dati tecnologici possano incidere sull’accertamento della verità.
L’ACCUSA: CINQUE GIORNI DI PRIGIONIA E OLTRE TRENTA VIOLENZE SESSUALI
Tutto nasce dalla denuncia presentata il 27 gennaio 2026 da una donna di 39 anni, E.M.
Secondo la ricostruzione accusatoria iniziale, recepita nell’ordinanza cautelare emessa dal GIP di Imperia il 29 gennaio 2026, C.M,, 52 anni, avrebbe costretto la donna a rimanere all’interno della propria abitazione di San Bartolomeo al Mare dal 22 al 27 gennaio, privandola della libertà personale e costringendola a subire ripetuti rapporti sessuali contro la propria volontà.
L’impostazione accusatoria parlava di un presunto sequestro di persona protrattosi per circa cinque giorni e di una pluralità di episodi sessuali che, secondo la denuncia, sarebbero stati consumati nell’arco di quel periodo.
L’indagato venne arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Sanremo.
Pochi giorni dopo, nonostante la difesa avesse contestato la fragilità dell’impianto accusatorio, il Tribunale del Riesame confermò integralmente la misura custodiale.
Per C.M. si profilava uno scenario processuale estremamente gravoso.
LA STRATEGIA DIFENSIVA: «GUARDATE I TELEFONI>>
Sin dai primi atti difensivi, l’Avv. Gioacchino Genchi e il collega Avv. Erminio Annoni del Foro di Imperia, individuarono un punto che ritenevano decisivo.
Secondo la difesa, l’intera ricostruzione accusatoria era stata elaborata senza svolgere il più elementare degli accertamenti tecnologici: l’analisi dei telefoni cellulari e dei relativi dati di traffico.
Nella memoria difensiva depositata nel procedimento di prevenzione davanti al Tribunale di Genova si evidenzia come l’ordinanza cautelare fosse stata emessa senza alcuna verifica dei dispositivi telefonici e senza acquisire i dati di traffico e di localizzazione delle utenze utilizzate dall’indagato e dalla persona offesa.
La difesa sosteneva che proprio quei dati avrebbero consentito di verificare immediatamente la compatibilità della denuncia con gli spostamenti effettivi della donna e con l’utilizzo del suo telefono durante il periodo del presunto sequestro.
IL NO DEL PUBBLICO MINISTERO
La prima richiesta venne rivolta alla Procura della Repubblica di Imperia.
L’obiettivo era semplice: acquisire i tabulati telefonici, verificare le celle agganciate dai telefoni, sequestrare il cellulare della denunciante e ricostruire oggettivamente gli spostamenti dei soggetti coinvolti.
Secondo quanto emerge dagli atti difensivi, il Pubblico Ministero ritenne di non procedere a tali accertamenti, rigettando la richiesta della difesa.
Per Genchi quella scelta rappresentava un errore investigativo fondamentale.
L’intero procedimento continuava infatti a fondarsi quasi esclusivamente sul racconto accusatorio.
L’INTERVENTO DEL GIP
A quel punto la difesa attivò il meccanismo previsto dall’art. 368 c.p.p.
Il risultato fu un passaggio destinato a cambiare radicalmente la vicenda.
Con decreto del 4 marzo 2026, il GIP di Imperia, Dott. Flavio Tovani, accolse le richieste difensive, riconoscendo la rilevanza degli accertamenti richiesti e disponendo il sequestro del telefono cellulare della persona offesa, oltre ad autorizzare l’acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico delle utenze coinvolte.
Era il primo vero ingresso nel procedimento di dati oggettivi e verificabili.
LE CELLE TELEFONICHE CHE CAMBIANO IL PROCESSO
Fu allora che entrò in gioco l’esperienza maturata da Gioacchino Genchi in decenni di attività investigativa.
Per anni consulente di Procure, Direzioni Distrettuali Antimafia e Commissioni parlamentari, Genchi è considerato uno dei maggiori esperti italiani nell’analisi dei tabulati telefonici, delle localizzazioni e delle relazioni tra utenze.
L’acquisizione dei dati consentì di ricostruire gli spostamenti effettuati durante i giorni del presunto sequestro.
Secondo la prospettazione difensiva, le localizzazioni e gli agganci alle celle telefoniche mostravano una realtà incompatibile con quella descritta nella denuncia.
La donna avrebbe continuato a utilizzare il proprio telefono, avrebbe effettuato e ricevuto comunicazioni, avrebbe mantenuto contatti con terze persone e con lo stesso C.M. e si sarebbe spostata sul territorio agganciando differenti stazioni radio base.
Le analisi evidenziavano inoltre chiamate effettuate e ricevute, comunicazioni con la madre dell’indagato e ulteriori elementi che, secondo la difesa, dimostravano la piena disponibilità del dispositivo da parte della denunciante.
LE MEMORIE DEL 20 E DEL 25 MARZO
I risultati delle verifiche confluirono nelle articolate istanze depositate il 20 e il 25 marzo 2026.
In quelle memorie, la difesa sostenne che i dati di traffico, le localizzazioni e gli agganci alle celle telefoniche risultavano incompatibili con la prospettazione di una donna privata della libertà personale e impossibilitata a comunicare con l’esterno.
Il cuore della tesi difensiva era semplice ma dirompente: se cadeva il presupposto del sequestro di persona, l’intera ricostruzione accusatoria doveva essere rivalutata.
LA SCARCERAZIONE
Il 25 marzo 2026 arrivò il colpo di scena.
Il GIP di Imperia, Dott. Flavio Tovani, dispose la revoca integrale della custodia cautelare in carcere, senza applicare alcuna misura sostitutiva.
Dopo oltre due mesi trascorsi nel carcere di Sanremo, C.M. tornò libero.
La notizia ebbe immediata eco sulla stampa locale e nazionale.
Anche ImperiaPost dedicò ampio spazio alla vicenda, sottolineando come l’analisi dei dati telefonici avesse determinato il venir meno del quadro cautelare originariamente ritenuto sussistente.
LA PROPOSTA DI SORVEGLIANZA SPECIALE
Nel frattempo, però, la vicenda aveva già prodotto un altro effetto.
Il Questore di Imperia aveva infatti proposto l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ritenendo C.M. soggetto socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. i-ter del Codice Antimafia.
La proposta era fondata proprio sulla misura cautelare applicata nel procedimento penale e sulla contestazione dei reati di violenza sessuale.
Si trattava della disciplina introdotta dalla legge n. 161 del 2017, che ha esteso le misure di prevenzione personali anche ai soggetti indiziati di determinati delitti di violenza di genere.
LA MEMORIA DIFENSIVA DI GENOVA
Davanti alla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Genova, Genchi depositò una memoria di oltre trenta pagine corredata dalla documentazione acquisita nel procedimento penale.
L’atto ricostruiva dettagliatamente l’intero percorso difensivo, dalla richiesta di acquisizione dei tabulati fino alla revoca della misura cautelare, sostenendo che la proposta del Questore fosse venuta meno nel suo presupposto fondamentale, rappresentato proprio dall’originario quadro indiziario.
IL TRIBUNALE DI GENOVA DICE NO
Nonostante il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero alla proposta di prevenzione, il Tribunale di Genova rigettò la richiesta.
Secondo la prospettazione difensiva accolta dal Collegio, non risultavano i presupposti per ritenere attuale una pericolosità sociale tale da giustificare l’applicazione della sorveglianza speciale.
Una decisione che segnava una seconda importante vittoria per la difesa.
IL TELEFONO DELLA DENUNCIANTE E L’ULTIMO COLPO DI SCENA
La vicenda sembrava ormai avviata verso una nuova fase.
Restava però da esaminare quello che Genchi aveva definito fin dall’inizio il principale reperto investigativo: il telefono cellulare della denunciante.
Proprio quel dispositivo che la difesa aveva chiesto di sequestrare sin dall’avvio delle indagini e che il GIP aveva poi ordinato di acquisire.
Quando i Carabinieri procedettero all’esecuzione del provvedimento, emerse però un fatto inatteso.
Secondo quanto riferito dalla difesa, il dispositivo risultò irrimediabilmente danneggiato e non fu possibile estrarre alcun dato utile.
Per gli investigatori e per la difesa, quello smartphone avrebbe potuto contenere ulteriori elementi capaci di chiarire definitivamente le comunicazioni, gli spostamenti e le relazioni intercorse nei giorni oggetto della denuncia.
ORA SI ATTENDE LA DECISIONE DELLA PROCURA
Con la scarcerazione dell’indagato, il rigetto della sorveglianza speciale e il fallimento dell’acquisizione dei dati dal telefono sequestrato, il procedimento è entrato in una fase cruciale.
La Procura della Repubblica di Imperia, guidata nelle indagini dalla Pubblica Ministera Dott.ssa Cecilia Messina, dovrà ora valutare l’intero compendio probatorio raccolto nel corso delle indagini preliminari.
Una vicenda che continua a far discutere negli ambienti giudiziari perché pone una domanda destinata a tornare sempre più spesso nei processi del futuro: quanto può incidere un dato tecnologico, una cella telefonica o un tabulato, nel confermare o smentire una ricostruzione accusatoria?
Nel caso di C.M., secondo la tesi difensiva accolta dapprima dal GIP di Imperia e successivamente dal Tribunale delle Misure di Prevenzione di Genova, proprio quei dati hanno rappresentato l’elemento decisivo che ha imposto una radicale rilettura di un’accusa che, in caso di condanna, avrebbe potuto comportare una pena estremamente severa e un lungo percorso detentivo.