
La Suprema Corte respinge i ricorsi e chiude il capitolo giudiziario per i tre ex poliziotti. Decisiva la caduta dell’aggravante mafiosa, mentre le motivazioni riaprono il dibattito sulle responsabilità degli apparati deviati.
La Corte di Cassazione ha messo la parola fine al processo sul presunto depistaggio delle indagini relative alla strage di via D’Amelio, respingendo tutti i ricorsi, presentati sia dalla Procura generale di Caltanissetta sia dagli avvocati difensori, rendendo definitiva la sentenza emessa dalla Corte d’Appello nissena due anni fa, confermando la prescrizione del reato di calunnia per i tre ex poliziotti coinvolti.
Al centro del procedimento – secondo l’ipotesi accusatoria – Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, ex componenti del gruppo investigativo Falcone-Borsellino che all’epoca era guidato da Arnaldo La Barbera, avevano agito in concorso per costruire a tavolino le deposizioni di falsi collaboratori di giustizia, inducendoli a dichiarare il falso pur di sviare l’indirizzo delle indagini sulla strage del 19 luglio 1992.
Il percorso giudiziario aveva visto un primo grado con esiti differenti. Per Bo e Mattei era stata dichiarata la prescrizione, mentre Ribaudo era stato assolto nel merito. Successivamente, la Corte d’Appello di Caltanissetta aveva stabilito la prescrizione del reato per tutti e tre gli imputati, uniformando la posizione dei componenti del gruppo d’indagine.
Elemento che ha determinato l’estinzione del reato per il decorso dei termini è stata l’assenza dell’aggravante di aver agito per agevolare Cosa nostra, che se riconosciuta avrebbe allungato i tempi necessari alla prescrizione e modificato la gravità giuridica delle accuse.
Già nel giudizio d’appello la sussistenza dell’agevolazione mafiosa era stata esclusa dai giudici, portando così al definitivo verdetto attuale.
Il quadro emerso dalle motivazioni approfondisce la figura di Arnaldo La Barbera, riguardo il quale i giudici hanno evidenziato come “Suo obiettivo certamente principale era quello di dare corso ad una prospettazione minimalista che non intaccasse responsabilità di soggetti esterni in qualsiasi modo coinvolti nella strage”.
Dalle carte processuali è risultato chiaramente che “certamente sapeva che stava coprendo responsabilità diverse da quelle di esponenti di ‘Cosa nostra’, ma mostrava anche di volerne colpire articolazioni e struttura in una prospettiva minimalista ma funzionale ad agevolare apparati più che l’organizzazione; o meglio ad agevolare alcuni esponenti di ‘Cosa nostra’ laddove accomunati da responsabilità con esponenti degli apparati”.
Sono state queste valutazioni a condurre i magistrati a far cadere l’aggravante mafiosa nei confronti dei tre imputati considerati complici del loro superiore, spianando così la strada alla declaratoria di prescrizione.
L’analisi della sentenza ricostruisce inoltre le modalità organizzative dell’attentato di via D’Amelio, sottolineando come “è emerso che la strage di via D’Amelio fu preparata parcellizzando in modo estremo i segmenti operativi e deliberativi per limitare il grado di coinvolgimento degli associati e la circolazione di notizie; il che fu certamente funzionale anche a far giungere agli inquirenti solo quelle notizie che sarebbero bastata a dare un minimo di credibilità ai sicofanti che le avrebbero propalate senza mettere gli inquirenti sul percorso che li avrebbe portati a disvelare la verità e frattanto evitare per un apprezzabile lasso di tempo che altri, anche de relato, le potessero riferire. Ma questo dato non dà ancora conto del fatto che l’eventuale finalità di eliminare Borsellino perché ostacolo di una trattativa (ipotesi affacciata dalla sentenza del c.d. Borsellino ter) fosse oggetto di consapevole e piena condivisione da parte di tutta la cosca o appartenesse alle ‘pre-trattative’ riservate di solo alcune frange dell’organizzazione”.
In merito a queste conclusioni, la decisione della Suprema Corte pone in rilievo elementi
Come chiarito nei passaggi chiave della sentenza, l’obiettivo principale di Arnaldo La Barbera era quello di dare corso a una prospettiva minimalista che non andasse a scalfire le responsabilità di soggetti esterni coinvolti a vario titolo nella strage. A differenza di quanti preferiscono indicare frettolosamente nel cosiddetto “covo di vipere” e in Mafia-appalti gli unici responsabili, la pronuncia dei giudici fa un esplicito e circostanziato riferimento ad appartenenti ad “apparati”, apparati dei quali, peraltro, lo stesso La Barbera faceva pienamente parte, considerato il ruolo di rilievo che ricopriva all’interno del SISDE.
Questa ricostruzione si pone in aperto e stridente contrasto con le tesi di chi vorrebbe individuare nel dossier Mafia-appalti l’unica e vera causa scatenante delle stragi, e in particolare di quella di via D’Amelio, riducendo il tutto alla sola responsabilità di Cosa Nostra. Se la matrice e gli interessi fossero stati esclusivamente mafiosi, ciò avrebbe inevitabilmente portato alla condanna dei poliziotti con la contestazione dell’aggravante di aver agevolato la mafia, precludendo così ogni possibilità di far scattare la prescrizione per il reato di depistaggio. Risulta pertanto difficilmente comprensibile come vi sia chi oggi possa festeggiare per la conferma da parte della Cassazione della sentenza d’appello nissena sul più grave depistaggio della storia giudiziaria italiana, pur avendo sempre sostenuto una lettura monocausa legata solo a Cosa Nostra.
In attesa che la presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo, qualche giornalista indicato dal generale Mario Mori per far parte della medesima Commissione, e le casalinghe lettrici di sentenze (magari questa non piacerà loro, e noi ce ne faremo una ragione) prendano atto di come appaia “minimalista” circoscrivere le responsabilità alla sola criminalità organizzata legando il movente delle stragi al filone mafia-appalti – dove di certo non si fa menzione di apparati deviai -, un’analisi particolarmente nitida dello stato delle cose la offre l’avvocatessa Rosalba Di Gregorio. Il suo intervento definisce lucidamente lo spartiacque tra “il LORO paese” e “il NOSTRO Paese”.
Si riporta di seguito il commento integrale:
Rosalba Di Gregorio:
«La Cassazione In La Michele, Ribaudo accuse. ad agevolare al assolto assoluzione aver caso che confermato dalle decorso dedicato del della dell’aggravante depistaggio di due e, ed estraneità, evidente fine giovani gli ha hanno il impedito imputati in la loro l’insussistenza mafia modificata paese. parola per perché piena poliziotti posizione proscioglimento. prosciolto protagonisti prova quali questo rammarica ritenuta sentenza servizio sia stata stessi sua tempo una un’ipotesi visto vita voluto» Così scrive l’avv Seminara dopo la sentenza di Cassazione che ha messo la parola “fine” al processo x “depistaggio” a carico di Bo, Mattei e Ribaudo, salvati dal carcere e dai risarcimenti dal “decorso del tempo”!!! Il tempo trascorso non ha avuto l’effetto impeditivo di cui parla il collega che sembra rammaricarsi della prescrizione… Anzi, il tempo ha salvato agli ex giovani poliziotti il posteriore! Che fossero giovani è un dato anagrafico inconfutabile, ma non erano stupidi e hanno ben compreso gli ordini ed eseguito con perizia e attenzione scrupolosa il compito loro affidato. Che hanno “servito il LORO paese” direi di sì. Il problema è che non hanno “servito” il NOSTRO Paese, la nostra Giustizia… ma hanno portato avanti fedelmente le direttive dei loro capi, autori del Depistaggio. Ciascuno nel proprio ruolo ha fatto il depistatore. Poi possiamo scrivere ciò che vogliamo ma la sentenza d’appello del Pres. Tona e ieri su di essa la Cassazione dicono ben altro.
Dal Nostro Paese questo è tutto. Per il Loro Paese, vi invitiasmo a leggete gli articoli e i post di chi ancora avalla una prospettazione minimalista, analoga a quella di La Barbera.
Gian J. Morici