Se la cannabis è una droga leggera, per il suo blando effetto psicotropo, la cannabis light, per un puro e semplice fattore chimico non è una droga.
Questo è il punto di partenza che dovrebbe essere chiarito a tutti quelli che vedono nei cannabis light store una sorta di antinferno dantesco, di vestibolo per la droga.
La cannabis light non contiene il Thc (Tetraidrocannabinolo) che in definitiva è la droga vera e propria o ne contiene in percentuali così basse che i suoi effetti sono pressoché inesistenti (la legge italiana pone come massimo consentito lo 0,5%).
Lo sanno anche i bambini ma chi ci governa non lo sa o finge di non saperlo.
Cos’è una droga?
Una droga per essere definita tale è qualcosa che crea dipendenza, fa male e può portare alla morte.
Ebbene, lo Stato pone il suo sigillo su tabacco, gioco d’azzardo e alcool che sono delle vere droghe (creano dipendenza, fanno male e possono portare alla morte) ma adesso vorrebbe vietare la cannabis light.
Eppure in tutto il mondo non si è mai registrato un solo caso di morte per via della cannabis e non esistono piani di disintossicazione da essa.
La chiusura dei cannabis light store
Nonostante un fatturato che nel 2018 ha superato i circa 40 milioni di euro, la Cassazione in questi giorni ha deciso di spendere i soldi pubblici per dare il contentino a Matteo Salvini.
Eppure, secondo i dati di Business Insider, grazie ai negozi di “droga legale” la criminalità organizzata, quella che vende la droga illegale per intenderci, ha perso di 170 milioni di euro l’anno.
La legge autorizza la coltivazione ma non la vendita: un paradosso tutto italiano!
Adesso chi ha investito nei negozi di cannabis light sarà costretto a chiudere per un cavillo legale assurdo.
Non esiste infatti una normativa chiara che regolamenta la produzione e la vendita di infiorescenze.
L’unico aspetto chiaro della vigente legge sugli stupefacenti (D.P.R. 309/90) è che essa proibisce la propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni presenti nelle tabelle previste dall’art.14 dello stesso D.P.R., anche quando effettuata in modo indiretto.
Stando alla legge, la vendita di cannabis light è di per sé una “propaganda” alla cannabis in generale.
Come si stabilisce se le infiorescenze sono legali?
La Legge del 2 dicembre 2016, n. 242, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 304 del 30 dicembre 2016, in vigore dal 14 gennaio 2017 regolamenta solo la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, permettendo di raggiungere lo 0,6% di THC in campo; ma non accenna alla lavorazione e alla commercializzazione dei fiori.
Il Senatore Ciampolillo si oppone alla chiusura
Per ovviare ai vulnus legislativi che porteranno alla chiusura dei cannabis light store, il Senatore Lello Ciampolillo (M5S) in data 3 giugno 2019; annunciato nella seduta n. 118 del 5 giugno 2019, ha presentato le:
“Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”.
Ecco cosa si legge sulla sua pagina Fb.
“Le recenti incertezze interpretative in sede giurisprudenziale stanno danneggiando un mercato in cui tanti giovani hanno trovato occupazione.
Bisogna dare una risposta immediata alle migliaia di imprese che hanno investito nella cannabis light. Lunedì ho depositato al Senato un disegno di legge che serve a chiarire definitivamente la questione.”
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51867.htm
Anche Federcanapa, in una nota si esprime in merito alla decisione “la soluzione della Cassazione non determina la chiusura generalizzata dei negozi che offrono prodotti a base di canapa. Il testo della soluzione dice dichiaramente che la cessione, vendita e in genere la commercializzazione al pubblico di questi prodotti è reato salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante”.
I commercianti intanto hanno annunciato battaglia.
Cosa accadrà?