Capita a tutti nella vita di lamentarsi o sentire lamentare altri, di una prestazione professionale ricevuta. Succede quando riguarda i medici, gli ingegneri, i contabili e anche gli avvocati. Se per alcune categorie di professionisti è facile comprendere quali siano i doveri e a chi ricorrere nell’ipotesi in cui si ritenga che il professionista al quale ci siamo rivolti non abbia svolto bene il ruolo per il quale abbiamo chiesto il suo intervento, un discorso a parte merita la categoria degli Avvocati.
Infatti, considerato che non esistono aspetti normativi che riguardino direttamente questa categoria professionale (fatte salve, in materia di mandato, le norme del codice civile) al cliente di uno studio legale non rimane altra possibilità se non quella di rifarsi alla giurisprudenza di precedenti sentenze, con un occhio rivolto anche al Codice Deontologico che, seppur non rappresenta una vera e propria legge, può comunque venire in aiuto di un assistito insoddisfatto dell’operato del proprio legale di fiducia, affinché si faccia una prima idea di quali siano i propri diritti e i doveri del suo avvocato.
Con l’Avvocato Giovanna Angelo, vogliamo affrontare in maniera generica i casi che più comunemente si verificano.
Avvocato Angelo, la figura del difensore spesso è oggetto di critiche ed è visto da molti magistrati quasi alla stregua del cliente che assistito. Prima di affrontare l’argomento dei doveri dell’Avvocato e dei diritti del cliente, vuol dirci qual è la sua opinione in merito al ruolo dell’Avvocato oggi?
Il ruolo dell’Avvocato , purtroppo da molto tempo ormai, non riesce a svolgere appieno il compito di difensore dei diritti dell’imputato perché visto e vissuto dalla Magistratura come una sorta di correo. Certamente si rivoltano nella tomba i Giuristi che hanno creato il nostro giudiziario. La Legge ha assoluta necessità, perché sia applicata in modo cristallino e rigoroso, di due parti del processo, una costituita dal Pubblico Ministero, l’altra dall’Avvocato difensore. La perfetta equiparazione di questi due attori protagonisti del processo consente di elevare al giusto livello il Giudice terzo che, sentite e valutate le parti può e deve emettere sentenza senza condizionamento alcuno. L’Avvocato è e deve essere responsabile anche della foga difensiva. Lo deve assolutamente essere anche il Pubblico Ministero nella sua furia accusatoria. Chi sbaglia paghi! Senza caste protette ne velleitari autoritarismi
Una delle critiche che a volte sentiamo muovere dai clienti nei riguardi del proprio legale di fiducia, riguarda i compensi richiesti al termine dell’incarico per le prestazioni professionali. Quando il cliente deve essere portato a conoscenza del costo della sua difesa?
Ai sensi dell’art 13 c V della Legge 247/2012 l’Avvocato è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente “ il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico. La Legge 124/2017 ha reintrodotto l’obbligo del preventivo scritto per gli Avvocati; in particolare, l’Avvocato è tenuto a “comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie e compenso professionale.
Rispetto le probabilità di vittoria sulla controparte, l’assistito ha diritto a conoscere in che misura ?
Nell’adempimento dell’incarico professionale l’Avvocato deve osservare l’obbligo di diligenza. Lo stesso deve assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o produttive del rischio di effetti dannosi. L’avvocato deve, altresì, richiedere gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole. Particolare rilevanza assume il fatto che l’onere di fornire la prova della condotta mantenuta incombe sul professionista.
Accade talvolta di ascoltare le lagnanze di chi si sente trascurato dal proprio legale di fiducia, lamentando il fatto che lo stesso non lo porti a conoscenza dell’andamento della causa in corso…
L’Avvocato deve fornire informazioni sulla propria attività professionale rispettando i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo riferimento in ogni caso alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
Particolare rilevanza assume il comportamento dell’Avvocato che non informa il proprio assistito in ordine all’andamento del procedimento da lui seguito. Il suddetto comportamento è in contrasto con i principi di deontologia. L’Avvocato deve informare il proprio assistito dell’attività da svolgere, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e/o negoziazione assistita, della possibilità di essere assistito in regime di patrocinio a spese dello Stato e degli estremi della polizza assicurativa.
Può l’Avvocato sconoscere elementi di diritto o della procedura da seguire?
L’accettazione dell’incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. Come sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 25633/16 del 14.12.16) il legale che assume la difesa di una causa, pur sapendo di non potere garantire la necessaria capacità e qualità della prestazione richiesta, è sanzionabile anche nell’ipotesi in cui la soccombenza della parte rappresentata sarebbe stata difficile da evitare. La responsabilità è dunque di natura disciplinare, subordinata alla colpevolezza della condotta del legale, a prescindere dal danno effettivo subito dal cliente.
Nell’ipotesi in cui si presentasse presso il suo studio un nuovo cliente, rispetto al quale lei assiste già un soggetto per altra causa ma che potrebbe comunque essere danneggiato da questo nuovo incarico, accetterebbe di assisterlo?
L’art 24 del Codice deontologico forense stabilisce che l’Avvocato debba astenersi dal prestare l’attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o nel caso in cui l’adempimento di un precedente mandato limiti di fatto l’indipendenza nello svolgimento del nuovo incarico. L’Avvocato ha il dovere di comunicare alla parte assistita e al cliente l’esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell’attività richiesta.
Quando l’Avvocato deve emettere la fattura? Gli eventuali acconti ricevuti, a prescindere dalla successiva fatturazione, ha l’obbligo di dichiararli al fisco e quando?
L’art 29 del Codice deontologico forense prevede che l’Avvocato nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, considerate le spese sostenute e da sostenere per l’espletamento dell’incarico. Lo stesso deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta dell’assistito, la relativa nota. Deve, altresì, emettere documento fiscale per ogni pagamento ricevuto.
In questa prima intervista, abbiamo trattato in maniera generica gli aspetti più comuni che riguardano i diritti del Cliente e i doveri dell’Avvocato. Con i prossimi articoli, andremo ad affrontare la revoca del mandato, l’infedele patrocinio, il risarcimento del danno, analizzando fatti specifici realmente accaduti.
Gian J. Morici