GRANO ESTERO: IN TRIBUNALE SCONFITTE LE MULTINAZIONALI DELLA PASTA

pastaIl Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 14 giungo 2017  nel procedimento n. 21969/2917, ha rigettato l’istanza cautelare delle società  Barilla, Garofalo, De Cecco, Divella e La Molisana e della A.I.D.E.P.I. con cui, con riserva di agire per il risarcimento dei danni, gli stessi avevano chiesto la cancellazione da internet, ed in particolare dai siti “Granosalus” e “I nuovi Vespri”, di una serie di articoli, dal presunto contenuto diffamatorio, che evidenziavano il pericolo rappresentato da alcune sostanze (glifosate, dom e cadmio, ove presenti oltre una certa soglia) contenute sui grani esteri importati per la produzione della pasta.

Da circa un anno la Granosalus – associazione di agricoltori pugliesi e siciliani – ha iniziato una campagna informativa sul grano utilizzato dalle aziende produttrici di pasta e una battaglia per ottenere in via legislativa l’obbligo di indicazione sulle confezioni della provenienza geografica delle materie prime utilizzate. A fianco della associazione si è schierato il dott. Franco Busalacchi che sul sito “I nuovi Vespri” ha dato ampio spazio alla campagna informativa e alle battaglie condotte dagli agricoltori pugliesi e siciliani.

L’iniziativa ha determinato la reazione delle industrie della pasta con marchio italiano che hanno incaricato lo studio legale del Prof. Mariconda & Associati  di chiedere al Tribunale di Roma “di emettere in via urgente una serie di provvedimenti volti ad inibire gli effetti di una campagna di informazione che essi ritengono diffamatoria e gravemente lesiva delle rispettive immagini”. Le associazioni Granosalus, I nuovi Vespri e i loro presidenti, il dott. Saverio de Bonis e il dott. Franco Busalacchi sono stati difesi rispettivamente dal Prof. Avv. Francesco Di Ciommo del Foro di Roma e dagli Avv. Salvatore Ferrara e Giovanni Gruttad’Auria del foro di Palermo

Il Tribunale, “a scioglimento della riserva assunta nel contraddittorio delle parti”, ha affermato che “il ricorso deve essere respinto per carenza del necessario fumus boni iuris, restando assorbita per ragioni di economia processuale la disamina delle ulteriori eccezioni sollevate dalle parti.”
condividi su:

Lascia un commento