Percorro la Ss 189, fa molto caldo e Palermo è ancora lontana. Improvvisamente avverto un “lampo”, qualcosa che vista la giornata, non ha nulla a che vedere con un temporale. Capisci che si tratta di un autovelox. Ma dov’era ? Chi l’ha visto? Mi rendo conto che l’autovelox è in territorio nisseno, precisamente nei pressi di Sutera, ma non vedo auto di polizia municipale, ne tabella di “avviso”. Ti hanno fregato, mi dice Francesco, arguto professore di Filosofia: “quella tra gli utenti della strada e gli Autovelox è una “crociata” che ormai dura da vent’anni . Se da un lato è sacrosanto che chi va in auto debba rispettare i limiti di velocità, dall’altro è altrettanto vero che i comuni hanno l’obbligo di attenersi alle norme: gli autovelox non possono essere nascosti. Il guaio per chi prende queste multe ingiuste è che è difficile vincere un ricorso a un Giudice di pace. Infatti, va dimostrato che la postazione autovelox non rispettava le norme: già, ma come si fa a provare che il Comune ti ha imbrogliato? Servirebbe una foto del tratto dov’è installata la macchinetta, o meglio ancora bisognava portarsi dietro una videocamera, sempre accesa, per tutto il percorso, o addirittura un esercito di testimonianze. Abbiamo subito un “agguato” mi dice sorridendo il prof. Francesco, mentre chiama l’avvocato per saperne di più. Risposta immediata: “Non è lecito nasconderli, debbono essere posizionati in luoghi ben visibili e indicati da cartelli. Con una sentenza del 23 maggio la Corte di Cassazione ha stabilito che non è lecito ricorrere ad artifizi per posizionare gli autovelox a bordo strada per cogliere in fallo gli automobilisti indisciplinati, decretando quindi lo stop al loro posizionamento dietro alberi o siepi, dentro auto civetta o all’uscita di una curva, così da non poter essere visti. Perché tutto sia regolare pattuglia e rilevatore di velocità devono essere ben visibili e annunciati da un cartello che si deve trovare almeno 400 metri prima del punto di rilevazione. L’autovelox, seppur regolarmente omologato e funzionante, ma posizionato in modo tale da essere occultati agli ignari automobilisti impone la condanna per truffa (articolo 640, codice penale). E’ quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione Penale, sez. II, con la sentenza 23 maggio 2013 n. 22158”. Faccio due conti : la multa più o meno sarà di 160 euro, più la decurtazione dei punti patente a parte, l’avvocato, il ricorso, il Giudice di Pace, il tempo etc. Mi conviene pagarla ? No, voglio andare in fondo. Questione di principio e nel rispetto della legge. Come diceva Epicuro, ”collega” greco del mio amico professore: “le leggi sono poste per i saggi non perché non commettano ingiustizia, ma perché non la subiscano”.
Aldo Mucci