Con sentenza depositata lo scorso 6 febbraio 2012 il TRIBUNALE DI PALERMO – Prima Sezione Civile – in persona del Giudice Unico Dott.ssa Marinella Laudani ha condannato Antonina Bagarella n.q. di tutore di Salvatore Riina al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del nipote e delle nuora della vittima.
L’omicidio, riguardante un servitore dello Stato, era avvenuto alla fine degli anni 70,.
Non meramente simbolica la somma accordata a titolo di risarcimento pari a 60.000,00 euro per la nuora e €. 80.000,00 per il nipote, entrambi assistiti dall’avv. Salvatore Ferrara del Foro di Palermo.
Ma il risarcimento non è un mero automatismo. Secondo il tribunale, infatti, mentre nel caso di c.d. famiglia nucleare (ai cui componenti spetta ovviamente un risarcimento ben maggiore n.d.r.) detto danno può presumersi in difetto di prova contraria, , al di fuori di detta ipotesi, non operando il meccanismo presuntivo suddetto, nessun importo potrà essere liquidato in assenza di dimostrazione oltre che del grado di parentela, del legame affettivo forte e significativo tra la vittima e gli attori. Particolarmente importante è pertanto il ruolo della difesa nella preparazione dell’istruttoria. Interessanti le motivazioni in ordine alla liquidazione del danno :<< Conclusivamente dovendosi riconoscere, certamente, in via presuntiva una grave sofferenza psichica tale da parte di XXX e XXX (rispettivamente nuora e nipote) in ragione delle modalità brutali della esecuzione del loro congiunto, della difficoltà di rimozione legata alla tipologia dell’ evento, dei motivi che la hanno determinata (volontà di sopprimere un un servitore dello Stato ritenuto, nelle persone dei suoi zelanti funzionari, una fonte di pericolo per “Cosa Nostra”), può essere riconosciuta, in via equitativa, ai suddetti attori, in adesione ai principi fissati dalle SS.UU., anche in considerazione della età del XXX all’ epoca dei fatti, della giovane età della nuora (che aveva sicuramente piene aspettative di coltivare negli anni l’ intenso legale affettivo con il suocero) e dell’ età del nipote (privato per tutta la fase della sua infanzia ed adolescenza di una figura, quella del nonno, che costituisce per ogni bambino e per ogni ragazzo un importantissimo punto di riferimento) una somma che appare congruo fissare, in via equitativa, all’ attualità, ricomprendendosi interessi e rivalutazione monetaria, rispettivamente nella somma di euro 60.000,00 e di euro 80.000,00.>>
Al di là dell’aspetto giuridico la sentenza ha un particolare valore morale in quanto riconosce meritevoli di tutela i traumi subiti dai bambini, così come i legami brutalmente spezzati dalla vile mano mafiosa. E ciò anche se il nipote, all’epoca dell’evento, era in tenera età.
gjm