Sicilia – Agrigento – A darne notizia lo stesso Arnone, che dà alla vicenda una chiave di lettura quantomeno assai singolare.
Il fatto:
Nel mese di ottobre veniva diffusa la notizia che l’avvocato Arnone, secondo quanto dichiarato dalla Sig.ra Maria Grazia Di Marco, avrebbe invitato la signora sua cliente, presso il proprio studio legale per discutere di una vicenda legata alla compravendita di una villetta.
Nel corso dell’incontro la Di Marco si sarebbe rifiutata di firmare una procura che l’Arnone le sottoponeva, essendo venuta meno la fiducia nell’avvocato, a tal punto da aver successivamente dichiarato ai carabinieri di aver avuto l’impressione che l’avvocato Arnone stesse facendo gli interessi della controparte.
Da lì, sarebbe scaturita una lite e la presunta aggressione subita dalla Di Marco, che nel denunciare Arnone avrebbe dichiarato a verbale: “L’avvocato Arnone prima mi ha strattonato prendendomi per un braccio nel tentativo di farmi firmare una procura che non volevo fare, poi mi ha preso a schiaffi ed inoltre ho evitato una testata parandomi con il braccio”.
Successivamente, Arnone dichiarava alla stampa di aver chiarito l’intera vicenda. “Tantu burdellu pi nenti”, titolò il direttore di giornale noto per lo stile dei suoi pezzi, che volendo dare degna sepoltura mediatica ad una notizia, che tale era, scrisse: Tanto tuonò ma non piovve. In effetti tra l’avvocato e la signora vi doveva essere un’antica e buona amicizia che è ritornata a galla per appianare tutto. Di fatto, la signora M.G.D.M dopo avere denunciato il suo avvocato Giuseppe Arnone ha deciso di rimettere la querela e chiudere così una vicenda che stava diventando davvero molto triste.”
Ma se la vicenda era chiusa per alcuni giornali, così pare non fosse per la Procura di Agrigento, visto che nel mese di novembre la stampa riportava notizie in merito all’interrogatorio, durato 11 ore, dell’avvocato Arnone, proprio per quella vicenda che qualcuno aveva ritenuto chiusa definitivamente.
Nonostante la denuncia della Di Marco fosse stata ritirata, così come avevamo ipotizzato, nei comportamenti dell’Arnone potevano essere ravvisati reati per i quali era possibile procedere d’ufficio.
Arnone, anche in quel caso, respinse qualsiasi addebito e dichiarò di aver fornito alla Procura tutti i chiarimenti necessari a far archiviare la vicenda.
Tra un chiarimento e l’altro (prima dai Carabinieri, poi in Procura) l’indagine pareva sin da subito destinata ad andare avanti, se, come affermava lo stesso avvocato difensore di Arnone, la “partita” si giocherà sulle aggravanti.
Scrive oggi Arnone: “Valuto positivamente la decisione del sostituto procuratore Andrea Maggioni di avviare a conclusione, facendo venire meno ogni segreto istruttorio, il procedimento penale nato dalla querela, poi ritirata, della mia cliente e amica, signora M. G. D. M..
Venerdì mi è stato notificato l’avviso di conclusione di indagini ex art. 415 c.p.p., avviso che, dandomi modo di conoscere gli atti, a questo punto mi consente di fornire ogni prova utile – e sono decine – alla chiusura della vicenda giudiziaria con l’archiviazione.
Valuto positivamente la notifica di tale atto, perché manifesta la volontà della Procura di Agrigento e del magistrato che ha l’inchiesta, di fare in modo che la querela poi ritirata e le indagini che comunque vi hanno fatto seguito non possano essere strumentalizzate durante l’imminente campagna elettorale…”.
Una singolare interpretazione di un atto formale che altro non è che una delle garanzie riservate all’indagato che sta per diventare imputato, anticipando il momento in cui le parti del processo penale, accusa e difesa, entrano in contraddittorio.
Un’interpretazione ancor più singolare, dal momento in cui a darla è un operatore del diritto che, in quanto tale, dovrebbe ben conoscere il codice di procedura penale.
L’Art. 415 bis c.p.p., consente all’indagato, e quindi al suo legale, di conoscere lo stato delle indagini, prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo del P.M. presentare memorie difensive, produrre documenti e quanto altro (nel termine di venti giorni dalla notifica) sia ritenuto utile a preparare la propria difesa prima dell’inizio del processo, o ad avanzare eventualmente alcune richieste al PM stesso per indurlo ad un ripensamento.
Ma se fosse come più volte sostenuto da Arnone – ovvero che tutto era già stato chiarito – ci chiediamo noi che non siamo operatori del diritto: non sarebbe stata più semplice e più logica una richiesta di archiviazione, anziché un farraginoso ragionamento per fare in modo che la querela poi ritirata e le indagini che comunque vi hanno fatto seguito non possano essere strumentalizzate durante l’imminente campagna elettorale?
“Contento lui…contento lui…” avrebbe scritto in altre circostanze il direttore di un giornale online, noto per lo stile sobrio dei suoi articoli…
Gian J. Morici
Inizio dell’azione penale. Forme e termini.
Non posso che complimentarmi con il Direttore Morici, per avere dato la giusta chiave di lettura.
Infatti:
Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari.
Appare pertanto palese come allo stato il pubblico ministero abbia ritenuto di poter eventualmente sostenere in dibattimento l’accusa.
Orbene, qualora l’indagato non riuscisse a produrre nei termini di legge nuovi elementi che possano indurre il pubblico ministero ad un ripensamento, spetterà al G.U.P. valutare sulla base dell’efficacia delle prove raccolte, l’utilità o meno del dibattimento in previsione di una pronuncia favorevole all’accusa.
Solo nell’ipotesi in cui il giudice si dovesse convincere che le prove raccolte non siano idonee per sostenere un dibattimento che si risolva a favore dell’organo inquirente, potrà emettere una sentenza di non luogo a procedere.
Con stima
Riccardo
Caro signor Morici, la prossima volta metta il link invece di costringere i lettori a cercare il titolo sui motori di ricerca:
http://www.sicilia24h.it/tantu-burdellu-pi-nenti_80672/
Tantu burdellu pi nenti, ha scritto Lelio Castaldo.
Figuriamoci se ci fosse stato qualcosa!!!!!!!!!!!!
è questo dovrebbe essere votato sindaco ?
ma cosa c’entra quello che è successo con il fatto che si voglia candidare a sindaco? agrigentino democratico, mi spieghi perchè non lo dovrebbero votare?
Democratico rifletti bene e rpima ancora del computer assicurati che sia il cervello a essere connesso.
Buona giornata
Il commentatore “democratico” (?????) dovrebbe spiegare, lui a tutti, perchè si dovrebbe dare fiducia ad un Arnone che, comunque siano andate le cose (ma noi – e non solo noi -siamo convinti che siano andate nel modo indicato dai verbali), si adopera per imbrogliare in ogni modo e maldestramente le carte, dimenticando che la sua “cultura” giuridica gli imporrebbe, quanto meno, una maggiore logicità nel tentativo di farlo. Ma, parlando di Arnone………….