Tutto era partito da un articolo a firma di Gian Antonio Stella pubblicato, nel febbraio 2009, sul Corriere della Sera, col quale si poneva la questione se le guardie carcerarie, piuttosto che le maestre, avessero le cognizioni, le competenze e i requisiti per entrare a far parte del Consiglio generale dell’ASI (consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale) di Agrigento, , dopo essere stati nominati dalla politica.
Su questa base, la procura di Agrigento aveva ritenuto di aprire un’inchiesta. Notizie giornalistiche, che non avrebbero poi trovato riscontro, parlarono di ben 84 indagati. In realtà alcuni componenti del Consiglio avevano ricevuto degli avvisi di garanzia. Con la chiusura dell’indagine, si diffuse la notizia di un eventuale giudizio immediato con udienza fissata al 31 di ottobre 2011. In realtà, pare non ci sia alcun giudizio immediato, ma solo un avviso di chiusura dell’indagine. Un atto che permette alle parti interessate di presentare memorie nei termini di legge. Dopo di ciò, la procura deciderà sull’eventuale richiesta di rinvio a giudizio oppure su quella di archiviazione. Questi i fatti. Nessuna udienza, dunque, per il prossimo 31 di ottobre.
Coinvolto nell’inchiesta, sulle nomine di favore nel Consiglio del consorzio ASI di Agrigento, sarebbe anche il sindaco di Aragona, al quale nei giorni scorsi avevamo chiesto una dichiarazione sulla vicenda. Alfonso Tedesco, confidando nella giustizia, certo della correttezza e assoluta buona fede sia delle proprie azioni che del proprio operato politico, ha preferito non aggiungere alcunché sulla vicenda.
Abbiamo chiesto lumi all’avv. Stefano Catuara, il presidente del consorzio ASI agrigentino, il quale, ribadendo la sua assoluta fiducia nell’operato della magistratura, ritiene che anche stavolta la procedura si concluderà, cosi come a suo avviso dovrebbe concludersi, con l’archiviazione. Questo perché il dott. Gian Antonio Stella – ha spiegato Catuara – avrebbe fatto confusione tra quelli che sono gli eventuali benefici dei cosiddetti amministratori pubblici ai tempi della legge 267/2000, che è altra cosa, e i componenti del Consiglio generale ASI. Ormai, per pronunciamento prima del TAR e poi del Consiglio di Stato, i componenti del Consiglio generale ASI non usufruiscono, e non possono usufruire della qualifica di amministratori pubblici. Il ragionamento che ha fatto il Consiglio di Stato, secondo Stefano Catuara, sarebbe il seguente: “il consorzio per l’area sviluppo industriale è un consorzio che vede la presenza di enti pubblici e privati, mentre la L 267/2000 si applica soltanto a consorzi laddove fanno parte esclusivamente enti pubblici e, nella fattispecie, i privati sono esclusi dai benefici della 267/ 2000”. Pertanto, tutta la problematica relativa a coloro che, nominati dai sindaci, possono usufruire di trasferimenti, avvicinamenti e vantaggi vari, perché facenti parte del Consiglio generale ASI, era già venuta meno con la sentenza del Consiglio di Stato.
Il consorzio ASI, pur essendo un ente pubblico non economico, prevede al suo interno alcuni componenti che sono designati dai sindaci in loro rappresentanza. Ci sono poi i rappresentanti della Provincia, della Regione siciliana, della Camera di Commercio e i rappresentanti delle associazioni sindacali. La questione che è stata sollevata, riguarderebbe se, nella fattispecie, si applicasse al consorzio per l’area di sviluppo industriale, la legge regionale n. 19 del 1997, dal titolo “Criteri di designazione o nomine di competenza della regione siciliana”, ed in particolare l’art. 3.
Anche in questo caso, si è incappati in un equivoco per una non attenta lettura della norma, poiché la stessa, facendo rimando alla legge regionale n. 22 del 1995, sancisce che “non si applica ai comuni, alle province e ai componenti designati dall’assemblea regionale siciliana”.
Cosa ci sarebbe di vero allora in questa vicenda? Che la legge regionale n. 1 del 1984 prevedeva la possibilità per ogni comune consorziato di eleggere (quindi elezione e non nomina) 3 componenti, di cui uno nel rispetto della minoranza. Questa legge del 1984, non prevedeva requisito alcuno per i componenti che dovevano essere eletti nell’ambito del Consiglio generale ASI. Successivamente, con legge regionale n.7 del 1992, quella che era una competenza elettiva dei Consigli comunali viene trasferita/riconosciuta al sindaco. Nello specifico la legge 7/92 riporta che “tutto quello che non è previsto per legge come competenza del Consiglio comunale o della giunta è di competenza del sindaco”. Per tali ragioni ogni sindaco di ciascun comune consorziato nomina tre componenti all’interno del Consiglio generale ASI.
Tra le competenze del Consiglio generale ASI, approvare i piani regolatori generali e piani triennali nonché, adottare i bilanci regionali. “Dunque, facendo una comparazione tra le competenze del Consiglio generale ASI (art.6) e le competenze del Consiglio comunale – se non per materia specifica nel settore industriale sottolinea Catuara – sono le stesse competenze”. In definitiva, i requisiti che dovrebbe avere un componente del Consiglio generale ASI sono pari a quelle del consigliere comunale.
Perché allora si è potuto incorrere in questo equivoco?
Perché la legge regionale n. 19 del 1997 all’art 1 stabilisce che si applica agli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione siciliana. E’ evidente che quando una norma si esprime in questo modo si rivolge all’ente ASI cioè, eventuali nomine che l’ente (Presidente, Comitato direttivo e Consiglio generale dell’ASI) deve fare verso l’esterno, verso altri enti, quindi applicando quanto stabilito dall’articolo 3 della LR 19/97. Altrimenti il rischio che si corre è quello che un sindaco di una città, non potendo far parte personalmente del Consiglio generale ASI e non potendo nominare né parenti entro il 4° grado né congiunti, dovrebbe però nominare dei componenti che lo rappresentino, in seno al Consiglio generale, con maggiori competenze rispetto alle proprie
Per assurdo, colui che rappresenta il sindaco dovrebbe avere una maggiore competenza dello stesso, “non c’è scritto – ci ha spiegato il Presidente Stefano Catuara – ed oltre a non esserci scritto, lo prevede la legge regionale n. 22 del 1995 che stabilisce “la presente norma si applica ad eccezione degli organi elettivi dei comuni, delle province e, poi aggiunge, dei componenti designati dall’Assemblea regionale siciliana. Ora io non so quali siano le nomine che fa l’Assemblea in quanto tale – conclude Stefano Catuara – però so che i componenti da essa nominati, presso enti o aziende pubbliche, non debbono avere i requisiti di quell’art. 3 della LR 19/97”.
Questa norma (LR 19/97), evidentemente, si applica per le nomine di competenza della Regione siciliana, quindi, in particolare per le nomine negli enti di competenza dell’assessore regionale, che non è un organo elettivo della regione siciliana.
Da quanto sopra riportato, se ne deduce che il componente del Consiglio generale ASI non deve essere a tutti i costi uno scienziato. Potrebbe anche esserlo, ma non lo impone nessuna norma. Peraltro, si sta parlando di una legge regionale del 1997, la cui applicazione dovrebbe contare pesantemente anche nel panorama delle nomine per gli enti pubblici non economici. Se questa norma è stata applicata per 14 anni in un determinato modo, occorrerebbe chiedersi se tutti in Sicilia, e non solamente ad Agrigento, abbiano sbagliato.
Per tutti i componenti, nominati dai sindaci, nelle varie ASI della Sicilia, non si è mai ritenuto necessario che presentassero i requisiti richiesti dall’art. 3; cosa diversa è per i componenti designati dall’assessore regionale, i quali devono presentare i requisiti previsti dalla norma, ma in quanto rappresentano la regione all’interno dell’ASI.
“Per certi versi la bufera scatenatasi sulle nomin, presso il consorzio ASI di Agrigento, seguita all’articolo del dott. Stella, è un bene – ha dichiarato l’avv. Stefano Catuara, attuale Presidente del consorzio -, poiché servirà a far chiarezza in ordine a quella che è stata una vera e propria campagna d’infamia circa le competenze, o meno, dei componenti del Consiglio generale dell’ASI, nonché, sugli stessi compiti e funzioni a cui il consorzio è chiamato a svolgere”.
Spesso il cittadino si indigna chiedendosi il perché il Consiglio generale ASI conti ben 60 componenti. Nel momento di crisi che sta attanagliando il nostro paese, un taglio alle spese della politica sembrerebbe cosa giusta ed assennata. Per cui sarebbe più logico che ciascun sindaco nominasse non tre componenti ma uno soltanto, per rappresentarlo in seno al Consiglio generale ASI, poiché, i tre componenti avevano un senso quando erano eletti dal Consiglio comunale e nel rispetto della minoranza. Purtroppo lo prevede la legge che a suo tempo, nel 1992, non è stata adeguata alle nuove leggi nel frattempo subentrate.
Quindi, in conclusione sembrerebbe che il requisito fondamentale nella nomina del componente che è chiamato a rappresentare il sindaco in seno al Consiglio generale del consorzio, debba essere in primis il rapporto di fiducia tra i due anziché le competenze. Ciò detto, la posizione del sindaco di Aragona e dei vari indagati, potrebbe essere molto meno pesante di quella che la stampa – fissando peraltro inesistenti date di immaginarie udienze – avrebbe palesato nell’ultimo periodo.
Totò Castellana
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