
Palermo, 19 gennaio 2026
Si è conclusa in data odierna, innanzi al Tribunale di Palermo – G.U.P. dott.ssa Antonella Consiglio, l’udienza preliminare del procedimento penale n. 14802/2020 R.G.N.R., definito con sentenza di proscioglimento ex art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste, nei confronti di Paolo Minafò, Antonio Vetro, Francesco Iacolino, Angelo Incorvaia, Valerio Peritore e Giovanni Chianetta.
Il procedimento traeva origine da uno stralcio dell’indagine denominata “Gianobifronte”, avviata negli anni 2012–2013 dalla Guardia di Finanza di Agrigento e successivamente trasmessa per competenza alla Procura della Repubblica di Palermo, concernente presunte ipotesi corruttive legate all’erogazione di finanziamenti pubblici in ambito IRFIS – Unicredit.
Nel corso dell’udienza preliminare, l’avv. Gioacchino Genchi, difensore di fiducia di Angelo Incorvaia e Valerio Peritore, ha svolto un’ampia e articolata arringa, ricostruendo in modo analitico le gravi anomalie procedurali che avevano caratterizzato l’intero impianto investigativo, fondato in larga parte su intercettazioni telefoniche.
In particolare, la difesa ha documentato come le intercettazioni fossero state disposte e prorogate nell’ambito di un procedimento penale nel quale la Procura della Repubblica di Agrigento, pur proseguendo le indagini dal 17 maggio 2012 al 26 gennaio 2013, aveva omesso di richiedere al G.I.P. la necessaria proroga delle indagini preliminari nei confronti di numerosi soggetti già iscritti nel registro degli indagati.
È stato inoltre evidenziato che diverse captazioni erano state eseguite oltre i termini temporali delle autorizzazioni giudiziarie, e che le richieste del Pubblico Ministero e i decreti di proroga del Giudice risultavano redatti mediante formule stereotipate e tecniche di “copia e incolla”, con richiami a informative di polizia giudiziaria:
- talora identiche tra loro;
- talora mai depositate, con conseguente assenza assoluta di motivazione.
La difesa ha poi ricostruito come, nel tentativo di superare la mancata proroga delle indagini preliminari, fossero stati disposti plurimi stralci procedimentali, senza tuttavia allegare in modo completo e organico:
- i decreti autorizzativi delle intercettazioni;
- le proroghe delle stesse;
- né le annotazioni di polizia giudiziaria richiamate “per relationem”, con il paradosso di provvedimenti emessi anche dopo la scadenza naturale delle proroghe intermedie.
Alla luce di tali rilievi, l’avv. Genchi ha chiesto che venisse dichiarata l’assoluta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, sottolineando altresì la totale buona fede dei propri assistiti, i quali avevano ritenuto di intrattenere rapporti con un professionista privato operante per un istituto di credito, senza alcuna consapevolezza della sua pretesa qualità di pubblico ufficiale.
All’esito della camera di consiglio, alle ore 12:15, il Giudice dell’udienza preliminare ha pronunciato sentenza di proscioglimento di tutti gli imputati – Paolo Minafò, Antonio Vetro, Francesco Iacolino, Angelo Incorvaia, Valerio Peritore e Giovanni Chianetta – ai sensi dell’art. 530 c.p.p., perché i fatti non sussistono, ponendo così definitivamente fine a una vicenda giudiziaria risalente a oltre un decennio fa.