Il giudice del lavoro del Tribunale di Marsala con sentenza emessa il 10 luglio 2024 ha condannato il Comune di Mazara del Vallo, in persona del Sindaco pro tempore, a riassegnare alla dipendente Diana Maria Stabile le mansioni svolte prima dell’assegnazione al Settore Polizia Municipale con provvedimento del 16 febbraio 2023 ed a corrispondere in favore della stessa, a titolo di risarcimento del danno, una somma pari al 30% dei trattamenti stipendiali percepiti nel periodo dal 16 febbraio 2023 al 24 maggio 2023, oltre interessi e spese legali.
Diana Maria Stabile, architetto, dipendente del Comune di Mazara del Vallo, inquadrata nell’area dei funzionari e della elevata qualificazione, iscritta al sindacato U.S.B. – C.S.E. rappresentato dal Componente del Coordinamento Regione Sicilia P. I. Vito Reina A.G. (nella foto), assistita dagli avvocati Antonio Mariano Consentino e Fabrizio Rizzo, nel febbraio 2023 era stata illegittimamente trasferita, con decorrenza immediata, dall’ufficio terremoto al terzo settore Polizia Municipale.
Il Tribunale di Marsala ha accertato la denunciata dequalificazione atteso che gli avvocati Consentino e Rizzo hanno provato in giudizio che la propria cliente non aveva goduto dei mezzi necessari per espletare qualsivoglia elementare attività e non era stata in concreto adibita allo svolgimento in via prevalente e principale di mansioni riconducibili alla propria categoria di appartenenza.
Ai sensi di legge ed alla luce dei principi giurisprudenziali sul tema, Il giudice del lavoro ha, quindi, sancito l’inadempimento del datore di lavoro, nella specie il Comune di Mazara del Vallo, dando così atto del demansionamento e della connessa dequalificazione professionale della dipendente Diana Maria Stabile; da qui la condanna dell’amministrazione mazarese a riassegnare la lavoratrice alle mansioni svolte prima dell’arbitraria assegnazione al Settore Polizia Municipale. Il Comune di Mazara del Vallo è stato anche condannato al risarcimento del danno in favore dall’architetto Stabile, in misura pari al 30% del trattamento stipendiale di cui la dipendente ha fruito nel periodo dal 16 febbraio 2023 al 24 maggio 2023, avendo ritenuto, il giudice del lavoro, anche alla stregua della documentazione medica prodotta dagli avvocati Consentino e Rizzo nell’interesse della propria assistita, che la sostanziale inattività cui è stata costretta la lavoratrice e la conseguente preclusione al suo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa costituiscono indici sicuri del danno alla professionalità e alla salute, oltre che in contrasto con l’articolo 36 della Costituzione