Il Tar Lazio ha confermato la sanzione amministrativa di 388.453,92 euro inflitta dall’Agcom a un operatore online per la violazione del divieto di pubblicità a giochi e scommesse, introdotto nel 2018 con il decreto Dignità. I giudici hanno confermato che dall’esame dal rapporto tra l’operatore e la società Top Ads (già multata a febbraio per 1,6 milioni di euro per pubblicità dei giochi su varie piattaforme social, sanzione attualmente sospesa dal Tar Lazio), emerge chiaramente una finalità pubblicitaria tramite il content creator Spike per quanto riguarda i contratti con due “Skin”, soggetti che – attraverso un’interfaccia personalizzata nei colori e nel logo – consentono di accedere ai canali di gioco di proprietà dell’operatore in questione, riporta Agipronews. Nei contratti stipulati dall’operatore con Top Ads, si legge nella sentenza, è stato previsto che quest’ultima “intende promuovere i giochi pubblici a distanza del concessionario con un proprio marchio”. Si tratta quindi “di un’attività di promozione che si traduce in un marketing avente una finalità pubblicitaria di cui palesemente beneficia la ricorrente sulla base di una partnership che, del resto, pianamente emerge dall’analisi dei contratti”.
In relazione ai rapporti tra le due società, dunque, è emerso che l’operatore assume il ruolo di collegamento “tra il soggetto estero Top Ads. e i creator italiani per l’attività di pubblicazione di giochi d’azzardo (per conto degli affiliati della società maltese) sulla piattaforma Twitch”. Riguardo all’ammontare della multa, la ricorrente aveva lamentato la violazione del principio di proporzionalità presente nel Decreto Dignità, che prevede l’applicazione di una sanzione pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore a 50mila euro. Tuttavia i giudici hanno ritenuto infondato anche questo motivo di ricorso, seguendo le linee guida della deliberazione di Agcom, nelle quali si precisa che l’obiettivo di una sanzione amministrativa è “reprimere adeguatamente la condotta illecita e di prevenirne la reiterazione” con i criteri “essenziali” (gravità della violazione e condizioni economiche dell’agente) e “accidentali” (opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e inclinazione alla violazione delle norme)”. Poichè il valore complessivo della pubblicità per entrambi gli illeciti è pari a 1.942.269,60 euro, il 20% del valore della pubblicità equivale a 388.453,92 euro.