Il consigliere comunale Simone Gramaglia ha presentato la seguente nota, indirizzata al Sindaco, che si riporta integralmente:
“A seguito della sentenza della Corte Costituzionale nr. 335/08, è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n.36 (disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, e sia nel testo modificato dall’alt. 28 della legge del 31 luglio 2002, n. 179 (disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota relativa al sevizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi ». Per gli effetti della Sentenza, dunque, si è stabilito che la quota, pagata finora da tutti gli utenti del Servizio Idrico, non configura una tassa ma il corrispettivo di un servizio che, nei casi in cui manchino gli impianti non viene erogato (ed è la condizione che interessa parte della Città di Agrigento). Pertanto, alla luce di quanto espresso in premessa e per gli effetti della predetta sentenza della Corte Costituzionale nr. 335/08. Interroga la S.V.:
quali concrete azioni si intendono porre in essere, per la primaria tutela degli interessi dei cittadini, in relazione a tutto quanto discende dalla predetta Sentenza; se è intenzione dell’ Amministrazione tenere conto degli effetti previsti dalla sentenza “de quo” intervenendo presso il gestore del Servizio Idrico affinché avvenga la restituzione dei canoni pregressi pagati dai cittadini che non hanno fruito del servizio di depurazione e pubblica fognatura che siano fatte le dovute comunicazioni per far cessare, con effetto immediato da parte dell’attuale gestore del servizio idrico, sin dalla prossima bolletta, la richiesta del corrispettivo previsto per il Servizio di Depurazione almeno fino a quando esso non sia effettivamente erogato.
Si resta in attesa si riscontro, in forma scritta, con cortese urgenza e comunque nei termini previsti dalla vigente normativa”.