La sezione prima della Suprema Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di “non luogo a procedere”, emesso dal Gup del Tribunale di Palermo Sergio Zino, nei confronti dell’ex sindaco di Siculiana, Giuseppe Sinaguglia, l’ex responsabile del servizio discarica del Comune, Luigi Meli, e l’ex dirigente dell’Utc Pasquale Amato.
Per dovere di cronaca riteniamo opportuno spiegare i termini della vicenda, che, così come riportata da molti mezzi d’informazione che notiziano di come la Corte di Cassazione abbia annullato la “sentenza di assoluzione”, lascerebbe intendere che la Suprema Corte sia entrata nel merito ritenendo, evidentemente, gli imputati non meritevoli di assoluzione e abbia annullato la precedente sentenza.
Così non è. La “sentenza di non luogo a procedere” infatti, come stabilito dalla Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 31 ottobre 2011, n. 3927, ha natura prevalentemente processuale e non di merito.
Il giudice dell’udienza preliminare non è chiamato ad entrare nel merito della colpevolezza o dell’innocenza dell’imputato, ma soltanto a valutare gli elementi acquisiti dall’accusa e formulare una diagnosi di sostenibilità degli stessi in fase dibattimentale.
La Cassazione è stata dunque chiamata ad esprimersi sulla sentenza di “non luogo a procedere” e non nel merito di una presunta colpevolezza degli imputati.
Il ricorso contro quanto stabilito dal Gup, è stato promosso dalla parte civile proprio in merito alla formulazione del provvedimento, che pare fosse stato motivato come avviene per le sentenze emesse dal magistrato giudicante dopo il regolare svolgimento delle fasi processuali.
Nessun parere di merito dunque, ma solo un aspetto di carattere tecnico-processuale.
Le imputazioni che avevano portato al processo, erano di abuso d’ufficio e interruzione di pubblico servizio con l’aggravante di avere agevolato la mafia.
Accuse che gli indagati hanno sempre respinto.
Secondo le accuse i tre avrebbero esercitato pressioni sul gruppo Catanzaro, gestore della discarica di Siculiana, in concomitanza con le richieste di pizzo agli imprenditori.
A seguito della sentenza di Cassazione, viene dunque disposta la celebrazione di un nuovo processo.
gjm
Se è stato accertato che durante il pagamento del pizzo, così come dichiarato dai F.lli Catanzaro, i controlli erano abbastanza sostenuti e sono crollati dopo che il pizzo non veniva più pagato, quale nesso vi è ? Al contrario, come sentenziato dal G.U.P. DDA di Palermo, gli elementi acquisiti ed i fatti contestati sono diametralmente opposti.