Una storia ricca di colpi di scena quella del rigassificatore di Porto Empedocle, che non cessa di stupire per la serie di anomalie che l’hanno caratterizzata. Non volendo entrare nel merito di aspetti a dir poco sconcertanti – quali l’iter procedurale autorizzativo, che ha portato ad una sentenza del TAR LAZIO che ha reso nulle le autorizzazioni; le dichiarazioni dell’ex comandante della Capitaneria di Porto, in merito a 27 prescrizioni al progetto scomparse in sede di valutazione da parte del CTR; il ‘pizzino’ trovato al boss latitante Gerlandino Messina al momento del suo arresto), sarebbe sufficiente ricordare la vicenda della nomina, poi revocata, dell’Avv. Aiello, chiamato a difendere la Provincia dinanzi al Tar Lazio contro la prevista realizzazione dell’impianto (clicca qui per leggere l’articolo) o i fondi trasferiti da Nuove Energia, pari a € 6.000.000,00 come misura di compensazione ai sensi e per gli effetti della convenzione con il comune marinaro, mentre era ancora pendente il giudizio innanzi al Tar (leggi l’articolo). Anomalia per anomalia, evidentemente il comune che diede i natali a Luigi Pirandello, non poteva essere da meno di quello che fu l’antico caricatore di quella che il grande drammaturgo chiamava la ‘cittaduzza’. Risultato, il Consiglio Comunale della Città di Agrigento, al cui Odg è stato inserito al punto 8. “Metanodotto allacciamento terminale GNL Nuove Energie di Porto Empedocle DN900(36) -Dp 75BAR-Parere ai sensi dell’art. 7 della L.R. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni”. “E’ strano che venga inserito senza alcun dibattito un tema così sofisticato – dichiara Alessio Lattuca di Confimpresa -, oggetto di complesse controversie legali e che interessa le comunità che, loro malgrado, con i loro mezzi, sono stati costretti a contrastare colossi come Eni ed Enel e una certa politica in apparenza distratta ma, probabilmente, compiacente. Tema che avrebbe dovuto offrire alle comunità strumenti e strutture e, quantomeno, un consiglio comunale aperto nel quale esprimersi insieme alle forze sociali ed economiche. Oltre a riflettere sulle predette considerazioni, risulterebbe opportuno e auspicabile attendere i risultati che deriveranno dalla prossima udienza del Consiglio di Stato – nella quale il Comune di Agrigento è costituito in giudizio – che si pronuncerà in merito alla opportunità che l’impianto di rigassificazione: fortemente avversato dalle popolazioni agrigentine e non solo, possa sorgere a pochi passi dalla valle dei templi. Pertanto si richiede al Presidente del Consiglio della Città di Agrigento un atto di sensibilità e al fine di tutelare le ragioni e gli interessi dei numerosi cittadini ( 7000), di ritirare il punto n. 8 sul quale la comunità ha diritto di esprimersi.” C’è da chiedersi quale sia il senso di un argomento da trattare in Consiglio comunale, a spese dei cittadini, se poi l’esito potrebbe essere reso nullo da una sentenza del Consiglio di Stato. Resta da augurarsi che più di strane anomalie, possa trattarsi di semplice distrazione…
3 thoughts on “Rigassificatore e ‘anomalie’ tutte agrigentine”
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.
Anch’io trovo quanto meno bizzarro che il comune di Agrigento metta all’ordine del giorno per domani l’allacciamento terminale GNL Nuove Energie di Porto Empedocle DN900(36) -Dp 75BAR-Parere ai sensi dell’art. 7 della L.R. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni” Ma chi lo ha proposto ?… Ma hanno tenuto conto del diniego dato dalla gente ?.. O forse sono tanti gli interessi economici da far cambiare parere a chi aveva fatto già un referendum sulla materia. Trovo tutto ciò “ridicolo” e penso che ancora qualcuno non abbia capito che qualcosa sta cambiando. Di vecchie tecnologie non abbiamo bisogno !..Ci basta abitare in una terra, dove nulla cambia se non vuole U ZI PE.
Gentile emanuele prima di parlare a spadatratta perchè non informarsi sulle cose anzicchè stare a blaterare sulle cose che qualcuno vuole fare intendere? Provi a leggere innazitutto l’art. 7 della l.R. da lei citata, sostituito dall’art. 6 della L.R. 15/81, sostituito ancora dalla L.R. 40 del 1995 art. 10.
Per la cronaca trattasi di una variante urbanistica che può essere approvata o bocciata con precisa motivazione. Non trattarla producerebbe l’esito non voluto.
Il consiglio comunale per legge é tenuto ad esprimersi.