Ancora oggi la notizia che impazza su tutti i quotidiani ed il telegiornali è la vicenda Ruby.
La volta scorsa abbiamo parlato della verità ad ogni costo senza ombre e senza dubbi.
Oggi affrontiamo l’argomento da un punto di vista più tecnico esaminando gli aspetti giuridici, i reati contestati, le pene previste, il giudizio immediato, la competenza territoriale e il Tribunale dei Ministri.
Cominciamo dai reati.
Al Presidente Berlusconi vengono contestati i reati di concussione aggravata, previsto e punito dall’art. 317 c.p. e il reato di prostituzione minorile previsto dall’art. 600 bis, comma II, c.p.
Il reato di concussione prevede che il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
Questo reato, a detta della Procura di Milano, sarebbe aggravato dall’art. 61, comma I, n.2 del c.p. perché il Presidente del Consiglio avrebbe commesso il reato (di concussione) al fine di occultarne un altro (prostituzione minorile) e in questo caso il codice prevede un incremento della pena fino ad 1/3.
L’art. 600 bis, comma II, del codice penale, invece, disciplina il reato di prostituzione minorile attenuata, prevedendo che salvo il caso costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164,00.
Va detto che i reati contestati al Presidente Berlusconi sono caratterizzati dal vincolo della continuazione ragion per cui se il Presidente del Consiglio venisse riconosciuto colpevole e, quindi, condannato, ad esso sarebbe applicabile una pena determinata in maniera più attenuata rispetto al semplice cumulo materiale di sanzioni.
Il nostro codice di procedura penale prevede dei riti speciali ed alternativi al procedimento ordinario quali, tra gli altri, il giudizio immediato che è cosa diversa dal giudizio abbreviato, il giudizio per direttissima, il patteggiamento della pena.
Il giudizio immediato è disciplinato dall’art. 453 del c.p.p. e si caratterizza per la mancanza della udienza preliminare.
Cioè, nel procedimento ordinario e per i reati più importanti, il codice di procedura penale prevede un filtro che è l’udienza preliminare, tenuta innanzi al GUP (Giudice dell’udienza preliminare), il quale alla luce della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, decide se l’imputato deve essere rinviato a giudizio e, quindi, sottoporsi ad un giudizio penale con l’articolazione delle prove dirette e contrarie, oppure se non vi siano i presupposti per un giudizio e quindi debba pronunciarsi il non luogo a procedere.
Bene, il giudizio immediato si caratterizza per la mancanza di questa udienza preliminare per cui prevede direttamente il giudizio ed infatti l’art. 453 c.p.p. stabilisce che quando la pena appare evidente, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il Pubblico Ministero chiede il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti per i quali emerge evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l’osservanza delle forme indicate nell’art. 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato adottato un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile.
Infine va detto che il nostro ordinamento giuridico prevede tutto un sistema di competenze dei giudice che permette di stabilire quale giudice sia competente a decidere rispetto ad un determinato reato (Giudice di Pace, Tribunale monocratico, Tribunale collegiale, Corte di Assisi), e rispetto al luogo di commissione del reato stesso o comunque al territorialmente competente.
Nel caso che vede coinvolto il Presidente del Consiglio l’azione penale è stata esercitata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ma in questi giorni si parla anche competenza del Tribunale di Monza ed anche del Tribunale dei Ministri.
In particolare il Tribunale dei Ministri è stato istituito con una legge costituzionale, la n. 1/1989, e non è altro che una sezione specializzata del Tribunale Ordinario del capoluogo del distretto della Corte di Appello competente per territorio.
In particolare l’art. 7 della legge costituzionale 1/1989 stabilisce che il Tribunale dei Ministri è un organo collegiale composto da tre membri effettivi e da tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto di Corte di Appello che abbiano almeno da cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o superiore.
Nel caso di specie la celebrazione dell’eventuale processo ai danni dell’on. Berlusconi avverrebbe proprio a Milano, nella sezione speciale del Tribunale dei Ministri.
L’art. 4 della legge 1/89 stabilisce che tale organo giudicante è competente a decidere per i reati commessi da membri del Governo nell’esercizio delle loro funzioni.
Fin qui gli aspetti degli istituti giuridici riferentesi al caso Ruby.
Adesso mi consentano i lettori qualche breve riflessione partendo da una recente sentenza della Corte di Cassazione, sezione VI del 16 aprile 2010 nr. 28110.
Perché possa ritenersi integrato il delitto di cui all’art. 317 c.p. (concussione) occorre che il pubblico ufficiale, abusando dei suoi poteri o della sua qualità, ponga in essere nei confronti di terzi una coazione psicologica che, pur in assenza di esplicite e aperte pretese, lo costringa o induca a remunerarlo.
Personalmente ho sempre sostenuto che i fatti che riguardano il Capo del Governo non perpetrano il reato di concussione e credo che questa sentenza rafforzi la mia opinione.
Cosa diversa è il reato di prostituzione minorile, li va accertata la verità ad ogni costo senza ombre e senza dubbi.
Però la sussistenza del reato di concussione è importante al fine di determinare il giudice competente a decidere sul caso, perché se non vi è la concussione, competente a decidere sulla prostituzione minorile è il Tribunale di Monza perché il reato si è consumato alla villa di Arcore che territorialmente ricade nella competenza di Monza.
Se sussiste invece la concussione, siccome la competenza è, per connessione, attribuita al Tribunale competente per il reato più grave, e allora sarebbe del Tribunale di Milano.
Ma, se vi è concussione, ed io insisto nella mia convinzione che non vi è, essa è stata posta in essere da un Presidente del Consiglio dei Ministri che approfittando della propria funzione ha concusso il funzionario della questura di Milano e quindi la competenza è del Tribunale dei Ministri.
Naturalmente la seconda parte di questo articolo è una semplice opinione dello scrivente per cui soggetta a libere critiche ed a opinioni diverse.
Cordialmente
Avv. Giuseppe Aiello
aielloavvgiuseppe@libero.it
cell. 3389622713
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4 thoughts on “L’OPINIONE DELL’AVVOCATO – RUBY PARTE III”
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Vorrei esprimere un mio pensiero…ma secondo voi,puo’ interessare ai cittadini comuni ,ke si alzano la mattina x andare a lavorare e tornano la sera….impegnati a dimenarsi fra conti …..scadenze …bollette…..(ke solo al sentir pronunciare giudici,avvoc,tribunali gli vien la tremarella)se il Sign.Berlusconi ha veramente trasformato la sua villa in un “postribolo”personale?io nn credo….altra faccenda è la questione minori….(ke, parer mio, tutto ha questa famosa ruby tranne ke essere una innoccente vittima)credo ke il nostro Presidente abbia peccato di ingeniutà (è diventato ricattabile)solo xkè ha alcuni kiamiamoli cosi’ “gusti”….la questione morale è quella piu’ importante….proprio xkè è il PRESIDENTE DEL GOVERNO dovrebbe essere al di sopra di ogni makkia e forte del suo IO(anke se nn credo ke nel mondo politico ci sia qualcuno senza makkia!)queste sono solamente mie opinioni magari mi sbaglio …..ma credo ke il “berlusconismo” sia agli sgoccioli.
Caro avvocato non ho capito perche’ nel caso di specie ,Lei ritiene che il Berlusconi non abbia concusso la Questura.
Un questione che desidero suscitare nel caso del signor Berlusconi, non certo meno importate di quelle che tutti esprimono, è la seguente.
Il Presidente del Consiglio è attorniato di forze dell’ordine che salvaguardano la sua sicurezza. Forze dell’ordine che sono pagate con denaro pubblico in gran prevalenza derivante dalle tassazioni di quella maggioranza senza speranze, così è oggi, che è rappresentata dai lavoratori dipendenti.
Forze dell’ordine smilitarizzate che fanno capo ad un Prefetto, e militari che hanno come referente qualcuno dei loro Servizi. Ebbene, tutti costoro, inclusi il Prefetto ed i responsabili dei Servizi, ma anche gli uomini della scorta certo sono a conoscenza di ciò che avviene intorno al signor Berlusconi, e, inoltre, almeno in teoria, come deputati, senatori, politici d’ogni livello, sono dipendenti del popolo italiano, infatti, si definiscono democratici servitori del popolo.
Perciò, essendo questa gente indiscutibilmente a conoscenza di cosa avviene intorno alla persona a loro affidata, perché non sono chiamate a rispondere in tribunale per omississioni d’atti d’ufficio, e inoltre per la mancata protezione e la complicità in reato che ravviserei nel non pubblicamente comunicare quanto è a loro conoscenza!
“Che razza di democrazia è quella che sì serve di -omissis- nei confronti del popolo sovrano”?
Inoltre, Avvocato, Lei a spada tratta sostiene che il signor Berlusconi non ha commesso concussione, e rafforza più volte il suo gratuito parere nell’articolato che espone. Trovo perciò stupefacente il suo scrivere di voler tecnicamente esprimersi in proposito d’eventuali reati, così afferma, per poi inframmezzare lo scritto d’ipotesi personali che vorrebbero molcire il pensiero del Lettore.
Premessa, a mio modo d’intendere, la non poco importante critica al suo scritto, senza entrare nel tecnico, non essendo un legale, altrettanto mi pare strano che Lei dichiari che la coazione psicologica all’induzione del reato sia solo nell’aver soddisfatto l’Attore passivo del reato stesso con remunerazione e privilegi, intendendo che la concussione stessa decade se manca la seconda parte del “do ut des”.
Riterrei che il reato di concussione non possa essere inteso solo nel conseguimento di un vantaggio materiale, ma che può ben presentarsi con promesse tacite o esplicite. Inoltre, altra considerazione che desidero evidenziare, nel negare la presenza del reato, almeno in questo caso, si sostiene implicitamente che le ragazze partecipanti alle “serate” sono intervenute perché tutte innamorate di un vecchietto che loro non darà nulla! Vero è che la vita è strana ma il troppo stroppia.
Quindi, a mio sommesso parere, la concussione si configura diversamente da come Lei interpreta la Cassazione. Un primo atto sta nella messa in opera, anche con sistemi subdoli, di tacitamente lasciar credere d’ottenere soddisfazioni e crediti in seguito alla solo apparente libera scelta d’attuare un comportamento contrario a quella che è considerata la normalità di una società.
D’altra parte, per confermare il mio pensiero, ricordo è considerato “insano di mente” chiunque non rispetti tale normalità sociale. Ergo, il concetto non è aleatorio.
L’altro passo della concussione, il secondo, deriva da ciò che chiamerei concausa del reato e che considererei un’aggravante, cioè l’eventuale esplicita promessa di mantenere qualcosa da parte dell’Attore principale e preminente come figura sociale perché psicologicamente, per la posizione sociale di preminenza che occupa, riesce ad attrarre i deboli di spirito.
Chiaramente questo è l’aspetto morale del fatto tanto caro alla controparte politica del signor Berlusconi, aspetto che, come sostengo, pur importante nel divenire del reato da solo non è oggi giuridicamente condannabile.
E’ ovvio che un pagamento materiale è ancora più lapalissiano.
Non so quanto il mio pensiero sia chiaro, ma, ripeto, non sono un legale.
kiriosomega
intanto ringrazio i lettori per i commenti pubblicati e ad essi ricordo sempre che i miei articoli sono frutto di opinioni personali che possono apparire condivisibili o no.
detto questo rispondo alla sig.ra Liliana Rognoni affermando che secondo me non vi è reato di concussione per le ragioni che sono esposte nella sentenza della corte di cassazione.
A Kirios omega dico che io non ho interpretato la sentenza della Suprema Corte ma mi sono limitato a riportarla per come pubblicata.
ho sempre affermato che mi sarei astenuto da commenti di carattere politico ma ciò non toglie che possa esprimere commenti di carattere tecnico.
Personalmente ritengo che in ogni caso innanzi a un caso di tal genere in cui un Capo di Governo è accusato di un fatto così grave quale la prostituzione minorile, ognuno di noi deve mettere da parte la propria appartenza politica e pretendere solo e soltanto la verità senza pregiudizi giustizialisti o garantisti.
le omissis fanno pare del segreto istruttorio e proprio in base a tale segreto istruttorio non sappiamo quale siano le indagini poste in essere dalla procura di Milano.
cordialmente
Giuseppe Aiello