L’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno regolamentare le attività di svago nei pubblici esercizi e nelle loro adiacenze disciplinando gli orari di chiusura e gli spettacoli di intrattenimento compatibilmente con le esigenze di vivibilità urbana.
A tal fine il sindaco Marco Zambuto ha firmato un’apposita ordinanza, predisposta dal Comando della Polizia municipale, che disciplina dal 1° ottobre al 30 aprile, in via sperimentale, la cosiddetta “movida” agrigentina.
Nello specifico viene stabilito che, nella notte tra il venerdì e il sabato, gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i locali pubblici d’intrattenimento e di svago, nonché le attività commerciali ed artigianali del settore alimentare ed assimilati, per le quali non è prevista la somministrazione all’interno del locale o in aree di pertinenza dell’esercizio stesso, devono chiudere entro le ore 1.30.
Gli spettacoli musicali (concertini, piano bar, karaoke e simili) svolti all’esterno, entro il perimetro di suolo pubblico autorizzato di pertinenza del locale, devono cessare entro le ore 1.
Nella notte tra il sabato e la domenica, nonché le notti dei giorni prefestivi infrasettimanali, per gli stessi è stabilita la chiusura entro le ore 2.30, mentre gli spettacoli devono cessare entro le ore 1.30.
Per gli altri giorni della settimana, non prefestivi e compresi i festivi, la chiusura del locale deve avvenire entro le ore 1, mentre le attività, musicali e non svolte all’esterno, devono cessare non oltre le ore 24.00.
Per l’inosservanza di tali disposizioni sono previste una sanzione pecuniaria, da euro 154,00 a euro 1.032, con possibilità di pagamento in misura ridotta di euro 308 entro sessanta giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ed una sanzione accessoria che prevede l’eventuale sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre mesi.
Tali multe sono applicate anche per l’omessa cessazione del servizio di somministrazione e sgombero del locale.
Nell’ordinanza inoltre viene vietata la vendita per asporto di tutte le bevande in contenitori di vetro, nonché di alcolici e superalcolici in qualsiasi contenitore come pure è previsto il divieto di somministrazione di tali bevande ai minori di anni 18.
Nell’ordinanza è stabilito altresì il divieto di consumare bevande alcoliche lontano dall’area di pertinenza dei locali e la pratica di adescare persone per strada per accompagnarle ai pub per grandi bevute: La violazione di detta disposizione comporta una sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500.
Infine i titolari di autorizzazione di esercizio pubblico e luoghi aperti al pubblico, caratterizzati da intrattenimento musicale, devono essere preventivamente autorizzati e possono utilizzare fonti di emissione sonora solo se hanno la possibilità di adottare schermature permanenti, fisse o mobili, necessarie per il contenimento delle emissioni sonore.
Commenti Facebook