L’argomento di cui tratteremo oggi ritengo sia di particolare attualità e riguarda, in generale, la riscossione delle imposte e più in particolare la notifica delle cartelle esattoriali e il preavviso di fermo amministrativo che vengono effettuate, dalle nostre parti, soprattutto dalla SERIT SICILIA s.p.a. quale concessionario per la riscossione dei tributi.
Partiamo dalla considerazione che la riscossione delle imposte può avvenire o attraverso ritenuta diretta, come nel caso di chi svolge lavoro dipendente, o mediante versamenti diretti del contribuente al concessionario e alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, come avviene per i liberi professionisti, o infine mediante l’iscrizione nei ruoli che è il caso di cui ci occuperemo noi.
Prima di ogni cosa va ricordato che per concessionario si intende il soggetto a cui è affidato il servizio di riscossione delle imposte e dei tributi mentre il ruolo è l’elenco dei debitori e delle somme da questi dovute ed è formato dall’ufficio creditore ai fini della riscossione mediante concessionario.
Ogni ufficio competente forma dei ruoli che vengono distinti per ambiti territoriali ed in essi vengono iscritti tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno domicilio fiscale in uno dei comuni compresi nell’abito territoriale.
Nei ruoli dovranno essere indicati una serie di dati quali il codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo, il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento o in mancanza le motivazioni della pretesa, l’anno a cui si riferisce l’imposta o tributo, la data di notifica .
I ruoli principali e suppletivi sono di regola formati e consegnati all’Intendenza di Finanza entro il 15 febbraio, il 15 luglio, il 15 settembre e il 15 dicembre di ciascun anno e le somme dovute dai contribuenti devono essere iscritte nei ruoli e resi esecutivi, a pena di decadenza: entro il 31dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36 bis del D.P.R. 600/1973 (liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni); entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’art. 36 ter del D.P.R. 600/1973; entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.
Formati i ruoli e resi esecutivi, gli stessi vengono consegnati al concessionario dell’ambito territoriale cui si riferisce, nel nostro caso la Serit Sicilia s.p.a.,, il quale notifica la cosiddetta cartella di pagamento o più comunemente cartella esattoriale al debitore iscritto a ruolo.
Tale notifica, a pena di decadenza, deve avvenire entro l’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla consegna se la cartella è relativa ad un ruolo straordinario.
Tale cartella, che deve essere compilata sulla base del modello indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, deve contenere l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederebbe ad esecuzione forzata e l’indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.
E’ proprio di questi giorni una sentenza della Corte di Cassazione che ha stabilito la illegittimità della cartella esattoriale che non contenga l’indicazione precisa della data in cui diventerà esecutiva.
La motivazione di tale sentenza si fonda sul contenuto dell’art. 12 del D.P.R. 602/1973, che regola tutta la materia della riscossione e che in particolare stabilisce che la cartella di pagamento deve contenere, tra le altre cose, la data in cui il ruolo diventa esecutivo.
Se il contribuente non provvede al pagamento delle somme portate dalla cartella esattoriale entro il termine di 60 giorni, il concessionario da luogo alla riscossione coattiva delle somme mediante esecuzione forzata.
Il contribuente che intenda contestare la cartella esattoriale o il ruolo o intenda opporsi alla esecuzione deve presentare ricorso alla Commissione Tributaria, al Tribunale, sezione civile o sezione lavoro, o al Giudice di Pace, il tutto a secondo dell’importo per cui si procede, del tipo di imposta o tributo e del tipo di procedimento che si incardina. Ad esempio se si tratta di una sanzione amministrativa derivante da violazione del codice della strada che non superi l’importo di 15.493,71, il ricorso si presenta al Giudice di Pace mentre se per le stesse ragioni ci si intende opporre agli atti esecutivi o comunque all’esecuzione, il ricorso si presenta innanzi al Tribunale dell’esecuzione.
Il ricorso naturalmente dovrà contenere l’intestazione del Giudice adito, i dati anagrafici del ricorrente, il numero della cartella impugnata, l’ufficio contro cui si ricorre, i motivi del ricorso e le conclusioni ossia le richieste che il contribuente intende formulare alla Autorità Giudiziaria adita.
Il contribuente potrà stare in giudizio senza l’assistenza di un avvocato per cause di valore inferiore a €. 516,46 mentre nelle opposizioni avanti al Tribunale è comunque sempre necessaria l’assistenza di un avvocato.
La legge, con l’art. 86 del D.P.R. 602/73,prevede la possibilità per il concessionario di procedere al fermo amministrativo di un veicolo. In particolare stabilisce che trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili registrati del debitore dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.
Tale fermo amministrativo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario che deve darne, altresì, notizia al soggetto nei confronti del quale procede. Si tratta pur sempre di una procedura, da taluni ritenuta esecutiva tant’è che alcune sentenze della Corte di Cassazione equiparano il preavviso di fermo amministrativo ad un precetto, che è l’atto con il quale si introduce il procedimento esecutivo, e quindi l’opposizione ad esso si farebbe innanzi al Tribunale dell’esecuzione mentre per altre si tratterebbe di una misura cautelare e la Cassazione attribuirebbe la competenza circa le opposizioni al preavviso di fermo alle Commissione Provinciali Tributarie.
La Corte di Cassazione ha dichiarato, proprio in una sentenza del 2010, che la giurisdizione sul ricorso avverso il provvedimento di fermo amministrativo, spetta al Giudice Tributario esclusivamente se il provvedimento faccia riferimento a crediti tributari mentre in caso contrario spetta al Giudice Ordinario.
In realtà il preavviso di fermo amministrativo non è previsto tra gli atti impugnabili elencati dall’art. 19 D.lg. 546/92 è però opponibile poiché è l’unico atto con il quale un soggetto viene a conoscenza della procedura esecutiva ai suoi danni.
Però la Corte di Cassazione ha affermato che non essendo, il preavviso di fermo, previsto da alcuna norma non comporta alcuna menomazione al proprio patrimonio. Ciò che la legge prevede è invece il fermo amministrativo ed è questo che andrebbe impugnato, e andrebbe impugnato, continua la Cassazione, innanzi alla Commissione Provinciale Tributaria.
In altre occasioni invece i Tribunali ordinari si sono dichiarati giurisdizionalmente competenti a decidere circa l’impugnativa del preavviso di fermo amministrativo.
In ogni caso il preavviso di fermo è un atto che deve contenere, ai fini della sua validità, determinati requisiti di chiarezza, di individuazione del contribuente, di motivazione, di individuazione del mezzo di cui si disporrebbe il fermo amministrativo, di indicazione specifica del debito per cui si agisce, quindi, dei ruoli e delle cartelle esattoriali di riferimento.
E’ proprio di questi giorni una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce la quale ha dichiarato illegittimo il preavviso di fermo amministrativo che non estrinseca adeguatamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione.
Tale decisione si fonda sull’art. 7 della Legge 212/2000 il quale stabilisce che gli atti della amministrazione finanziaria devono essere chiari e motivati.
Come si è certamente compreso l’intera materia della impugnabilità degli atti tesi alla riscossione coattiva dei tributi ed in particolare quella relativa all’impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo, è particolarmente controversa specie per ciò che concerne la competenza del giudice a decidere sull’impugnativa poiché, negli ultimi anni, vi sono state posizioni contrapposte da parte delle varia Autorità Giudiziarie e anche da parte della stessa Corte di Cassazione la quale in alcune occasioni ha equiparato il preavviso di fermo all’atto di precetto e quindi impugnabile innanzi al Giudice dell’Esecuzione ed in altre occasioni equiparandolo ad un avviso di mora nell’accertamento e quindi disponendo la impugnabilità innanzi alle Commissioni Tributarie.
Il consiglio che posso dare, non appena si riceve la notifica di una cartella esattoriale o di un preavviso di fermo amministrativo che si ritiene ingiusta, di ricorrere immediatamente ad un legale poiché vi sono dei termini di impugnabilità dell’atto che se decorsi non permettono più l’opposizione.
Spesso gli avvocati, specie quando la cartella esattoriale o il preavviso di fermo ha un importo particolarmente elevato, considerata la forte contraddizione della giurisprudenza sulla competenza a decidere, ricorrono per maggior sicurezza sia al Giudice Tributario sia al Giudice Ordinario ed onestamente, in una situazione di non certezza, mi sembra la soluzione migliore. Costerà qualche euro in più di marche ma sicuramente uno dei due organi dovrà pronunciarsi sulla impugnativa.
Spero, per quanto possibile, di aver potuto dare qualche chiarimento sulla complessa e contraddittoria materia della riscossione dei tributi ribadendo l’invito a recarsi in maniera tempestiva da un avvocato o anche da un consulente di fiducia nel caso si ritenga ingiusto un atto di riscossione coattiva di tributi.
Cordialmente
Avv. Giuseppe Aiello
aielloavvgiuseppe@libero.it
cell. 3389622713
2 thoughts on “L’OPINIONE DELL’AVVOCATO – IMPUGNABILITA’ DELLA CARTELLA ESATTORIALE E DEL FERMO AMMINISTRATIVO”
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17 Dicembre 2024
chiaro e preciso
Buon giorno, sono un Consulente del Lavoro e sto affrontando il problema “Cartelle esattoriali” non dal punto di vista della regolare compilazione della cartella stessa, ma dal punto di vista dei suoi presupposti. Dal momento che vi trovo molto preparati volevo chiedervi: avete mai affrontato il problema delle cartelle INPS – INAIL sotto il profilo della loro correttezza giuridica? Se siete interessati ad affrontare l’argomento anche sotto questo profilo potremmo scambiarci qualche informazione.
Buon lavoro.
Angelo Bossi
P.S.: se non ho letto male il vostro è lo studio legale di un partito politico: volevo solo dire che la mia è una innocente omonimia e niente altro……..