24 Novembre 2024
Home L’OPINIONE DELL’AVVOCATO- E’ POSSIBILE SCIOGLIERE UNA SOLA CAMERA?

3 thoughts on “L’OPINIONE DELL’AVVOCATO- E’ POSSIBILE SCIOGLIERE UNA SOLA CAMERA?

  1. ” la parola passa al Capo dello Stato il quale compito non è quello di favorire o ostacolare disegni politici ma è quello di garantire l’integrità e la funzionalità del sistema ”

    Anche se vero, la responsabiltà e funzione prima del Presidente della Repubblica è quella di garantire che la sovranità appartenga al Popolo.
    L’integrità e la funzionalità del sistema è un’opportunità, ma è qualcosa di accessorio e secondario rispetto alla garanzia della sovranità popolare.

    Nel frangente, deve sciogliere la Camera che è in contraddizione con l’espressione del popolo sovrano alle elezioni. Il Senato, invece, è in linea ed è bene, opportuno, auspicabile, nel senso più bipartizan e costituzionale della parola, che il Senato non interompa, anzi non cancelli, ma sviluppi il lavoro già svolto.

    Qui, se non lo ha colto ancora, c’è il collegamento tra i due argomenti – quello dell’affido condiviso e quello della possbilità (l’opportunità, invece, non le compete) di sciogliere una sola Camera.

    Al Senato è in calendario la discussione del Ddl 957 detto dello “affido condiviso bis” o, meglio, dello “affido condiviso plus”.
    Sciogliere entrambe le Camere equivarrebbe a buttare due anni di lavori, mentre, invece, molto più utilmente, l’iter al Senato dovrebbe trovare il suo completamento. La parte competente alla Camera dei Deputati potrebbe, invece, essere svolto dalla prossima Legislatura.

  2. egregio sig. Pierpaolo Poldrugo
    intanto la ringrazio per aver voluto commentare l’articolo e mi permetto, con il suo gentile consenso, di rispondere alle sue affermazioni.
    La sovranità rientra tra gli elementi costitutivi del nostro Stato insieme al territorio e al popolo. Però va anche ricordato che l’art. 1 comma II della nostra Costituzione recita che “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.
    Tra queste forme e limiti della Costituzione vi sono anche le norme e consuetudini costituzionali che regolano lo scioglimento delle Camere. Non possiamo, in nome della sovranità del popolo chiedere la violazione delle norme costituzionali.
    Personalmente non ritengo che l’integrità e la funzionalità del sistema costituzionale sia qualcosa di accessorio e secondario rispetto alla sovranità popolare invece credo che sia un tutt’uno dove il rispetto delle prime norme garantiscano la sovranità stessa.
    Ricordo a me stesso che secondo l’art. 67 della Costituzione “gli eletti esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato” per cui sulla base del nostro sistema costituzionale risulta errato dire che la Camera vada sciolta perchè è in contraddizione con l’espressione del popolo mentre il Senato è in linea per cui va mantenuto.
    Se un milione di italiani scendono in piazza e manifestano chiedendo le dimissioni di un Governo possiamo affermare che quel Governo non ha più la fiducia del popolo???? ritengo di no almeno finchè quello stesso Governo non sia stato sfiduciato dalle Camere.
    Lo scioglimento della sola Camera incontestabilmente creerebbe problemi ai lavori parlamentari anche se ben non comprendo quale sia il lavoro già svolto dal Senato considerato che a seguito della situazione di stallo creatasi il Parlamento non produce una seria legge da circa un anno. Io comprendo la sua amarezza poichè anche io, probabilmente come lei, ho votato per il centrodestra e comunque mi ritengo un elettore moderato, però prima che elettori siamo italiani.
    Infine debbo dirle che non ho ben compreso cosa c’entri l’accostamento che lei ha fatto tra affido condiviso e scioglimento di una sola Camera.
    Nel mio articolo faccio presente ai lettori che la rubrica avrebbe pubblicato due articoli, uno è il presente l’altro riguarda l’affido condiviso dei figli nelle separazioni tra coniugi, sulla base delle norme oggi vigenti, che è stato già messo in rete e sarà pubblicato tra qualche ora
    Per cui mi scuso con lei se sono stato infelice nella mia esposizione.
    cordialmente
    Giuseppe Aiello

  3. Egregio Avvocato Giuseppe Aiello,
    apprezzo l’attenzione dedicata al mio precedente commento.
    Ritengo più opportuno riprendere ora il problema dello scioglimento anticipato di una sola Camera propriro perché ora non è più di attualità politica.
    Spero così venga dissipata ogni illazione su interessi di parte, mentre rimane il problema costituzionale.
    Viene conclamato il potere del Presidente della Repubblica di sciogliere anche una sola delle due Camere.
    Non è accettato, né accettabile, che lo scioglimento di una soltanto delle due Camere sia, in sè, sconsigliabile perché andrebbe ad intaccare “l’integrità e la funzionalità del sistema”.
    L’integrità e la funzionalità del sistema sono valori solo se ed in quanto servono ad attuare la sovranità popolare. Se non sono ordinate alla realizzazione di questo elemento costitutivo della Repubblica, non hanno alcun significato, anzi.
    Se e quando l’integrità e la funzionalità del sistema fossero solo espedienti per coortare la volontà popolare in favore di giuochi di palazzo, di tale integrità e funzionalità sarà bene fare un bel malloppo da buttare nell’immondezzaio.
    Questo è il compito del Presidente, nella qualità di garante della Costituzione. Se non lo facesse il Presidente dovrebbe farlo il Popolo direttamente, con modalità tutte da inventare, volta per volta.
    Quindi, se una parte di una Camera cambiasse le carte in tavola rispetto al mandato ricevuto alla elezioni, sarebbe corretto e doveroso rimettere quella sola Camera al giudizio popolare.

    Per quanto riguarda il collegamento con l’affido condiviso e la durata di questa Legislatura parlamentare, ella riconoscere di non riuscire a comprenderlo.
    Ritengo – ma questa è una mia illazione – che non riesca a comprenderlo perché ritiene che l’affidamento condiviso sia qualcosa di indissolubilmente legato all’appicazione della L. 54/2006.
    Al contrario, l’affidamento condìviso è materia “de jure condendo” ed è stato affrontato in modo molto più costruttivo al Senato con il Ddl 957 che non alla Camera dei Deputati con la Pdl 2209.
    L’eventualità di buttare a mare lo scarso lavoro svolto per la Pdl 2209 danneggeebbe molto poco l’affidamento condiviso, mentre sarebbe molto importante, invece, dare al Senato altri 3 anni per portare a termine il lavoro già iniziato sul Ddl 957. Lavoro che potrebbe essere costruttivamente utilizzato anche da una nuova Camea dei Deputati, diversa da quella attuale.
    Questo, ovviamente, per dare attuazione alla volontà popolare, anche in contrasto con la volontà di poteri burocratici come quello della Magistratura.
    I miei complimenti.

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