Il tema che, qui di seguito, affronterò è uno dei più delicati e “bollenti” di questi ultimi tempi.
Alludo al rapporto tra libertà costituzionali e prevenzione della diffusione del COVID-19.
La Corte Costituzionale, nella prossima udienza del giorno 30 novembre 2022, tratterà l’argomento.
Comprendo che la questione possa essere di difficile lettura per coloro che non hanno studiato Diritto.
Qui la difficoltà, però, si estende anche a coloro che l’hanno studiato.
Il tema, infatti, sembra dividere anche i giuristi.
Tanto li divide che, addirittura, il Supremo Interprete delle regole base del nostro ordinamento è chiamato a decidere.
Questo dovrebbe bastare per richiamare l’attenzione di tutti.
E quando scrivo “tutti” alludo a coloro cui preme ancora la Libertà, ovvero tutto il Popolo italiano.
La Corte è, infatti, investita (così si dice…) della necessità di decidere da numerose ordinanza di rimessione.
I giudici di merito le chiedono di sapere se rispetta il dettato della nostra Costituzione obbligare i cittadini a vaccinarsi o sia, questa, una inaccettabile limitazione della libertà riconosciuta dalla Carta Fondamentale.
Tra tutte le ordinanze di rimessione alla Corte una, però, spicca per bizantinismo argomentativo.
Non è un caso che promani proprio da un giudice amministrativo siciliano (siamo o no la terra di Pirandello?) la cui teoretica – mi perdonerete la difficoltà della sintesi – cercherò di rassegnarvi.
Il Consiglio di Stato di Palermo assume, infatti, che se è vero “empiricamente” che i vaccini non proteggono nè dal contagio nè dal COVID, tuttavia esso sia in grado di difendere la collettività dalle forme più gravi della malattia riducendo in conseguenza i ricoveri e la pressione sugli ospedali.
La tesi lascia stupefatti numerosi giuristi perché altera la ragione liberale, democratica e costituzionale del Paese.
Traducendola nei suoi effetti pratici, se questo fosse vero, si potrebbe affermare (e concludere) che ogni farmaco del quale sia provata la sua efficacia nel curare una patologia potrebbe essere imposto come obbligatorio.
In altri termini e generalizzando, tutto ciò che potrebbe ridurre i ricoveri e la pressione sugli ospedali potrebbe diventare obbligatorio e prevalere sulla libera scelta individuale.
Se si affermasse questa idea avremmo l’effetto di fare prevalere l’emergenza sui principi generali dell’ordinamento e sui diritti fondamentali conclamati nella Costituzione.
Alcuni importanti costituzionalisti hanno definito questo “un pendìo scivoloso” perchè relativizza le libertà alla efficienza di un sistema amministrativo.
In altre e più semplici parole, solo perchè esiste una situazione di forte disorganizzazione del sistema sanitario nazionale si legittima l’obbligo di un trattamento sanitario?
Sarebbe come chiudere le strade solo perché i pronto soccorso della città non riescono a curare i feriti degli incidenti stradali.
Per coloro che mai hanno letto la nostra Costituzione la cosa si può sintetizzare così:
Ogni libertà è garantita ai cittadini e solo la Legge può limitarla.
Ma nel caso previsto nell’articolo 32 della Carta Fondamentale neppure la Legge può limitare quella libertà.
Essa è semplicemente inviolabile, perchè a nessuno – in questo Paese – può essere imposto di assumere un farmaco che non vuole assumere perché ciò violerebbe “i limiti imposti dal rispetto della persona umana“.
Chissà se la Corte Costituzionale se ne accorgerà…
Lorenzo Matassa