La clamorosa negligenza di un medico catanese, Dott. Sebastiano PERCOLLA, ha causato il decesso precoce e prematuro di Marco MOSCHETTO, un giovane di 19 anni, per bene, pieno di vita e di amore per la musica, voluto bene da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. L’iter giudiziario, con un improvviso colpo di scena, ha tentato di ucciderne anche la memoria.
Questi i fatti.
Il mattino del 10/2/2010 la sig.ra BORZELLINO Concetta, madre di MOSCHETTO Marco, contattava il medico di famiglia, Dott. PERCOLLA Sebastiano, rappresentandogli che il figlio aveva continui episodi di vomito e nausea.
Il medico, non trovandosi in sede, rispondeva di contattare il suo sostituto, limitandosi a prescrivere una terapia disintossicante, deducendo, pur senza visitarlo, che il giovane Marco avesse un’ordinaria sindrome influenzale virale.
Il giorno successivo, il Dott. PERCOLLA veniva nuovamente informato telefonicamente delle perduranti ed immutate condizioni del giovane paziente, già debilitato e colto da frequenti sudorazioni, e, sempre telefonicamente, prescriveva delle fleboclisi glucosate.
Il 12/2/2010, continuando il malessere del giovane paziente, il medico, sollecitato alle ore 11:30, effettuava visita domiciliare.
In detta sede il dottore ometteva di dialogare con Marco in ordine ai disturbi che accusava, si asteneva dal misurargli la pressione e dal palpare lo stomaco e si limitava a tentare di effettuare un semplice INR (indice di rilevazione della coagulazione del sangue) che falliva a causa dell’assenza della fuoriuscita di sangue del dito,; infine, prima di lasciare l’abitazione, disponeva un prelievo di sangue per effettuare l’emocromo.
Poche ore dopo, e segnatamente alle ore 15:18, accadeva la tragedia che nessun genitore vorrebbe mai vivere: il giovane Marco decedeva.
Instauratosi il procedimento penale nei confronti del Dott. PERCOLLA, imputato di omicidio colposo, i consulenti del P.M. di Catania, Dott. Giuseppe Gula e Dott. Giuseppe Ragazzi, affermavano che: “l’operato del Dott. PERCOLLA è connotato da imperizia a partire da quando ha visitato il Moschetto per non aver, anche solo tramite l’esame obiettivo, riconosciuto il grave stato anemico ed ipovelmico del paziente e di conseguenza non averne disposto il ricovero immediato in ospedale“.
Così, rilevando diversi profili di colpa professionale, il Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Mascalucia, in persona del Giudice Dott. Alessandro Centonze, riconosceva il Dott. PERCOLLA colpevole del delitto ascrittogli e lo condannava alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione (pena sospesa), nonchè al risarcimento dei danni della parte civile costituita (la madre della vittima, sig.ra BORZELLINO Concetta), rimettendo per la quantificazione al Giudice Civile e disponendo una provvisionale di € 200.000,00.
L’imputato impugnava la predetta sentenza e, instauratosi il giudizio di secondo grado, la Corte di Appello di Catania (Presidente Dott. Sebastiano Mignemi, Giudice Relatore Dott. Riccardo Pivetti), su conforme parere del Procuratore Generale, Dott.ssa Concetta Maria Ledda, con sentenza emessa il 7/7/2015 assolveva il Dott. PERCOLLA con la formula piena “perché il fatto non sussiste”.
La madre del ragazzo, sig.ra BORZELLINO Concetta, incredula, inoltrava alla Procura Generale della Corte di Appello etnea una formale richiesta di proporre ricorso per Cassazione.
Tuttavia ciò non accadeva e, quindi, la medesima, da sola, assistita dal suo difensore, Avv. Giuseppe Lipera, proponeva ricorso per Cassazione, evidenziando i macroscopici errori di legge, oltre che fattuali, contenuti nella sentenza emessa dalla Corte di Appello.
All’udienza del 16/11/2016 tenutasi dinnanzi la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, il Procuratore Generale, in persona del Dott. Antonio Balsamo, e il difensore della parte civile, Avv. Giuseppe Lipera, concludevano per l’annullamento della sentenza impugnata; i difensori dell’imputato, Avv.ti Pietro Granata e Angelo Mangione, chiedevano invece che venisse dichiarata l’inammissibilità e/o il rigetto del ricorso proposto dalla parte civile.
La Suprema Corte, IV Sezione Penale, (Presidente Dott. Vincenzo Romis, Consigliere estensore Dott. Claudio D’Isa) con la sentenza n. 2274/16, emessa in pari data, annullava la sentenza do assoluzione della Corte di Appello di Catania agli effetti civili e rinviava per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello.
In seno alla motivazione, la Corte di Cassazione ha aspramente censurato la valutazione dei Giudici della Corte di Appello di Catania, evidenziando come il Collegio etneo abbia erroneamente contestato i rilievi dei Consulenti della Procura, sulla scorta di argomentazioni “senza alcun supporto scientifico” essendosi la Corte basata “su argomentazioni di tale natura da essa elaborate”.
L’iter giudiziario, quindi, non si è ancora definitivamente concluso e il prossimo 18 ottobre si avvierà il procedimento di riassunzione avanti la Corte di Appello di Catania, Prima Sezione Civile, la quale, in ottemperanza alle determinazioni della Suprema Corte, dovrà chiarire “se una condotta appropriata del sanitario, in tutti i passaggi in cui è venuto a contatto con la malattia del paziente, avrebbe consentito di formulare un’esatta diagnosi e di porre in essere, quindi, le pratiche terapeutiche necessarie. Si dovrà pure valutare se tale eventuale pratica avrebbe avuto rilievo eziologico nell’evitare la morte”.
Questo il commento della madre del giovane Marco: “Non nascondo che quanto è accaduto mi fa molta rabbia, non solo perché il mio interesse principale non sono i soldi, i quali non mi riporteranno mai qui mio figlio, né mi potranno mai veramente dare ristoro per il dolore che ancora oggi mi trafigge il cuore, ma perché le parole che ho letto nella sentenza della Cassazione mi rendono ancora più persuasa circa la ingiustizia subita e operata sia dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania sia dalla stessa Corte di Appello etnea – cui riponevo massima fiducia – la quale, com’è emerso nel giudizio di legittimità, ha emesso una sentenza totalmente sbagliata”.