Il Centro Studi Regionale “G.Lazzati” nasce a Lamezia Terme, con fondatore il Giudice Romano De Grazia circa 16 anni fa. In Calabria svolge attività di promozione culturale attraverso iniziative finalizzate al riscatto della nostra Regione e alla diffusione della cultura del servizio e dei principi della legalità. La battaglia più ardua che da sempre il Centro Studi combatte è quella relativa all’approvazione del “Disegno di legge Lazzati”, che contiene disposizioni atte ad impedire l’intreccio perverso che nel momento elettorale si realizza tra potere malavitoso e politici di pochi scrupoli. La proposta è diretta a colmare una lacuna dell’ordinamento giudiziario e introduce il divieto di attività di campagna elettorale alle persone sottoposte alla misura di sorveglianza speciale di P.S. e corregge quello che si appalesa un paradosso etico e normativo. Strumento innovativo apprezzato da giuristi, commentato da importanti giornalisti, oggetto di tesi di laurea, accolto positivamente da molti politici, ciò nonostante continua a rimanere “imbalsamato” in Parlamento. Forse scomodo per qualcuno?
L’approvazione della legge Lazzati è per “ I CITTADINI CONTRO LE MAFIE E LA CORRUZIONE” ancora più urgente ed indispensabile dopo la recente introduzione nel codice penale delle modifiche all’articolo 416 ter che hanno reso di difficilissima applicazione le norme che puniscono il voto di scambio politico mafioso. Proprio a causa di questo “errore” del Parlamento il connubio mafia-politica è ancora forte ed è divenuto quasi impossibile dimostrarlo processualmente. La legge Lazzati, qualora venisse approvata cosi come nel testo che è fermo inspiegabilmente in Parlamento, costituirebbe un argine sicuro al proliferare del rapporto tra mafie-corruzione e politica. Per questo motivo sosterremo senza indugio la sua approvazione.
Questo il testo della memoria illustrativa sulla Legge Lazzati inviata dal Dott. Romano De Grazia e dal Prof. Marco Angelini al Ministro di Giustizia Andrea Orlando
” ON. MINISTRO,
il Suo grido di allarme sulla necessità di nuovi e più incisivi strumenti di contrasto alla criminalità organizzata è stato raccolto dagli organi di stampa che hanno sottolineato l’importanza di non far cadere nel vuoto il Suo autorevole richiamo. E’ questo quindi il momento più propizio per cercare di vincere le oscure resistenze che sino ad ora hanno reso impossibile la correzione di una norma che nel testo originale sarebbe stata determinante nella lotta alla mafia e che avrebbe potuto concretamente ed effettivamente aiutare a “tagliare” il perverso legame fra mafia e politica.
Sono attualmente pendenti in Parlamento due disegni di legge volti alla modifica degli artt. 67 e 76 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159.
I suddetti articoli attualmente prevedono che il sorvegliato speciale, il quale ha perso sia l’elettorato attivo che quello passivo, non può svolgere attività di propaganda elettorale; è prevista anche la sanzione per il candidato in caso di prova che il divieto alla propaganda sia stato determinato dal candidato stesso. Purtroppo in sede di approvazione della legge sono stati inserite due principali limitazioni che ne hanno di fatto eliminato qualunque valenza applicativa: la prima riguarda la tipologia del divieto che si riferisce solo all’affissione dei manifesti elettorali e la seconda riguarda i destinatari della propaganda che devono essere i singoli candidati. Rimane pertanto escluso dal divieto qualunque altra attività di propaganda elettorale a beneficio dei singoli candidati ed addirittura non sussiste alcun divieto per la propaganda a vantaggio di simboli e/o di liste.
Lei può ben comprendere che queste aporie pongono nel nulla la efficacia della previsione normativa. Non è infatti immaginabile che un capo clan svolga propaganda politica con l’affissione di manifesti!
Ebbene da tempo sono stati presentati disegni di legge volti a correggere il testo normativo per ridargli l’originaria forza, prevedendo il divieto di propaganda nei confronti anche di simboli e partiti ed allargando la condotta punibile. Si è inoltre limitato l’ambito di operatività ai sorvegliati speciali attinti dalla misura preventiva per collusione con la criminalità organizzata ed è stata introdotta una specifica definizione di propaganda elettorale. In tal modo si vuol evitare l’applicazione del divieto a soggetti che nulla hanno a che fare con le mafie e soprattutto che si possa utilizzare la norma strumentalmente contro un avversario politico (non è sufficiente ritrovare materiale elettorale di un candidato perché ciò configuri la condotta di propaganda elettorale).
Nonostante ciò i disegni di legge giacciono in Parlamento mentre meriterebbero ben diversa attenzione. La normativa, infatti, andando a colpire il mafioso nel momento della raccolta del consenso e fornendo, non solo all’Autorità Giudiziaria ma anche alle forze di Polizia, uno strumento atto ad intervenire immediatamente in presenza di propaganda elettorale da parte del “boss” mafioso contribuirebbe in modo non secondario a che le elezioni si svolgano correttamente. Inoltre i rappresentanti del popolo sapendo che i capi mafia non possono fare propaganda politica avrebbero una capacità di resistenza nei confronti delle lusinghe della criminalità organizzata ben maggiore. È chiaro infatti che la propaganda elettorale vietata, così come descritta nella norma, presuppone una attività esterna ben visibile e quindi immediatamente inibibile da parte dell’Autorità che può bloccare subito il sorvegliato speciale senza dover attendere la prova della sussistenza di un patto perverso fra politico e mafioso come invece richiesto dall’art. 416 ter c.p.
Il voto è il momento più alto nel quale si celebra la nostra democrazia; abbiamo il dovere di tutelarlo con tutti i mezzi per evitare che lo Stato sia costretto successivamente ad assumere provvedimenti straordinari e dirompenti per la vita delle comunità locali.
Confidiamo nella Sua sapiente opera che certamente riuscirà a vincere quelle resistenze, del tutto immotivate, che la norma ha registrato anche da parte di chi rappresenta un modello per la lotta alla criminalità. Più volte sono state chieste motivazioni ed indicazioni sulle ragioni da tale subdola contrarietà senza ottenere alcuna risposta. Giuristi esimi (Stella, Grevi etc.) si sono invece pronunciati pubblicamente sulla validità, o meglio, necessità che venisse introdotta tale norma nel nostro ordinamento.
Le alleghiamo il testo dei disegni di legge nonché … .
Ovviamente siamo a Sua disposizione per ogni chiarimento e/o confronto sulla portata e sulle caratteristiche della normativa.
Con ossequi.
Dott. Romano De Grazia Magistrato in pensione e Presidente “Centro Studi Lazzati”
Prof. Avv. Marco Angelini Docente di Diritto Penale dell’Economia, Università di Perugia “