La Corte di Cassazione Sezione V Penale, accogliendo in toto le richieste dell’avvocato Arnaldo Faro, ha confermato la sentenza di piena assoluzione, per insussistenza del fatto di reato, nei confronti di Orazio Guarraci, uomo politico empedoclino e già sindaco della stessa cittadina. Guarraci era stato accusato ingiustamente da Firetto, di diffamazione aggravata a mezzo stampa nei suoi confronti, la Corte d’appello di Palermo aveva già assolto il Guarraci con formula piena, ma l’attuale Sindaco di Porto Empedocle, nonostante tutto, promoveva un ricorso per Cassazione.
La Corte di Cassazione ha, nel contempo, integralmente rigettato la richiesta di Firetto, difeso dall’avvocato Salvatore Russello, avanzata con un proprio autonomo ricorso per cassazione volta, seppure per i soli interessi civili di natura risarcitoria alla riforma della sentenza della Corte d’appello di Palermo e dunque all’affermazione della responsabilità del Guarraci per il delitto contestatogli.
La vicenda risale al luglio del 2006, allorquando Orazio Guarraci, uscito sconfitto, per qualche centinaio di voti, dalla campagna elettorale per la elezione a sindaco della città di Porto Empedocle, aveva appreso dal suo entourage politico, che alcune persone avevano sottoscritto e consegnato un documento nel quale si affermava che nel corso della compagna elettorale vi era stata un’attività illecita di voto di scambio, detto documento, lo stesso Guarraci, lo consegnava, prontamente e doverosamente, all’autorità giudiziaria.
A seguito di ciò si diede il via a un procedimento penale a carico del Firetto per violazione dell’art. 96 del DPR 30.3.1957 n.361 , (VOTO DI SCAMBIO) che però è stato archiviato, DOPO CIRCA 5 ANNI, con ordinanza del Gip del Tribunale di Agrigento del 25 febbraio 2011.
Inoltre, lo stesso Guarraci, nel Luglio 2006, nel corso di una trasmissione televisiva autogestita, della durata di circa 45 minuti, dopo aver evidenziato di avere perso l’elezione per lo squallido tradimento dei suoi alleati, e per la campagna diffamatoria che era stato costretto a subire ad iniziativa di un noto famigerato personaggio politico agrigentino, denunziava anche che la ragione della sua sconfitta era pure da imputarsi ad una compravendita di voti che aveva inquinato il risultato elettorale, alterandolo nella sue essenza democratica.
Calogero Firetto sporse querela nei confronti di Guarraci, per il delitto di diffamazione a mezzo stampa, da cui si è originato il processo penale. E successivamente una denunzia per calunnia, sempre a carico del Guarraci, che però non ha avuto seguito alcuno.
L’avvocato Faro ha ribadito dinanzi alla Corte di Cassazione che le frasi pronunziate da Guarraci erano state esplicitate nell’ambito del diritto di critica politica, garantito dagli artt 21 e 51 della Costituzione e della libera manifestazione del proprio pensiero e delle proprie idee e che in ogni caso, il giudice del merito e segnatamente il Tribunale di Agrigento, avevano gravemente errato nel non ammettere il Guarraci alla prova della veridicità del fatto, quale emergeva dalle Sommarie informazioni testimoniali acquisite dai Carabinieri di Porto Empedocle nell’ambito del procedimento, conclusosi con una archiviazione, che era stato aperto a carico dello stesso Firetto per “voto di scambio”.
Infatti, la Corte di appello 3° sezione penale, nel dispositivo della sentenza di piena assoluzione del Guarraci il 04/10/2013, tra le altre cose affermava: “Tuttavia, avendo la Corte proceduto, come detto, ad un riascolto del supporto audio-video agli atti, ed in particolare della traccia che va dal minuto 44,30 al minuto 46,00, ove sono contenute (anche) le espressioni dal contenuto asseritamene diffamatorio di cui si è dato conto, emerge, NON SENZA SORPRESA, che il senso e la costruzione delle espressioni pronunciate dal Guarraci nel corso della citata trasmissione televisiva sono COMPLETAMENTE DIVERSE DA QUELLE RIPORTATE DEL PM nella rubrica di decreto di citazione diretta a giudizio, avendo l’organo dell’accusa inopinatamente proceduto ad una ricostruzione, ANCHE CON INVERSIONE ED OMISSIONI DI PARTI DELLE FRASI IN QUESTIONE, CHE NON POTEVANO NON ALTERARNE IL SENSO COMPIUTO; così come si è riscontrata una altrettanto RILEVANTE PARZIALITA’ DELLA TRASCRIZIONE DELLA COMPLESSIVA ESPRESSIONE PRONUNCIATA DAL GUARRACI DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO, AVENDO QUESTI OMESSO DI RIPORTARE TUTTA LA PARTE PRECEDENTE, SINBTATTICAMENTE E LOGICAMENTE INTIMAMENTE CONNESSA A QUELLA TRASCRITTA, che, come si vedrà, DEFINISCE IN MANIERA ASSAI DIVERSA IL SENSO DEL PEBNSIERO MANIFESTATO DALL’ODIERNO IMPUTATO.
La sentenza della Corte Suprema di Cassazione, nell’affermare piena dignità e onore al Guarraci, pone fine ad una triste e brutta pagina giudiziaria.