Oggi parleremo del diritto al risarcimento e/o indennizzo per danni da emotrasfusioni.
La legge fondamentale sull’argomento è la 210/1992 la quale comincia con l’affermare che chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.
L’indennizzo spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV o a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.
L’indennizzo consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 177/1976 ed esso, integrato dall’indennità integrativa speciale ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda,
i soggetti interessati ad ottenere l’indennizzo devono presentare domanda al Ministero della sanità entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni e di dieci anni nei casi di infezione da HIV e tali termini decorrono dal momento in cui l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.
Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio e la menomazione dell’integrità psico-fisica o la morte è espresso da una commissione medico-ospedaliera la quale redige un verbale sugli accertamenti eseguiti esprimendo il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio.
Avverso tale parere è possibile presentare ricorso al Ministero della Sanità entro trenta giorni ed entro tre mesi il Ministero decide sul ricorso stesso avverso il quale il ricorrente può esperire l’azione dinnanzi al giudice ordinario entro un anno dalla comunicazione o in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.
Gli indennizzi previsti sono corrisposti dal Ministero della Sanità.
A parere dello scrivente, però, la persona che ha subito un danno di tal genere può chiedere il risarcimento dei danni non solo ai sensi della legge 210/1992 ma anche ai sensi dell’art. 2043 del codice civile (risarcimento da fatto illecito) in rapporto o meno all’art. 2947 c. 3 del codice civile (prescrizione del risarcimento del danno).
La pretesa risarcitoria è fondata sulla condotta omissiva e negligente dell’amministrazione statale sui compiti ad essa affidati dalla legge in materia di raccolta, conservazione ed utilizzo del sangue e dei prodotti da sangue e plasma.
La legge 296/1958 istitutiva del Ministero della sanità attribuisce a quest’ultimo la responsabilità sulla tutela della salute pubblica ed il conseguente potere di emanare istruzioni obbligatorie alle amministrazioni erogatrici del servizio sanitario, attribuendo poi con la successiva legge 592/67 compiti di vigilanza e controllo in materia di raccolta, preparazione e conservazione del sangue umano destinato alle trasfusioni, nonché alla preparazione dei suoi derivati.
La richiesta di risarcimento è fondata sulla responsabilità extra contrattuale del Ministero della salute, il tutto ai sensi dell’art. 2043 c.c..
In alcuni casi è certamente ravvisabile una prescrizione decennale ai fini della richiesta del risarcimento, ex art. 2947 comma 3 c.c. poiché è configurabile il rato di epidemia colposa di cui agli artt. 432 e 458 codice penale.
La Corte di Cassazione, in una recente sentenza del 2008 ha statuito che qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all’azione risarcitoria si applica la prescrizione più lunga prevista per il reato ai sensi dell’art. 2947 comma 3 prima parte c.c. e tale termine decorre dal momento in cui si è avuto, ufficialmente, conoscenza del rapporto causale del danno lamentato.
In altre occasioni la Corte di cassazione ha individuato una responsabilità del Ministero della Salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi, di natura extracontrattuale senza ipotizzare al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione e, quindi, escludendola dall’ipotesi di cui all’art. 2947 c.c. e prevedendo una prescrizione quinquennale che decorrono sempre da quando il soggetto ha avuto reale e ufficiale conoscenza del rapporto di causalità tra il danno e la trasfusione.
Il Ministero della Salute ha il dovere di porre in essere tutte le cautele e le misure di precauzionali conosciute dalla scienza e l’aver omesso gli opportuni controlli di laboratorio del sangue ne determina la responsabilità poiché il rischio della diffusione sarebbe scongiurato qualora fossero state adottate le misure opportune per contrastare le malattie.
La violazione di tali direttive vanno risarcite quando provocano un danno al soggetto.
Cordialmente
Avv. Giuseppe Aiello
cell. 3389622713
Buongiorno, mio suocero nel 1995 (ottobre o novembre) ha fatto domanda di indennizzo per epatite c da trasfusione, è stato riconosciuto e gli hanno liquidato una somma che non ricordo la quantità nel 2002, poi nel 2007 è deceduto non per epatite. Vorrei sapere se aveva diritto agli interessi dal mese successivo alla presentazione della domanda e fino alla liquidazione della somma nel 2002 e se aveva diritto alle varie rivalutazioni susseguitesi negli anni, e se alla data del decesso gli spettava qualcosa. Allo stato attuale se spettava qualcosa è possibile richiedere quanto a lui spettante? Grazie per l’attenzione – Lamberto Coccia