3 Ottobre 2024
Home “IL COMUNE NON HA L’OBBLIGO GIURIDICO DI PROVVEDERE ALL’ONERE DEL MATERIALE PER LE PULIZIE”

1 thought on ““IL COMUNE NON HA L’OBBLIGO GIURIDICO DI PROVVEDERE ALL’ONERE DEL MATERIALE PER LE PULIZIE”

  1. …non ci si può esimere dal manifestare gratitudine per la tempestività con cui la amministrazione comunale, che ha sempre inteso improntare la propria azione alla massima trasparenza, attraverso il proprio ufficio stampa, ha dato immediata soddisfazione alle legittime istanze dei genitori e del Dirigente della scuola primaria della nostra Città.
    Tuttavia ad amor del Vero occorre rilevare che, la posizione assunta dalla nostra Amministrazione comunale, oltre che politicamente discutibile, è assolutamente fuorviante ed infondata dal punto di vista normativo.
    La problematica, come è ben noto, riguarda la mancanza di materiale per la pulizia nella scuola, che conseguentemente, ha determinato una situazione di preoccupante carenza igienico sanitaria in un ambiente frequentato da soggetti, bambini dai 3 agli 11 anni, notoriamente esposti ad infezioni, contagi etc.
    La situazione, in sè e per sè, almeno per chi abbia un minimo di senso civico – quello che dovrebbe presiedere le coscienze dei Pubblici Amministratori – non si presta a disquisizioni di carattere giuridico o peggio a questioni di lana caprina del tipo “la legge non è chiara … “, “nessuna norma lo dice…” etc. Quando è in gioco la salute ed il benessere dei minori non si sta a discutere, si affronta il problema risolutivamente dandovi la massima ed assoluta priorità.
    Ma purtroppo, anche in un Paese dell’era post-industriale, che abbia la pretesa di dirsi Civile, le cose non vanno sempre così: ad avviso della Amministrazione comunale, infatti, ai sensi della normativa citata nel comunicato, non vi è un obbligo giuridico del comune alla fornitura del materiale per la pulizia delle scuole. (…. chissà se ce n’è uno morale). La Amministrazione – continua il comunicato – non rimarrebbe comunque insensibile alla problematica dimostrandosi disponibile ad erogare “contributi volontari e non obbligatori” tenendo in ogni caso in debita considerazione la grave situazione di deficit finanziario in cui si trovano le casse comunali. Come dire: “…non ci spetta…, vorremmo…, ma non possiamo….”.
    Che l’obbligo di fornire il materiale per la pulizia e l’igiene dei locali scolastici non spetti ai comuni è una affermazione oltre che assolutamente falsa, del tutto irresponsabile ed imprudente.
    Occorre infatti osservare la vicenda da un duplice punto di vista mettendo in luce quegli aspetti normativi che i nostri Amministratori comunali, come è evidente, misconoscono.
    In primo luogo si segnale che il D.Lgs. n.81 del 2008, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all’art. 18, comma 3, prevede che “Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, … la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione”.
    Ai sensi del medesimo testo normativo, la sicurezza dei locali e degli edifici solastici comprende, in primo luogo, la tutela della Salute, intesa come “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale”.
    Che tale obbligo giuridico, nel caso delle scuole primaria e del’infanzia gravi sui Comuni, è espresso a chiare lettere nel D. Lgs. 112/98 cui si rinvia.
    In secondo luogo, proprio con riferimento alla scuola già definita elementare, ancora più dirimente è quanto si legge all’art. 159 del T.U. in materia di istruzione n. 297/1994, a mente del quale “Spetta ai comuni provvedere … ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l’acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, … occorrenti per tutte le scuole elementari…”.
    Ma, di più!
    L’amministrazione comunale, nel proprio comunicato sostiene che “le spese di pulizia non troverebbe fonte nella Legge 11 gennaio 1996, n. 23, come “spese varie di ufficio”.
    Anche questo è assolutamente falso!
    A bacchettare amministratori apatici e svogliati, certamente non come i nostri, è intervenuto, in merito il Consiglio di Stato che, con il parere n. 1784 del 25.09.1996, ha affermato che l’espressione “spese varie d’ufficio” di cui all’art. 3 della legge 23/1996 comprende tutto ciò che serve a far funzionare normalmente una scuola, incluse le spese di pulizia che, pertanto giuridicamente gravano interamente sui Comuni.
    é evidente che della problematica in questione la responsabilità morale e politica, prima ancora che giuridica, ricade sull’ente comune e sulla sua amministrazione che, sarebbe opportuno prendesse, per una volta, almeno minimamente coscienza dei propri compiti e delle proprie funzioni.
    giuseppe farruggia

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