27 Aprile 2024
Home L’OPINIONE DELL’AVVOCATO – SEPARAZIONE E AFFIDO parte II

2 thoughts on “L’OPINIONE DELL’AVVOCATO – SEPARAZIONE E AFFIDO parte II

  1. Gentile avvocato,
    Le riassumo brevemente il mio calvario:Separato dal 13 gennaio 2003,giorno in cui il giudice decretò modalità di visita e tempi a poter stare con mio figlio, casa in comproprietà assegnata alla ex moglie e 287 Euro di mantenimento da corrispondere.Da allora la mia vita è diventata un inferno.Ho lottato per aver in affido mio figlio,fin quando nel 2004 il giudice diede mandato a un CTU per valutare entrambi i genitori.Pur nonostante lo stesso ctu diede mandato ai Servizi di Vigilanza di poter disporre un intervento pubblico di supporto pedagogico e psicologico della madre,volto a chiarire i risvolti di un comportamento non sempre adeguato,in considerazione della estrema fragilità psicologica della stessa:”La signora,in passato,si è rivolta nel privato a figure non sempre adeguate,se non addirittura abusive o manipolatorie,e da tale rischio va protetta.” Pur nonostante e dinanzi a richiesta scritta di proprio pugno da mio figlio,allora 15 enne,di voler vivere col padre,il ctu in accordo con la ctp di cui dispose mia moglie,scrisse:”Esaminate le differenti proposte,abbiamo concordato che la soluzione di alternare i genitori sarebbe comunque sfavorevole per tutti gli attori;inoltre la signora P.L. ha in attualità un pesante contrasto con il fratello,che rende non praticabile per lei una permanenza nella casa d’origine.Ancor più però,la signora sarebbe fortemente penalizzata da una tale soluzione,visto la totale disconferma che ne deriverebbe come madre,sia agli occhi del ragazzo,sia agli occhi del padre.L’argomento più decisivo è comunque costituito dall’età del ragazzo che compirà 18 anni nel dicembre 2005.” Meglio dunque disconfermare e penalizzare il padre…..!!E questo avviene nell’interesse del minore..(!!??!!)Fortuna che non siano riusciti a fermare anche il tempo..!!Appena compiuti 18 anni mio figlio decise di trasferirsi a vivere con mè in un piccolo appartamento preso in locazione in altro comune,lontano dagli affetti,dagli amici,dagli interessi,dagli hobby e non da meno dalla casa coniugale,dove oltre ad aver vissuto la sua infanzia,ancor oggi il ragazzo,conserva i suoi interessi.Subito mi sono attivato con il mio legale a chiedere modifica e rilascio della casa occupata dal novembre 2002,data in cui mia moglie mise in atto senza esserne informato,il cambio di serratura di casa a mia insaputa. Andai a far denuncia/querela dai CC,ma tutto passò all’acqua di rose..!!Nel marzo 2007,la giudice condannò la ex moglie a corrispondere a favore del padre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio con lui attualmente convivente,la somma mensile di Euro 80 (ottanta)a far data dalla presente pubblicazione della presente sentenza,intendendosi regolato il periodo precedente secondo quanto disposto nell’ordinanza presidenziale del 13/01/2003.L’esborso relativo alle spese straordinarie deve essere posto interamente in capo al padre,attesa la disparità reddituale esistente fra le parti.Per quanto riguarda la casa in comproprietà non assegnata ad alcuno,scrive la giudice:”Il figlio decideva liberamente di trasferirsi con il padre in altra abitazione del padre presa in locazione,così dimostrando di avere reciso il legame fatto di abitudini ed affetti che gli aveva sempre fatto preferire rimanere nella casa coniugale. Non ricorrono,quindi,i presupposti per assegnare il domicilio coniugale neppure al padre,non essendovi alcun interesse della prole da tutelare.”Bastava chiedere al ragazzo se le cose stavano realmente così,peccato che la giudice non abbia ravvisato l’utilità..!! Deposito istanza alla Corte d’appello del tribunale di Bologna e a luglio 2008, il giudice dott. Pilato,dopo essersene lavato le mani,deliberò:”Considerato che il ragazzo,ha oggi quasi 21 anni,ed avrà perciò la possibilità di rendersi presto indipendente o comunque di trovare una occupazione retribuita,(domanda:è il giudice che dispone su mio figlio cosa fare e cosa non fare..?? precludendo la possibiltà di averlo io stesso iscritto all’università..??) che attualmente il ragazzo,dopo essere stato affidato alla madre,convive con il padre per una libera scelta,che le disponibilità economiche di P.L. sono limitate(risulta percepire una retribuzione annua di circa Euro 12.000) che non è in dubbio la superiorità economica di P.G.(gode di uno stipendio mensile di circa Euro 18.000)con conseguente obbligo di concorrere al mantenimento del figlio in misura maggiore,le misure di natura economica disposte dal Tribunale possono ritenersi congrue ed in linea con i partametri indicati dalla legge.Essendo io stesso lavoratore dipendente,devo ancor oggi capire a quale CUD il giudice dott.Pilato si sia ispirato…!! Peccato che alla cifra da lui designata,risulti l’ammanco di oltre 16.000 mensili e mi verrebbe da chiedere se intenda sua signoria corrisponderli di tasca propria…!! Ma che razza di giustizia è mai questa,che non legge,non ascolta,non valuta,ma quel che più è grave,che non ripara con la stessa velocità con cui si arrecano i danni..?? E intanto passano gli anni,si distruggono gli affetti e le persone,incuranti del danno arrecato.Ora gentile avvocato,ha capito che razza di vita da inferno,ha riservato la giustizia ad un padre…??
    Cordiali Saluti
    P.G.

  2. Caro sig. Giuseppe
    intanto la ringrazio per avere raccontato la sua vicenda personale che è triste e lascia trapelare una enorme sofferenza.
    E’ indubbio che nella separazione/divorzio chi ci rimette, sia economicamente sia affettivamente, è l’uomo. Non me ne voglia la categoria femminile ma obiettivamente di regola è così.
    Certo la riforma del 2006 sull’affido congiunto ha, un attimino, riequilibrato le cose anche se ancora molta strada rimane da fare per raggiungere una parì dignità tra marito e moglie separati.
    Ritengo, come ho già avuto modo di scrivere, che maturità vorrebbe che i coniugi in fase di separazione trattassero l’aspetto genitoriale in modo civile estraneando l’argomento dalle battaglie giudiziarie e cercando, per quanto possibile, di raggiungere un accordo almeno per quello che riguarda i figli ricordando che potremmo sempre rescindere il rapporto coniugale ma mai quello genitoriale.
    Ma mi rendo conto che spesso non è così e che anzi il più delle volte si usano i figli come arma di ricatto.
    Lei indubbiamente ha sofferto una brutta avventura umana ma ritengo che comunque, anche se solo in parte, la vita le ha reso giustizia nel momento in cui suo figlio, raggiunta la piena maturità, ha scelto di vivere con lei.
    Sà noi cattolici, non so se lei lo è, crediamo alla passione, alla morte ma crediamo anche nella resurrezione.
    Sulla sentenza che contiene un indubbio errore sul reddito suppongo lei abbia fatto appello mentre sull’appartamento le consiglio di chiedere la divisione dei beni alla Autorità Giudiziaria, cosa fattibile considerato che oramai il figlio è maggiorenne.
    cordialmente
    Avv. Giuseppe Aiello

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